Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-01-08, n. 202100303
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Pubblicato il 08/01/2021
N. 00303/2021REG.PROV.COLL.
N. 07459/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7459 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'avvocato D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno non costituito in giudizio -Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2020 il Cons. Giulio Veltri e udito l’avvocato Demetrio Fenuccio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La -OMISSIS- e le imprese consorziate (-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-) hanno impugnato l'informativa ostativa antimafia -OMISSIS- del 4.5.2018 emessa dal Prefetto di Napoli recante rigetto dell'istanza di iscrizione negli elenchi dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori (c.d. white list) istituita presso la Prefettura.
1.1. La suddetta informativa, dopo aver premesso le informazioni atte ad identificare la struttura proprietaria e la sede delle società, ha illustrato il quadro della situazione rilevante ai fini della prognosi sulla presenza del rischio di condizionamento mafioso facendo emergere che: -OMISSIS- è stato condannato per violazione delle direttive in materia di rifiuti ed imballaggi ed è stato segnalato per associazione mafiosa ex art. 416bis c.p. e truffa 640 c.p.. -OMISSIS-, -OMISSIS- di -OMISSIS-, è stato condannato per omicidio colposo, violazioni relative al trasporto abusivo, violazione dei sigilli, violazione della normativa in materia urbanistica ed edilizia e violazione delle norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato. Sempre il -OMISSIS- sarebbe poi stato arrestato in data 29 dicembre 1997 per associazione mafiosa e truffa;a sua volta -OMISSIS-, -OMISSIS- dei citati -OMISSIS- e -OMISSIS-, recita il provvedimento, “registra procedimenti penali per violazione della normativa edilizia, violazione delle norme sulla tutela delle acque dall’inquinamento, peculato, violazione dei sigilli e ricettazione”. Egli è stato poi segnalato per associazione di stampo mafioso e truffa in data 13 maggio1996 e anch’egli tratto in arresto in data 29 dicembre 1997, insieme al -OMISSIS-, sempre per associazione mafiosa e truffa, nonché denunciato per estorsione e segnalato ancora per associazione mafiosa. In sede di istruttoria poi le forze di polizia hanno controllato il suddetto -OMISSIS- in compagnia di -OMISSIS- condannato per associazione a delinquere ed usura, reati poi estinti;in data 6 aprile 2013 lo stesso -OMISSIS- è stato controllato in compagnia di tale -OMISSIS- gravata da precedenti penali per usura e anche del predetto -OMISSIS-.
L’informativa prosegue precisando che in sede di aggiornamento delle informazioni si è accertato che sul conto di alcuni dipendenti della -OMISSIS-, estrapolati dalla banca dati INPS, sono emerse situazioni di interesse antimafia: -OMISSIS-è stato dipendente della -OMISSIS- nel periodo 2016-2017 ed è stato controllato in compagnia di -OMISSIS-, pregiudicato gravato da precedenti di polizia per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e condannato con sentenza irrevocabile per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. n. 309/1990. Per la -OMISSIS- rileva altresì la posizione del -OMISSIS-, sorvegliato speciale, contiguo ad ambienti mafiosi, assunto nel tempo in ben tre della società facenti capo -OMISSIS-.
Quanto agli intrecci familiari e alle cointeressenze societarie ed economiche all’interno della -OMISSIS-, è emerso che le società -OMISSIS-, --OMISSIS- e -OMISSIS- sono al 99%, dell’-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- che ne è anche amministratore unico, tranne che nel caso della -OMISSIS- di cui è amministratrice la -OMISSIS- -OMISSIS-, mentre la società -OMISSIS-, in liquidazione -OMISSIS- appartiene per quote pressoché analoghe a -OMISSIS- -OMISSIS- e cioè -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- con quest’ultimo che riveste la carica di liquidatore.
A tali società riconducibili ai -OMISSIS- -OMISSIS- si aggiungono poi: la -OMISSIS- sempre con sede in -OMISSIS- suddivisa tra i -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- (-OMISSIS-) e -OMISSIS- (-OMISSIS-), -OMISSIS- di -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- del suddetto -OMISSIS- -OMISSIS-;la società -OMISSIS- con socio l’appena menzionato -OMISSIS- -OMISSIS-;la -OMISSIS- sempre con sede in -OMISSIS- di proprietà, direttamente ed indirettamente del -OMISSIS- -OMISSIS- insieme al -OMISSIS- con quota minoritaria;la -OMISSIS- sempre con sede a -OMISSIS- di proprietà del predetto -OMISSIS- in cui sempre il -OMISSIS- ha rivestito la carica di presidente del collegio sindacale.
Accanto alla “galassia societaria” riconducibile al -OMISSIS- -OMISSIS- e ai suoi -OMISSIS- vi sarebbero poi altre società operanti nei medesimi settori riconducibili ai loro -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- di -OMISSIS--OMISSIS- (-OMISSIS-) -OMISSIS- di -OMISSIS- (-OMISSIS-), -OMISSIS- dei -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-. Questo ramo collaterale della -OMISSIS- controllerebbe le società -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-.
In relazione a tale ramo collaterale il provvedimento interdittivo rileva che gli esponenti delle citate società sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria in data 16 luglio 2010 per il reato di traffico illecito di rifiuti (art. 260 del d.lgs. n. 152/2006) unitamente ad altri soggetti tra cui -OMISSIS- destinatario di un sequestro preventivo emesso dalla DDA di Napoli nel 2011 con altri esponenti del -OMISSIS-. Nei confronti poi del -OMISSIS- -OMISSIS- e del -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- del -OMISSIS- -OMISSIS-, è stata dichiarata la prescrizione per il reato di cui all’art. 260 del Testo Unico Ambientale.
Tutti tali indizi, benchè in alcuni casi risalenti e benchè riferibili a reati che a vario titolo non hanno dato poi luogo a condanne, sono stati valutati dal Gruppo interforze come indicativi di un rischio di infiltrazione mafiosa sulla -OMISSIS- nonché sulle altre società indicate in epigrafe.
2. Le società ricorrenti hanno dedotto in primo grado che la Prefettura non avrebbe considerato, quanto agli elementi direttamente riferibili all’-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- ed alle sue società: a) che la risalente segnalazione del 13.5.1996 avvenne per associazione a delinquere “semplice” e non ex art. 416 bis cp;b) che la medesima segnalazione rimase priva di seguito e non è dato sapere a quali fatti fece riferimento (essendosi la prefettura limitata a richiamare la norma asseritamente violata);c) che essa, inoltre, fu posta alla base di altra informativa annullata dal Tar con sentenza -OMISSIS- che ne escluse il rilievo ai fini antimafia;sentenza neppure richiamata dal Prefetto;d) che l’-OMISSIS- -OMISSIS- è soggetto incensurato coinvolto solo in due risalenti vicende giudiziarie, una per emissione di polveri e l’altra per abbandono di scarti di lavorazione sul piazzale aziendale, concluse con oblazione con l’irrogazione di un’ammenda e beneficio della non menzione;procedimenti inconferenti nella presente sede in quanto non comportanti alcuna contaminazione con ambienti camorristici;e) che il riferimento ad un dipendente (-OMISSIS-) controllato con soggetto condannato per spaccio di droga, si spiega verosimilmente con l’assunzione di sostanze stupefacenti da parte del dipendente, ignota al ricorrente e comunque irrilevante nella presente sede. Eguali considerazioni varrebbero con riguardo agli altri soggetti richiamati e, in particolare, al dipendente -OMISSIS- -OMISSIS-. Gli atti del procedimento prefettizio non consentirebbero di inferire la conoscenza dei precedenti di polizia richiamati (vicende relative a due dipendenti su 460), ovvero il coinvolgimento dei due lavoratori nella gestione aziendale e/o la loro attuale collusione con ambienti malavitosi. In ogni caso i dipendenti sarebbero stati allontanati quando l’appellante ha avuto contezza delle situazioni indicate dal Prefetto, prima ignorate.
2.1. Quanto agli elementi riferibili ai -OMISSIS-, ai -OMISSIS- ed ai -OMISSIS- dell’-OMISSIS- -OMISSIS- la Prefettura avrebbe omesso di considerare: a) che le frequentazioni imputate al -OMISSIS- del ricorrente, -OMISSIS-, anni addietro controllato con soggetti condannati per usura (-OMISSIS-), si infrangono sulle agevoli obiezioni per cui, da una parte, alla condanna ha fatto seguito la riabilitazione fin dal 2006 e, dall’altra, si tratta di persone e di frequentazioni cui l’-OMISSIS- -OMISSIS- è del tutto estraneo;b) che i precedenti giudiziari richiamati a carico di -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS- sono stati superati dall’assoluzione con formula piena pronunciata con sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, peraltro valorizzata dalla sentenza -OMISSIS- del TAR, citata;c) che non esiste un gruppo familiare “-OMISSIS-” esteso ai -OMISSIS- ed ai -OMISSIS- del ricorrente non sussistendo collegamenti o cointeressenze. Anzi esiste una pronuncia del Consiglio di Stato (sent. -OMISSIS-) che, nell’annullare una (ulteriore) informativa nei confronti di -OMISSIS-, società riferibile ai soci -OMISSIS-, facente capo ai -OMISSIS- del ricorrente, ha escluso l’esistenza dell’oggi ipotizzato gruppo familiare. Né l’informativa individuerebbe anche un solo accadimento idoneo a superare la sentenza, passata in giudicato, che esclude l’esistenza dell’esteso gruppo familiare in parola.
3. Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto, il Tribunale, che l’avvenuta assoluzione in sede penale non faccia venir meno la possibilità di valutare in sede amministrativa i fatti a processo;la sentenza demolitoria del TAR del 2007 non impedisce all’amministrazione di valutare altri elementi comprovanti il pericolo di condizionamento. Non coglie quindi nel segno – secondo il TAR – “ il tentativo di parte ricorrente di sminuire il rilievo delle condotte illecite ascritte all’-OMISSIS- -OMISSIS-, atteso che gli illeciti commessi in materia ambientale hanno una particolare significatività in base al Testo Unico antimafia e che comunque essi devono essere letti congiuntamente a tutti gli altri indizi riportati nella gravata informazione, facendo così emergere un quadro complessivo che non si esaurisce in tali specifiche condotte ”. Inoltre – prosegue il primo giudice – “ l’esistenza di un gruppo societario allargato (oltre che alle tre società di cui l’-OMISSIS- -OMISSIS- è amministratore) anche alle società dei -OMISSIS- e dei -OMISSIS- risulta del tutto verosimile posto che tutte le società ricorrenti sono di proprietà, pressoché esclusiva, dell’-OMISSIS- di -OMISSIS- mentre il socio di minoranza è sempre lo stesso professionista presso il cui studio tutte le società odierne ricorrenti hanno la loro sede legale. Non può accogliersi, poi, l’obiezione di parte ricorrente secondo cui non vi sarebbero collegamenti tra il -OMISSIS- -OMISSIS- e i propri -OMISSIS-, dovendosi tenere conto dello stretto legame di parentela che costituisce un obiettivo indice, seppure non decisivo, di sussistenza di un collegamento e tenendo altresì conto della compartecipazione dei -OMISSIS--OMISSIS- nel capitale sociale della -OMISSIS- -OMISSIS- anch’essa con sede in -OMISSIS- (seppure in liquidazione da oltre un decennio). Non solo, secondo quanto emerge dal verbale del 22 giugno 2017 GIA, il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- (--OMISSIS- di -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- del-OMISSIS-) ha posto in essere atti di affitto/comodato attraverso la società -OMISSIS- in favore della cessionaria società -OMISSIS- -OMISSIS- sempre di proprietà del-OMISSIS-;lo stesso -OMISSIS- -OMISSIS-, poi, ha una partecipazione in un’altra società (la -OMISSIS-) avente sempre la medesima sede in -OMISSIS- ad ulteriore indizio della connessione tra le società riferibili direttamente ed indirettamente ai -OMISSIS- -OMISSIS-.
Analoga prognosi di verosimiglianza di contiguità, anche se sulla base di indizi meno solidi, può formularsi, diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti società, con riguardo alla galassia di enti riferibili ai -OMISSIS- dell’-OMISSIS- -OMISSIS-.
E infatti, anche la -OMISSIS- riferibile appunto al ramo collaterale dell’-OMISSIS- -OMISSIS-, ha sede in -OMISSIS- presso lo studio del -OMISSIS- che figura anche nella -OMISSIS- -OMISSIS- (riferibile ad -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- del -OMISSIS- -OMISSIS-), anch’essa con sede in -OMISSIS- e in cui -OMISSIS- riveste la qualifica di presidente del collegio sindacale”.
Non possono essere poi condivisi, secondo il TAR, “ i tentativi di sminuire il rilievo prognostico collegato alle figure di alcuni dipendenti (-OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-), atteso che i precedenti penali del primo e le frequentazioni del secondo, ampiamente documentati, non possono non costituire anch’esse un ulteriore indizio di sussistenza di collegamenti con ambienti della malavita organizzata (in particolare del -OMISSIS-) delle società riconducibili all’-OMISSIS- -OMISSIS- in cui essi hanno prestato la propria attività lavorativa ”.
Quanto alla frequentazione con il -OMISSIS-, chiosa il TAR, “ ancora una volta le ricorrenti tentano di sminuirne la rilevanza adducendo che si tratterebbe di condanna risalente, ma si è già osservato che tale elemento non risulta significativo, senza considerare che la riprova della vicinanza dello stesso -OMISSIS- alla galassia societaria dei -OMISSIS- è fornita, oltre alla frequentazione con il -OMISSIS-, anche dalla società -OMISSIS- riferibile allo -OMISSIS- e avente sede anch’essa in -OMISSIS- come le ricorrenti con -OMISSIS- (socio di minoranza nel capitale delle ricorrenti) che ha rivestito la carica di Presidente del collegio sindacale ”.
4. I ricorrenti hanno proposto appello.
4.1. In chiave critica rispetto alle statuizioni di prime cure sostengono che il Prefetto si sarebbe limitato ad affermare un rischio, senza indicare i fatti concreti dai quali lo stesso sarebbe desumibile.
4.2. Il ragionamento sarebbe in particolare viziato: a) dalla mancata specificazione dell’oggetto della segnalazione rimasta priva di esito, subita dal ricorrente nel 1996, e del procedimento penale, concluso con assoluzione dei -OMISSIS-, instaurato nel 1997;b) dall’acritica valorizzazione della presenza di due dipendenti controindicati sui quattrocentosessanta avvicendatisi in dieci anni, senza verificare in che modo la loro presenza esprimerebbe un condizionamento mafioso, dimostrando il controllo delle politiche di assunzione da parte di malavitosi o l’inserimento dei controindicati nella gestione dell’azienda;c) dalla valorizzazione di comportamenti risalenti dei -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- senza scrutinare la loro condotta recente (cioè dalla riabilitazione del 2006 ad oggi) e la rilevanza dell’accertamento della buona condotta che ha determinato la pronuncia della riabilitazione oltre dieci anni fa;d) dall’indebita valorizzazione del ruolo del commercialista che ha l’unico torto di assistere più aziende in maniera pienamente legittima;e) dall’affermazione dell’esistenza di un gruppo familiare con i -OMISSIS- ed i -OMISSIS- del ricorrente senza neppure farsi carico di verificare la possibilità di affermare o sospettare l’esistenza di una regia unica che gestisca le numerose realtà imprenditoriali che vengono in rilievo e la sua rilevanza ai fini antimafia.
4.3. Gli appellanti criticano infine la sentenza nella parte in cui essa ha disatteso la censura di omessa attivazione delle garanzie procedimentali. Il TAR ha in proposito affermato che nei procedimenti amministrativi in materia antimafia non è prevista la comunicazione ex art. 10 bis (nè quella ex art. 7) L. n. 241/90 in quanto “ intrinsecamente caratterizzati da profili del tutto specifici connessi ad attività di indagine, oltre che da finalità, da destinatari e da presupposti incompatibili con le procedure partecipative, nonché da oggettive e intrinseche ragioni di urgenza ”. La statuizione secondo gli appellanti sarebbe erronea in quanto il comma 3 dell’art. 3