Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-02-11, n. 201600594

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2016-02-11, n. 201600594
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201600594
Data del deposito : 11 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00082/2014 REG.RIC.

N. 00594/2016REG.PROV.COLL.

N. 00082/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 82 del 2014, proposto da:
D G, rappresentato e difeso dagli avv. E T, Vincenza Casale, con domicilio eletto presso Vincenza Casale in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante N.70;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Centro di Reclutamento Guardia di Finanza-Ufficio Concorsi Sezione Allievi Finanzieri Roma, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 06494/2013, resa tra le parti, concernente graduatoria del concorso per il reclutamento di 147 allievi finanzieri riservato ai volontari delle forze armate;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Centro di Reclutamento Guardia di Finanza-Ufficio Concorsi Sezione Allievi Finanzieri Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2016 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti l’avvocato Casale e l’avvocato dello Stato Grumetto, per l'Avvocatura Generale dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il caporale D G ha impugnato la graduatoria definitiva relativa al concorso per il reclutamento di 147 allievi finanzieri, riservato ai volontari delle Forze Armate, in servizio o in congedo, che hanno espletato senza demerito la ferma triennale (VFB), ai sensi dell’articolo 25 della legge 23 agosto 2004, n. 226.

Il Galletti, collocato in posizione non utile al posto n. 239 della detta graduatoria definitiva con il totale di punti n. 22,80, ne ha dedotto l’illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’articolo 75 del D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545.

In sostanza il ricorrente ha lamentato di aver ingiustamente ricevuto una decurtazione del punteggio finale a causa di due sanzioni disciplinari inflittegli durante la ferma, sanzioni delle quali aveva invece richiesto – invano – la cancellazione.

L’interessato ha altresì chiesto la sospensione del provvedimento impugnato.

Con ordinanza n. 1855/2010 l’adito TAR Lazio ha respinto l’istanza cautelare, rilevando che il ricorso non era stato notificato a nessuno dei vincitori.

Nel merito il Tribunale, con la sentenza in epigrafe indicata, ha dichiarato il gravame inammissibile, a causa della omessa notifica dello stesso ai controinteressati.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi all’esame dal soccombente il quale ne ha chiesto l’integrale riforma.

Si è costituita in resistenza l’Amministrazione che domanda il rigetto del ricorso.

All’Udienza del 28 gennaio 2016 l’appello è stato trattenuto in decisione.

L’appello non può essere accolto.

Come chiarito dalla giurisprudenza e come esattamente evidenziato dal TAR, in sede di impugnazione di una graduatoria di un concorso pubblico, è controinteressato, ai fini della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, il concorrente meglio collocato in graduatoria il quale è destinato a ricevere pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso, in quanto titolare di un interesse uguale e contrario a quello dedotto in ricorso.

Secondo le regole proprie del processo amministrativo ( cfr. oggi art. 41 cod. proc. amm.) il ricorso col quale si propone una azione di annullamento deve essere notificato, a pena di decadenza, ad almeno uno dei controinteressati entro il termine di sessanta giorni e poi depositato, nell’ulteriore termine di trenta giorni unitamente alla prova dell’avvenuta notificazione.

In altri termini nel processo amministrativo di impugnazione – per espressa e consolidata previsione legale – se ci sono controinteressati almeno uno di essi deve essere chiamato in giudizio prima del deposito dell’atto introduttivo e della instaurazione del rapporto giuridico processuale, salva la facoltà di integrare successivamente il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti interessati a contraddire.

Nel caso all’esame invece il ricorso introduttivo è stato notificato ad uno dei vincitori solo dopo che il TAR, in sede cautelare, aveva rilevato la violazione delle regole processuali di cui si è dato conto.

Tale notifica ex post non è idonea, diversamente da come sostiene la Difesa dell’appellante, a sanare il vizio procedurale in cui è incorso il ricorrente in quanto la legge, come si è visto, prescrive a pena di decadenza che la notifica del ricorso debba precedere il deposito dello stesso.

D’altra parte non ricorrono, nel caso all’esame, i presupposti per la concessione dell’errore scusabile in quanto le disposizioni in materia di notifica del ricorso amministrativo ai controinteressati risultano da tempo chiare e di univoca portata, tali cioè da non poter ingenerare oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto, sicché non è concedibile la rimessione in termini per errore scusabile in caso di mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato.

Sulla base delle considerazioni che precedono l’appello va perciò respinto.

Le spese e gli onorari di questo grado del giudizio possono essere però compensati, avuto riguardo alle peculiarità della vicenda amministrativa.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi