Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza breve 2022-05-13, n. 202203780
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Testo completo
Pubblicato il 13/05/2022
N. 03780/2022REG.PROV.COLL.
N. 10184/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 74 e 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 10184 del 2021, proposto da
A C, rappresentato e difeso dall’avvocato A L T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A F T in Roma, via Pinerolo 22;
contro
Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Sede di Roma (sezione seconda) n. 11824/2021, resa tra le parti, concernente il silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’economia e delle finanze sull’istanza di indennizzo per la perdita di beni in Eritrea;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 il consigliere F F e uditi per le parti gli avvocati A F T su delega di A L T e Anna Collabolletta per l’Avvocatura dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente propone appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – sede di Roma indicata in epigrafe, che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso contro il silenzio-inadempimento del Ministero dell’economia e delle finanze sulla sua diffida in data 23 aprile 2021, finalizzata alla costituzione della commissione interministeriale per l’esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella zona B dell’ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, prevista dall’art. 2 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 114 ( Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell’economia e delle finanze, a norma dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ).
2. La diffida dell’appellante era finalizzata ad ottenere la liquidazione dell’indennizzo per i beni di sua proprietà situati in allora in Etiopia, ed ora in Eritrea, da lui perduti in seguito alla nazionalizzazione di tutte le attività agricole, industriali e commerciali decisa nel 1975 dal governo etiopico, secondo le leggi dello Stato italiano in materia: 9 dicembre 1977, n. 961 ( Anticipazione sugli indennizzi per i beni espropriati, confiscati o comunque soggetti a perdite, appartenenti alle persone fisiche e giuridiche italiane in Etiopia ), 26 gennaio 1980 n. 16 ( Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero ), 5 aprile 1985, n. 135 ( Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero ) e 29 gennaio 1994, n. 98 ( Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante: “Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero” ). Per alcuni beni di sua proprietà, oggetto di domanda nel 1978, l’appellante era stato indennizzato (decreti ministeriali nn. 425413 del 18 febbraio 1983 e 94525 del 10 gennaio 1988), mentre la sua domanda veniva respinta con riguardo al fabbricato residenziale ed annesso terreno sito in Asmara, oltre agli arredi ivi presenti, per mancanza di documentazione attestante la titolarità e la perdita. Tuttavia, nell’impossibilità materiale di riacquisire la disponibilità dell’immobile e dopo avere appreso nel 2014 dall’ambasciata d’Italia ad Asmara che la legislazione eritrea vieta allo straniero di essere proprietario di beni immobili (co messaggio di