Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-06-19, n. 201702978

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-06-19, n. 201702978
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201702978
Data del deposito : 19 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/06/2017

N. 02978/2017REG.PROV.COLL.

N. 10218/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10218 del 2015, proposto dal Comune di Muggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S A, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Ciro Menotti, n. 24;



contro

La s.r.l. Finmedia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Giovannipoli, n. 148;



per la riforma della sentenza del T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, n. 387/2015, resa tra le parti, concernente la decadenza del titolo abilitativo in possesso della s.r.l. Finmedia, relativo alla realizzazione di un impianto per la diffusione di segnali radiotelevisivi di cui alla nota del Comune di Muggia del 29 dicembre 2014.


Visti l’appello principale ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della s.r.l. Finmedia;

Vito l’appello incidentale proposto dalla s.r.l. Finmedia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2016 il Cons. L A O S e uditi per le parti gli avvocati S A e G M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Muggia, ricevuta la relazione dell’ARPA, che segnalava in località Chiampore (area agricola in cui sono situati alcuni immobili a destinazione residenziale) il superamento dei limiti di emissioni elettromagnetiche a causa della presenza di numerosi impianti di radiodiffusione, con nota del 24 agosto 2009 ha invitato i titolari degli impianti ad una “delocalizzazione concordata” dei medesimi in altre località fuori dell’abitato, su aree per tale scopo individuate dall’Amministrazione locale.

Nel mentre i gestori degli altri impianti avviavano il procedimento di delocalizzazione in questione, la s.r.l. Finmedia (con sede legale a Trieste) con istanza del 12 febbraio 2010 ha chiesto al Comune di Muggia l’autorizzazione a modificare il vecchio impianto di sua proprietà, sito in località Chiampore, sostituendo i due preesistenti tralicci con un unico traliccio più alto (m. 30 da terra), su cui fissare le antenne utilizzate per la radiodiffusione sonora da sei emittenti, al dichiarato fine di ridurre le emissioni elettromagnetiche.

Quindi il Comune ha sottoposto il progetto all’esame della Conferenza dei servizi, che, dopo aver acquisito il parere favorevole dell’ARPA nell’ottobre 2010, ha chiesto varie integrazioni documentali con riguardo agli obblighi da porre a carico del gestore dell’impianto, in connessione alla demolizione dei due tralicci preesistenti

Nel frattempo, con nota del 19 aprile 2011, la società ha sollecitato il Comune di Muggia a rilasciare urgentemente l’autorizzazione unica, in quanto - a causa di una tempesta di bora - uno dei vecchi tralicci era stato danneggiato.

Di poi, avendo ottemperato ad alcune delle ulteriori richieste formulate nei suoi confronti dal Comune, la stessa società ha più volte chiesto la conclusione del procedimento.

1.1. Poiché la Conferenza dei servizi non aveva ancora concluso i lavori, con nota 26 gennaio 2012 (a firma del responsabile del Servizio Ambiente) il Comune ha diffidato il gestore in questione a non avviare la realizzazione del progetto di modifica dell’impianto, fino a quando la Conferenza dei Servizi non avesse terminato il procedimento.

Ritenendo, invece, di avere titolo ad avviare i lavori, la soc. Finmedia ha proposto un primo ricorso R.G. n. 123/2012 al TAR Friuli Venezia Giulia, chiedendo sia l’annullamento della diffida, sia l’accertamento della intervenuta formazione del silenzio assenso sul progetto di modifica degli impianti, presentato nel 2010.

1.2. Il TAR ha accolto il ricorso con la sentenza n. 379 del 10 luglio 2013 (poi passata in giudicato), rilevando, tra l’altro, l’intervenuta formazione del silenzio assenso (a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza medesima) sull’istanza di autorizzazione alla progettata modifica dell’impianto .

In conseguenza, in data 2 maggio 2014 la società ha comunicato al Comune l’avvio dei lavori, ma il Comune, dapprima, ne ha disposto la sospensione con nota 6 maggio 2014 e, poi, con successivo provvedimento del 4 giugno 2014, ha revocato l’autorizzazione alla modifica dell’impianto (perfezionatasi per silenzio assenso), in quanto incompatibile con il piano di delocalizzazione degli impianti, stabilito con la delibera consiliare n. 50 del 2013 .

1.3. Tali provvedimenti sono stati impugnati da Finmedia con un secondo ricorso (R.G.n. 257/2014) innanzi al TAR Friuli Venezia Giulia, deciso con la sentenza n. 458/2014, che ha dichiarato la sopravenuta cessazione della materia del contendere, atteso che, nelle more del giudizio, il Comune resistente con provvedimento del 4 agosto 2014 aveva ritirato la delibera di revoca impugnata.

1.4. Successivamente, con provvedimento 29 dicembre 2014 (a firma del Responsabile del Servizio cura e tutela della città), il Comune di Muggia ha dichiarato la decadenza dell’autorizzazione, rilevando che, comunque, le opere progettate non risultavano ultimate nel termine di mesi 12 dal perfezionato silenzio assenso (in contrasto con l’art. 87, comma 10, del D. LGS. n. 259 del 2003).

Con successiva nota del 29 gennaio 2015, lo stesso responsabile del Servizio cura e tutela della città – dopo aver acquisito il rapporto della Polizia Municipale del 28 gennaio 2015 - ha diffidato la società a non proseguire i lavori e poi, rilevato che l’intimazione era rimasta inosservata, con ordinanza d’urgenza del 7 febbraio 2015 (emessa ai sensi dell’art. 107, comma 2, del D. LGS n. 267 del 2000) ha intimato l’interruzione dei lavori medesimi ed il ripristino dello stato preesistente dei luoghi.

Da ultimo, l’Amministrazione comunale con nota dell’11 febbraio 2015 ha respinto la domanda con cui la società aveva chiesto di utilizzare il nuovo traliccio (nel frattempo completato al posto di quello vecchio danneggiato da una tempesta di bora, prospettandole di installare, invece, una piattaforma mobile.

1.5. Avverso la dichiarata decadenza dall’autorizzazione ed i susseguenti (suddetti) provvedimenti la società ha proposto il ricorso di primo grado (RG n. 105/2015) innanzi al TAR Friuli Venezia Giulia, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, con otto articolati motivi sotto diversi profili.

Il Comune di Muggia, costituito in giudizio, ha contestato la prospettazione avversa, sia in punto di fatto che in punto di diritto.

Con la sentenza n. 387/2015, il TAR ha accolto primo motivo del ricorso e, previo assorbimento degli altri motivi, ha annullato il provvedimento di decadenza dell’autorizzazione (perfezionatasi con il silenzio assenso), ravvisando la violazione dell’aart. 8, comma 15, della legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 3/2011, che ha fissato in due anni il termine di inizio dei lavori e in quattro anni il termine di loro ultimazione.

1.5.1. In particolare nella sentenza del TAR si legge che lo stesso Comune nel giudizio precedente, in un atto difensivo, aveva ritenuto applicabile (in ordine al computo del termine per la ultimazione dei lavori) la normativa regionale e che, quindi, «la condotta dell’Ente comunale ha generato nella ricorrente l’affidamento legittimo e incolpevole di avere a disposizione il più lungo termine fissato dalla normativa regionale (anni 4) per completare la modifica del proprio impianto».

Inoltre, sempre ad avviso del giudice di primo grado, «si tratta di un affidamento legittimo, perché, in effetti, la disciplina regionale veniva a innovare la materia, in precedenza regolata dalla fonte statale, di talché non era possibile affermare senza margine di dubbio che essa non trovasse applicazione ai procedimenti, quale quello in esame, ancora in corso».

In conseguenza, una volta annullato il provvedimento di decadenza dell’autorizzazione, ad avviso del giudice di primo grado, «diviene priva di rilevanza concreta la discussione in ordine a cosa dovesse essere completato in quel termine, a quale sia l’autorità titolare del potere di autorizzare il posizionamento delle antenne e ancora se tale posizionamento costituisca o meno attività libera».

1.6. Avverso tale sentenza, il Comune di Muggia ha proposto l’appello principale innanzi a questo Consiglio di Stato, chiedendone, previa sospensione, la riforma per violazione dei principi del processo amministrativo (perché il TAR non avrebbe accertato quale sia la disciplina applicabile nel caso specifico), nonché per violazione dell’art. 87, comma 10, del D. LGS n. 259/2003 ed erronea applicazione dell’art. 8, comma 15, della legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 3/2011 e falsa rappresentazione dei fatti e degli atti.

1.6.1. Si è costituita in giudizio la società appellata, che con controricorso ha eccepito l’inammissibilità dell’appello proposto dal Comune e, comunque, ne ha rilevato l’infondatezza nel merito.

Inoltre, contestualmente la società ha proposto un appello incidentale

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