Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-05-14, n. 202404295
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Testo completo
Pubblicato il 14/05/2024
N. 04295/2024REG.PROV.COLL.
N. 08688/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8688 del 2023, proposto da
Comune di Arzachena, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Siportal S.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 15143/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2024 il Cons. Giovanni Gallone e uditi per le parti gli avvocati S F e dello Stato Federica Varrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con deliberazione n. 116/22/CIR, del 14.9.2022, notificata il 29 settembre 2022, avente ad oggetto “ordinanza ingiunzione nei confronti del Comune di Arzachena (SS) per violazione della delibera n. 282/20/CIR (contestazione n. 1/22/DRS)”, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (in seguito A.G.Com. o anche solo l’“Autorità”) ha ordinato nei confronti del Comune di Arzachena il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di €. 15.000,00 per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nella delibera n. 282/20/CIR del 6 agosto 2020 avente ad oggetto “definizione della controversia tra Siportal S.r.l. ed il Comune di Arzachena ai sensi del regolamento di cui alla delibera n. 449/16/CONS e del d.lgs. 33/2016 in tema di accesso alle infrastrutture, utilizzabili per l’installazione di elemento di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”.
1.1 In particolare, è accaduto che Siportal S.r.l., avendo in programma lo sviluppo di un piano di infrastrutturazione FTTH nel Comune di Arzachena e dovendo, pertanto, utilizzare, ai fini dell’appoggio della fibra ottica, le infrastrutture fisiche già esistenti di proprietà del Comune e, in particolare, l’infrastruttura pubblica costituita da una rete di cunicoli, cavidotti, tesate e pozzetti, destinata ad ospitare i cavi degli impianti di pubblica illuminazione, semaforici, videosorveglianza e altri impianti di pubblica utilità, ha presentato, in data 18 giugno 2019, un’istanza di utilizzo dell’infrastruttura comunale ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 33/2016 per la realizzazione di una rete di accesso ad Internet in tecnologia FTTH ( fiber to the home ), allegando la relazione illustrativa e la proposta di convenzione, oltre che la documentazione progettuale.
Con nota del 22 luglio 2019 il Comune ha opposto diniego a tale istanza sull’assunto che:
- parte delle infrastrutture di illuminazione pubblica sarebbero state di proprietà o gestite da altri soggetti anche privati e che le infrastrutture gestite o di proprietà del Comune sarebbero state obsolete o inadeguate a ospitare reti in fibra ottica;
- la posa di cavi in fibra avrebbe potuto compromettere la manutenzione interferendo con il servizio di illuminazione;
- la presenza di cavi ottici avrebbe limitato le preventivate attività di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica mediante partenariato pubblico/privato;
- comunque l’inidoneità delle infrastrutture sarebbe stata determinata, oltre che alla mancanza di spazio attuale, dalla necessità di garantire spazi per le future esigenze del Comune;
- non sarebbe stato legittimo un affidamento diretto, bensì sarebbe stata necessaria una procedura ad evidenza pubblica, anche al fine di determinare il relativo canone di accesso.
Siportal s.r.l. ha formulato osservazioni rispetto a tali rilievi e tra le parti è stato aperto un formale contraddittorio (caratterizzato, tra l’altro, dallo svolgimento di una riunione in data 7 agosto 2019), cui è seguita la presentazione di una versione aggiornata della convenzione, integrata con gli ulteriori impegni assunti nel corso della riunione presso gli uffici comunali e corredata, altresì, dalla richiesta di procedere all’esecuzione delle ispezioni preliminari, propedeutiche alla verifica della disponibilità di spazi idonei nelle infrastrutture di pubblica illuminazione dove installare gli impianti.
Tuttavia, nonostante tali correttivi, in data 31 ottobre 2019 il Comune di Arzachena ha dato riscontro negativo alla nota di Siportal S.r.l. rinviando, nella sostanza, alle precedenti determinazioni già espresse sull’istanza.
1.2 In data 16 dicembre 2019 Siportal S.r.l. ha presentato ad A.G.Com. un’istanza di risoluzione della controversia con il Comune di Arzachena.
Con deliberazione n. 282/20/CIR del 6.8.2010 l’A.G.Com. ha, quindi, disposto la “definizione della controversia tra Siportal s.r.l. ed il Comune di Arzachena (SS) ai sensi del Regolamento di cui alla delibera n. 449/16/cons e del d.lgs. n. 33/2016 in tema di accesso alle infrastrutture utilizzabili per l’installazione di elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità” stabilendo – in accoglimento dell’istanza presentata dalla società Siportal S.r.l. - che entrambe le parti avrebbero dovuto procedere alla fissazione di un calendario per le ispezioni dei luoghi interessati dalla posa della fibra, e ciò entro un mese dall’istanza della predetta società, vincolando altresì il Comune di Arzachena a concludere, entro due mesi dalla notifica del provvedimento, la negoziazione mediante la sottoscrizione di una convenzione relativa all’accesso alle infrastrutture esistenti nel Comune.
A seguito di segnalazione inoltrata da Siportal S.r.l. in data 8 gennaio 2021, l’A.G.Com. ha chiesto chiarimenti alle parti ed ha avviato il procedimento sanzionatorio n.1/22/DRS, notificato al Comune in data 4 aprile 2022, contestando a quest’ultimo la mancata ottemperanza alle disposizioni vincolanti contenute nella delibera n. 282/2020. Solo il 29 aprile 2021 ha, quindi, fatto seguito l’approvazione, con deliberazione di Giunta comunale n. 91, di una convenzione con la Siportal S.r.l. per l’accesso alle infrastrutture oggetto di richiesta.
1.3. L’A.G.Com. ha, pertanto, adottato la già citata deliberazione n. 116/22/CIR del 14 settembre 2022, comportante l’irrogazione nei confronti del Comune di Arzachena della sanzione amministrativa pecuniaria di €. 15.000,00.
2. Con ricorso notificato il 25 novembre 2022 e depositato il 12 dicembre 2022 il Comune di Arzachena ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Lazio - sede di Roma, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, i seguenti atti:
- la deliberazione di AGCOM n. 116/22/CIR, del 14 settembre 2022, notificata il 29 settembre 2022, avente ad oggetto “ordinanza ingiunzione nei confronti del Comune di Arzachena (SS) per violazione della delibera n. 282/20/CIR (contestazione n. 1/22/DRS)”, con la quale l’Autorità ha ordinato di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di € 15.000,00 per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nella delibera n. 282/20/CIR del 6 agosto 2020 avente ad oggetto “definizione della controversia tra Siportal S.r.l. ed il Comune di Arzachena ai sensi del regolamento di cui alla delibera n. 449/16/CONS e del D.lgs n. 33/2016 in tema di accesso alle infrastrutture, utilizzabili per l’installazione di elemento di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”;
- la deliberazione di AGCOM n. 1/22/DRS del 4 aprile 2022, avente ad oggetto “accertamento e contestazione al Comune di Arzachena (SS) per inottemperanza alle disposizioni della delibera n. 282/20/CIR”, con cui l’Autorità ha contestato al Comune ricorrente la mancata e perdurante inottemperanza alle disposizioni vincolanti contenute nella delibera n. 282/20/CIR del 6 agosto 2022;
- la nota avente ad oggetto “segnalazione Siportal S.r.l. in relazione alla delibera n. 282/20/CIR”;
- l’istanza presentata dalla società Siportal S.r.l. ad A.G.Com. in data 16 dicembre 2019, relativa alla decisione della controversia con il Comune di Arzachena ai sensi della delibera Agcom n. 449/16/CONS nonché la segnalazione dell’8 gennaio 2021, con cui la società Siportal s.r.l. ha comunicato ad A.G.Com. l’inottemperanza del Comune di