Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-02-06, n. 202000936

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2020-02-06, n. 202000936
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202000936
Data del deposito : 6 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/02/2020

N. 00936/2020REG.PROV.COLL.

N. 04482/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4482 del 2015, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

F A, A A, M A, A B, B B, M B, R B, N B, T B, A C, A C, V C, O C, F C, A C, C C, M C, A C, G C, G C, G C, V D A, F D C, S D G, G D Maria, S D R, G F, M F, A P G, F G, S A G, L G, F G, C L G, F L, D L, A L, M G M, S M, C M, G M, V M, A M, G M, M M, F M, A O, E O, G P, A P, V P, S F P, S P, G P, A R, S R, R R, G S, F S, A S, A S, M S, F S, M S, M T, G V, G V, U Vrillo, D V, C V, D R P, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Carta e Giovanni Carta, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Roma, viale Parioli, 55;
E B, A G B, F C, R C, R F, M I, V L, G V, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Roma, Sez. I- bis , n. 2305 del 9 febbraio 2015, resa tra le parti, concernente la misura dell’indennità spettante al personale militare inviato in missione all’estero.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori F A, A A, M A, A B, B B, M B, R B, N B, T B, A C, A C, V C, O C, F C, A C, C C, M C, A C, G C, G C, G C, V D A, F D C, S D G, G D Maria, S D R, G F, M F, A P G, F G, S A G, L G, F G, C L G, F L, D L, A L, M G M, S M, C M, G M, V M, A M, G M, M M, F M, A O, E O, G P, A P, V P, S F P, S P, G P, A R, S R, R R, G S, F S, A S, A S, M S, F S, M S, M T, G V, G V, U Vrillo, D V, C V, D R P;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2019 il consigliere Luca Lamberti e udito per la parte ricorrente l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I signori F A, A A, M A, A B, B B, M B, R B, N B, T B, A C, A C, V C, O C, F C, A C, C C, M C, A C, G C, G C, G C, V D A, F D C, S D G, G D Maria, S D R, G F, M F, A P G, F G, S A G, L G, F G, C L G, F L, D L, A L, M G M, S M, C M, G M, V M, A M, G M, M M, F M, A O, E O, G P, A P, V P, S F P, S P, G P, A R, S R, R R, G S, F S, A S, A S, M S, F S, M S, M T, G V, G V, U Vrillo, D V, C V, D R P, E B, A G B, F C, R C, R F, M I, V L e G V, militari dell’Arma dei carabinieri, hanno preso parte alla missione internazionale di polizia civile in Kosovo denominata “ European Union Rule of Law – EULEX ”, deliberata nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione (cd. PESC) e destinata ad operare nel contesto della missione ONU denominata UNMIK (“ United Nations interim administration Mission in Kosovo ”), volta a costituire un’amministrazione civile provvisoria nel territorio del Kosovo, all’indomani degli eventi bellici ivi occorsi.

1.1. Durante lo svolgimento della missione, i sopra citati militari hanno percepito l’indennità giornaliera prevista dal r.d. n. 941 del 1926, dal cui ammontare, tuttavia, l’Amministrazione ha detratto la somma loro direttamente corrisposta dall’Unione europea a titolo di daily allowance .

2. I sopra citati militari, lamentando – tra l’altro – l’illegittimità di siffatta trattenuta, hanno radicato ricorso avanti il T.a.r. per il Lazio, che, con la sentenza indicata in epigrafe, lo ha accolto in parte qua , respingendolo, viceversa, in relazione ad altre questioni estranee al presente grado di giudizio (a loro volta oggetto, poi, di procedura di correzione di errore materiale), dopo aver affermato che il r.d. n. 941 del 1926 era stato abrogato dall’art. 2268 cod. ord. mil. (d.lgs. n. 66 del 2010).

2.1. Secondo il Tribunale, per quanto qui di interesse, “ l’indennità di missione ha una natura diversa da quella giornaliera corrisposta dall’Unione Europea sotto la denominazione daily allowance per le spese vive, di alloggio e di vitto … Tale distinta funzione fa sì che entrambe possono concorrere in costanza di una missione, essendo erogate non <<allo stesso titolo>> ”.

2.2. Il Tribunale ha, altresì, aggiunto che “ l’applicazione in concreto operata dall’intimata Amministrazione ha oltretutto effettivamente creato una disparità di trattamento con le altre forze di polizia impegnate nella stessa missione, cui non è stata operata la decurtazione ”.

2.3. Il Tribunale ha, infine, osservato che “ non può rilevare che i ricorrenti hanno comunque usufruito di vitto e alloggio. Come detto, l’indennità di missione ex D.R. n. 451/1926 ha una funzione diversa, pertanto non influisce, nel caso di specie, l’eventuale concorrenza della fruizione dell’alloggio e del vitto con la specifica indennità daily allowance corrisposta da un organismo internazionale ”.

3. L’Amministrazione della difesa ha interposto appello, contestando il decisum di prime cure.

3.1. Secondo l’Amministrazione, “ lo scopo dell’indennità di missione e quello della daily allowance sono del tutto identici e coincidenti ”;
inoltre, l’indennità di missione prevista dalla legge italiana avrebbe “ carattere omnicomprensivo ”, sì che l’erogazione di ogni altro trattamento indennitario finalizzato a sovvenire alle necessità del personale inviato in missione all’estero veicolerebbe una sostanziale duplicazione del beneficio, con conseguente indebita locupletazione del percettore.

3.2. Oltretutto, aggiunge l’Amministrazione, i ricorrenti in prime cure avrebbero usufruito, nel corso della missione in Kosovo, di vitto ed alloggio gratuiti presso il reggimento MSU di Pristina, con conseguente inesistenza dei costi cui fa fronte la daily allowance .

3.3. Non vi sarebbe, infine, alcuna disparità di trattamento con il personale delle altre Forze di polizia inviate in Kosovo: gli appartenenti alla Guardia di Finanza, infatti, sarebbero stati soggetti al medesimo trattamento indennitario stabilito per l’Arma dei carabinieri.

3.4. Si sono costituiti in resistenza i soli signori F A, A A, M A, A B, B B, M B, R B, N B, T B, A C, A C, V C, O C, F C, A C, C C, M C, A C, G C, G C, G C, V D A, F D C, S D G, G D Maria, S D R, G F, M F, A P G, F G, S A G, L G, F G, C L G, F L, D L, A L, M G M, S M, C M, G M, V M, A M, G M, M M, F M, A O, E O, G P, A P, V P, S F P, S P, G P, A R, S R, R R, G S, F S, A S, A S, M S, F S, M S, M T, G V, G V, U Vrillo, D V, C V e D R P, a mezzo di atto defensionale denominato controricorso.

4. L’istanza cautelare svolta dall’Amministrazione è stata respinta, per ritenuto difetto di fumus , con ordinanza n. 2651 del 17 giugno 2015 (poi oggetto di correzione di errore materiale con l’inserimento, nel dispositivo, della previsione della distrazione delle spese a favore del difensore dell’appellato, inizialmente omessa).

5. Il ricorso è, quindi, stato discusso alla pubblica udienza del 12 dicembre 2019, in vista della quale non sono state versate in atti difese scritte.

6. Il ricorso in appello merita, re melius perpensa , accoglimento.

7. Il Collegio prende le mosse da una ricognizione diacronica del dato normativo.

7.1. L’art. 1 r.d. n. 941 del 1926 prevede una specifica indennità per il personale dell’Amministrazione dello Stato incaricato di missione all’estero.

7.2. L’art. 39- viciessemel del d.l. n. 273 del 2005, convertito con l. n. 51 del 2006, stabilisce al comma 39 che “ l’articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, gli articoli 1, primo comma, lettera b), e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642 [afferenti al “ trattamento economico del personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica destinato isolatamente all’estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali ”] , e l’articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 1973, n. 838 [relativo allo “ ordinamento degli uffici degli addetti dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in servizio all’estero e trattamento economico del personale della Difesa ivi destinato ”] si interpretano nel senso che i trattamenti economici ivi previsti hanno natura accessoria e sono erogati per compensare disagi e rischi collegati all’impiego, obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagevoli, nonché in sostituzione dei compensi per il lavoro straordinario ”.

7.3. L’art. 4 del d.l. n. 8 del 2008, convertito con l. n. 45 del 2008, dispone che “ Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto è corrisposta al netto delle ritenute per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:

a) misura del 98 per cento al personale che partecipa alle missioni UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, CIU, MSU, Joint Enterprise, Albania 2, EUPT, ALTHEA, PESD dell'Unione europea in Kosovo, UNMIK,

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