Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-08-08, n. 201905627
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Testo completo
Pubblicato il 08/08/2019
N. 05627/2019REG.PROV.COLL.
N. 06523/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6523 del 2018, proposto da
Management GI SU s.p.a., in nome e per conto di Egis Projects s.a e di Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro s.p.a, nonché da Silec s.p.a. e Costruzioni Falcione Geom. Luigi s.r.l. in concordato preventivo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Giuseppe Giuffre' e Benedetto Giovanni Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Giuffre' in Roma, via degli Scipioni, 288;
contro
Regione Molise, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Autostrade del Molise s.p.a. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Torchia e Gabriele Sabato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Luisa Torchia in Roma, viale Bruno Buozzi, 47;
A.N.A.S. s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Cristina Costi, Claudia Ricchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. MOLISE - CAMPOBASSO: SEZIONE I n. 00257/2018, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Molise, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Autostrade del Molise s.p.a. in liquidazione, nonchè di Anas s.p.a;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2019 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Enrico Gai, su delega dell'avv. Giuffré, Maria Cristina Costi, Gabriele Sabato e dello Stato Pasquale Pucciariello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- La Management GI SU s.p.a. (anche per conto di Egis Projects s.a. e di Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro s.p.a.), la Silec s.p.a., nonché la Costruzioni Falcione geom. Luigi s.r.l. in concordato preventivo hanno interposto appello nei confronti della sentenza 10 maggio 2018, n. 257 del Tribunale amministrativo regionale per il Molise, che ha dichiarato inammissibile e comunque infondato nel merito il loro ricorso avverso il provvedimento di Autostrade del Molise s.p.a. in data 28 luglio 2017, avente ad oggetto la revoca della procedura di affidamento in concessione (mediante finanza di progetto) delle attività di progettazione, realizzazione e successiva gestione del collegamento viario tra lo svincolo di San Vittore sull’autostrada A1 e la città di Campobasso.
Si tratta della procedura indetta dall’A.N.A.S. con avviso del 4/9 luglio 2007, cui hanno partecipato le ricorrenti collettivamente come “gruppo promotore” presentando la propria proposta con nota del 15 novembre 2007, nonché l’A.T.I. Impregilo s.p.a. All’esito della procedura comparativa la proposta del Gruppo promotore è stata dichiarata dall’A.N.A.S., in data 2 aprile 2008, di pubblico interesse ai sensi dell’art. 154 del d.lgs. n. 163 del 2006; successivamente tutti i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore sono stati trasferiti alla società Autostrade del Molise s.p.a. (DM) ai sensi del d.m. 6 febbraio 2008.
Con provvedimento n. 94 del 23 settembre 2015, e dunque a distanza di oltre otto anni dall’avvio, DM ha disposto la revoca della procedura in ragione del venire meno dei contributi pubblici stanziati, senza indennizzare il promotore per le attività svolte.
Ne è derivato un primo giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Molise, conclusosi con la sentenza 3 ottobre 2016, n. 389, che, anche alla luce dell’intervenuto, in pendenza del processo, provvedimento di sospensione della revoca in data 18 gennaio 2016, ha respinto i motivi aggiunti (indirizzati avverso la sospensione della revoca) e dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse del ricorso avverso il provvedimento di revoca (in quanto sospeso), respingendo sia la domanda di risarcimento del danno, che quella subordinata finalizzata a conseguire l’indennizzo di cui all’art. 21- quinquies della legge n. 241 del 1990, mentre ha accolto la domanda gradata di accertamento della responsabilità precontrattuale, riconoscendo il danno limitatamente alle spese (per aggiornamenti progettuali) sostenute a partire dal 17 gennaio 2013 (data in cui è stato richiesto al soggetto promotore l’ulteriore computo metrico estimativo).
Detta sentenza è stata impugnata da tutte le parti, per quanto di rispettivo interesse; nel corso di tale giudizio DM, in data 28 luglio 2017, ha adottato una seconda revoca del procedimento di finanza di progetto ai sensi dell’art. 216, comma 23, del d.lgs. n. 50 del 2016, in ragione della insostenibilità economica e finanziaria della proposta del promotore per il venire meno dei finanziamenti pubblici stanziati in funzione della realizzazione della infrastruttura. Il giudizio di appello è stato definito con la sentenza del Consiglio di Stato, V, 21 dicembre 2017, n. 6009, che, in riforma della sentenza di prime cure, ha respinto la domanda del promotore finalizzata all’accertamento della responsabilità precontrattuale e pronunciato una condanna sui criteri ai sensi dell’art. 34, comma 4, Cod. proc. amm., accordando al promotore l’indennizzo ai sensi dell’art. 21- quinquies della legge n. 241 del 1990, limitandolo al cinquanta per cento delle spese sostenute a fare tempo dalla nota di DM 17 gennaio 2013 di sollecitazione al promotore di un aggiornamento del quadro economico dell’opera.
2. - Peraltro con un ulteriore ricorso in primo grado il promotore ha impugnato la seconda revoca del 28 luglio 2017, chiedendo altresì la condanna di DM e degli altri soggetti responsabili al risarcimento dei danni (nella misura di euro 316.169.508,00), in subordine alla corresponsione dell’indennizzo di cui all’art. 21- quinquies della legge n. 241 del 1990, ovvero dell’art. 216, comma 23, del d.lgs. n. 50 del