Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-01-08, n. 202400270

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-01-08, n. 202400270
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202400270
Data del deposito : 8 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/01/2024

N. 00270/2024REG.PROV.COLL.

N. 02335/2018 REG.RIC.

N. 03044/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2335 del 2018, proposto dalla Provincia di Salerno, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato M T, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A F in Roma, via Ugo De Carolis, n. 56;

contro

il signor V M, rappresentato e difeso dall’avvocato L R, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato V S in Roma, via Ugo De Carolis, n. 31;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministero pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

nei confronti

del Sindaco pro tempore del Comune di Cava de' Tirreni, in qualità di Ufficiale di Governo, non costituito in giudizio;
del Comune di Cava de’ Tirreni, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Cascone e Giuliana Senatore, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Leopoldo Fiorentino in Roma, piazza Cola di Rienzo, n. 91;
del Ministero dell’interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



sul ricorso numero di registro generale 3044 del 2018, proposto dal signor V M, rappresentato e difeso dall’avvocato L R, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

la Provincia di Salerno, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M T, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
il Comune di Cava de' Tirreni, il Ministero dell’interno, il Sindaco come Ufficiale di Governo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non costituiti in giudizio;

per la riforma, in relazione ad entrambi i ricorsi,

della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, sez. II, n. 1224 del 29 settembre 2017, resa inter partes , concernente ordinanze sindacali contingibili e urgenti per il rischio di crollo di un costone roccioso.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del signor V M, del Comune di Cava de’ Tirreni, del Ministero dell’interno, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Provincia di Salerno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 24 ottobre 2023 il consigliere G S e uditi per le parti gli avvocati T M, R L e Cascone A. R L e T M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. In punto di fatto è necessario specificare che, a seguito di un incendio, per il rischio di crolli dal costone roccioso sovrastante la SP75 al km 4+500 in località Avvocatella, il Comune di Cava de Tirreni disponeva che il proprietario del medesimo costone roccioso provvedesse alla rimozione degli elementi che potessero causare pericolo alla circolazione veicolare e pedonale e alla realizzazione di tutti gli interventi per la messa in sicurezza. A seguito dell’inottemperanza del sig. M il Comune comunicava l’attivazione di interventi sostitutivi in danno del proprietario inadempiente.

1.1. Con ricorso n. 1960 del 2013 proposto innanzi al T.a.r. Campania, sez. staccata di Salerno, il signor V M aveva chiesto l’annullamento dei seguenti atti:

- quanto al ricorso principale:

a ) dell’ordinanza sindacale n. 5 del 22 agosto 2013, Reg. gen. n. 322 del 23 agosto 2013, avente a oggetto « Pericolo di crollo dal costone roccioso sovrastante la SP n. 75 - Km 4+500 - Località Avvocatella »;

b ) della nota n. 193899 del 22 agosto 2013 della Provincia di Salerno Settore Espropri, lavori pubblici e viabilità, manutenzione strade, avente a oggetto « Pericolo crolli dal costone roccioso sovrastante la SP n. 75: al km 4+500 - Località Avvocatella, Chiusura al transito del tratto di strada interessato. Richiesta di emissione di Ordinanza Sindacale a carico della ditta proprietaria del costone roccioso per esecuzione di verifiche, manutenzione e mitigazione del rischio di caduta di materiali dal costone »;

c ) dell’ordinanza sindacale n. 53 del 9 settembre 2013, Reg. gen. n. 345 del 9 settembre 2013, avente a oggetto « Incendio e distacco materiale dal costone roccioso prospiciente la SP75 altezza km 4+500 - rettifica »;

d ) del provvedimento del Comune di Cava de’ Tirreni n. 65614/P del 15 ottobre 2013, avente a oggetto « Revoca ordinanza sindacale n. 345 del 09.09.13 e comunicazione di esecuzione in danno »;

della nota della Provincia di Salerno n. 249868 del 22 ottobre 2013;

- quanto ai primi motivi aggiunti:

e ) del provvedimento n. 75492 del Comune di Cava de’ Tirreni V Settore del 21 novembre 2013;

f ) della determinazione n. 489 del Comune di Cava de ’Tirreni IV Settore Area Lavori pubblici del 22 novembre 2013, Reg. gen. n. 2552 del 25 novembre, di approvazione della perizia di lavori urgenti redatta dal professionista incaricato geologo D V - determinazione a contrarre;

g ) della comunicazione n. 80807 del 16 dicembre 2013, del Comune di Cava de’ Tirreni, relativa alla aggiudicazione della procedura di gara per l’esecuzione in danno dell’ordinanza sindacale;

h ) del verbale di sopralluogo del 17 dicembre 2013;

i ) della determinazione n. 453 del 29 ottobre 2013, Reg. gen n. 2339 del 30 ottobre 2013, del Comune di Cava de’ Tirreni - IV Settore Area Lavori pubblici, di affidamento al geologo D V dell’incarico per perizia lavori, direzione lavori e redazione del certificato di messa in sicurezza;

l ) della determinazione del IV Settore Area Lavori pubblici n. 524 del 13 dicembre 2013, Reg. gen. n. 2753 del 17 dicembre 2013, di aggiudicazione dell’appalto dei lavori di stabilizzazione del tratto di parete rocciosa incombente sulla SP75 loc. Avvocatella;

m ) della relazione n. 73024 del 12 novembre 2013, avente a oggetto « valutazioni preliminari relative agli interventi di mitigazione del rischio di crolli lungo una porzione di parete rocciosa incombente sulla SP75 in loc. Avvocatella »;

n ) della stima dei lavori, computo metrico, elenco dei prezzi, stima di incidenza sulla sicurezza, in data 14 novembre 2013;

- quanto ai secondi motivi aggiunti:

o ) della nota n. 9083 del Comune di Cava de’ Tirreni V Settore del 23 gennaio 2014, recante comunicazione della redazione del verbale di consegna d’urgenza dei lavori, e dei relativi allegati;

delle relazioni sui lavori di sistemazione della porzione di costone roccioso incombente la SP75 km 4+500 loc. Avvocatella (relazione illustrativa, relazione di calcolo, relazione geotecnica, relazione sui materiali, piano di manutenzione), in data 27 dicembre 2013;

p ) della nota n. 886878 del 27 dicembre 2013 della G.R.C., di autorizzazione all’esecuzione dei lavori;

q ) della relazione geologica per i lavori di sistemazione di una porzione di costone roccioso incombente sulla SP75 al Km 4+400 loc. Avvocatella, n. 82664 del 23 dicembre 2013;

quanto ai terzi motivi aggiunti:

r ) della comunicazione n. 78745 del 21 ottobre 2014, del Comune di Cava de’ Tirreni - V Settore Area del Governo del territorio;

s ) della comunicazione del 15 aprile 2014 del Comune di Cava de’ Tirreni V Settore Area del Governo del territorio;

t ) del verbale di ispezione della parete rocciosa incombente la SP75 Avvocatella n. 42612 del 14 maggio 2014;

u ) delle comunicazioni a firma del collaudatore ing. Piero Guglielmotti del 28 ottobre 2014 (e dei relativi allegati), del 31 ottobre 2014, del 20 novembre 2014;

v ) della comunicazione n. 88278 del 24 novembre 2014, del Comune di Cava de’ Tirreni - V Settore Area del Governo del territorio.

2. A sostegno del ricorso aveva dedotto quanto segue:

i ) violazione degli artt. 3, punto 10, e 14, d.lgs. n. 285/1992;
degli artt. 16 e 28, legge n. 2248/1865, all. F;
dell’art. 5, R.D. n. 2506/1923;
degli artt. 822, 823, 824, 840 cod. civ.;
degli artt. 13 e 20, legge n. 865/1971;
dell’art. 23, d.P.R. n. 327/2001;
degli artt. 7 e 10 e ss., legge n. 241/1990;
degli artt. 50 e 54, d.lgs. n. 267/2000
;

ii ) eccesso di potere per: erroneità del presupposto;
carenza di motivazione;
sviamento di potere;
difetto di istruttoria;
errata rappresentazione dei luoghi;
contraddittorietà e irragionevolezza;

iii) violazione dei principi di buon andamento e trasparenza della p.a. e di effettività della tutela.

A sostegno dei motivi aggiunti il ricorrente deduceva inoltre l’illegittimità degli atti impugnati per: i) per vizi derivati;
ii) per vizi propri: contraddittorietà, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e motivazione, sviamento di potere
.

2.1. Con secondi motivi aggiunti inoltre il M rilevava l’illegittimità del provvedimento di comunicazione del verbale di consegna d’urgenza dei lavori per vizi propri ( contraddittorietà, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e motivazione, sviamento di potere;
violazione dell’art. 90, co. 8, d.lgs. n. 163/2006
, per essere la dott.ssa Viappiani sia consulente del RUP sia progettista; omessa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica e del parere dell’Autorità di Bacino Campania Sud, artt. 14 e 42 N.T.A. del Piano stralcio ) e derivati.

2.2. Infine, con terzi motivi aggiunti, il ricorrente impugnava ulteriori provvedimenti del Comune per vizi propri e derivati.

3. Costituitesi in resistenza il Comune di Cava de’ Tirreni e la Provincia di Salerno, il Tribunale adìto (Sezione II) ha così deciso il gravame al suo esame:

- ha, in primo luogo, dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno, estromettendolo dal giudizio non essendo oggetto della causa alcun atto riconducibile ad amministrazioni statali;

- ha poi circoscritto il thema decidendi rilevando che: - gli atti di accertamento e comunicazione non hanno immediata lesività e non sono dunque impugnabili;
- la questione relativa ai crolli asseritamente riconducibili alla realizzazione della SP75 attiene a profili risarcitori;
- è estranea al giudizio anche la questione della mancata conclusione della procedura espropriativa;
- sulle questioni relative alle concrete modalità di esecuzione dei lavori è competente il giudice ordinario;

- ha accolto il ricorso ritenendo illegittimo il provvedimento sindacale che attribuiva al sig. M, in quanto proprietario dell’area, l’onere della manutenzione e messa in sicurezza della scarpata sovrastante la SP75;

- ha infine compensato le spese di lite, salvo il rimborso del contributo unificato da parte dell’Amministrazione comunale soccombente.

4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto infondata la prima censura proposta e relativa alla sussistenza delle condizioni per l’attivazione del potere sindacale di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, di cui al citato art. 54, co. 4, d.lgs. n. 267/2000. Ed invero l’ordinanza ex art. art. 54 t.u.e.l. è legittimamente emanabile anche per rimuovere situazioni risalenti nel tempo ed in relazione alle quali non si era intervenuti in precedenza, essendo a tale riguardo sufficiente la permanenza, al momento dell’emanazione dell’atto, della situazione di pericolo e, nel caso di specie, non vi era dubbio del verificarsi, al tempo dell’adozione dei provvedimenti impugnati, della caduta di massi e detriti dal costone sulla sottostante strada provinciale e la conseguente necessità d’intervenire tempestivamente a tutela della pubblica incolumità.

Il giudice di primo grado ha invece ritenuto fondata la censura relativa alla illegittimità dell’ordinanza n. 5/2013, nella parte in cui pone a carico del ricorrente l’onere di manutenzione e messa in sicurezza del costone roccioso. La decisione è stata motivata dal Tribunale sulla base dell’art. 3 e 30, quarto comma, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada) e ciò poiché i lavori di manutenzione si sarebbero resi necessari a causa del rischio di crolli dal costone roccioso, a seguito del verificarsi di un incendio. Secondo il giudice di prime cure, dal momento che la finalità dell’intervento sarebbe da ricercarsi nella necessità di stabilizzare il costone in frana, a tutela dell’incolumità di coloro che circolano sulla strada sottostante, la fattispecie risulterebbe regolata dal comma 4, secondo periodo, dell’art. 30, con la conseguenza che la riparazione sarebbe da porre a carico dell’ente proprietario della strada e non al proprietario del costone roccioso.

5. Avverso tale pronuncia la Provincia di Salerno ha interposto appello, notificato il 5 marzo 2018 e depositato il 21 marzo 2018, lamentando, attraverso un unico motivo di gravame (pagine 2-12), che dagli atti di causa era emerso chiaramente, già nel giudizio di primo grado, che il terreno interessato dal crollo era quello della particella 990 del foglio 30 del catasto del Comune di Cava de Tirreni, di proprietà del sig. M e collocato al di là del confine catastale della strada. Essendo la frana esterna alla sede stradale e alle sue pertinenze non poteva quindi attribuirsi all’ente proprietario l’onere di realizzare l’opera di contenimento. Dai documenti di causa emergeva inoltre che l’opera realizzata in danno dal Comune era finalizzata al contenimento del fondo di proprietà dell’appellato (part. 990), i cui detriti avevano invaso la sede stradale, con la conseguenza che doveva essere posta a carico dello stesso proprietario essendo il crollo stato determinato anche dalle pessime condizioni di manutenzione del fondo. Dunque le concrete caratteristiche dell’intervento effettuato (in danno) dal Comune di Cava de' Tirreni evidenziavano che la sua finalità primaria fosse quella di contenere la ripa sovrastante la parete verticale, resa particolarmente instabile a seguito dell’incendio che, attraverso l’ordinaria manutenzione del terreno, avrebbe potuto essere scongiurato. Sulla base di ciò parte appellante ritiene quindi che, proprio sulla base dell’art. 30, comma 4, l’intervento era da porre a carico del proprietario del fondo.

6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento dell’appello con le conseguenze di legge in ordine alle spese di causa.

7. In data 20 aprile 2018 il Comune di Cava de’ Tirreni si è costituito in giudizio al fine di resistere, concludendo per il rigetto dell’avverso gravame.

8. Avverso la medesima pronuncia del T.a.r. Salerno il sig. V M ha proposto appello incidentale, notificato il 28 marzo 2018 e depositato il 16 aprile 2018, lamentando, attraverso tre motivi di gravame (pagine 8-16), quanto di seguito sintetizzato:

I) la sentenza appellata sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto esistenti i presupposti per l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente. In particolare l’appellante ritiene che neanche il Comune avrebbe rispettato i ristrettissimi termini imposti allo stesso ricorrente per l’esecuzione dei lavori e che la strada sarebbe stata riaperta prima della conclusione dei lavori. Dunque delle due l’una: o bisognava mettere in sicurezza con urgenza il costone roccioso necessario per la riapertura della strada o si poteva attendere il tempo necessario per un’istruttoria dettagliata cosicché poteva essere evitato il ricorso all’ordinanza contingibile e urgente;

II) ancora l’appellata sentenza sarebbe da censurare nella parte in cui non ha ritenuto applicabile l’art. 3, n. 10, ultimo periodo, del Codice della Strada. Infatti, avendo la Provincia occupato la particella 990 con una rete corticale, sarebbe oggetto di procedura espropriativa in itinere anche parte di tale particella essendo quindi invocabile l’art. 3 in quanto il limite della proprietà stradale non risulta ancora definito. Se così non fosse l’amministrazione che non ha completato la procedura di esproprio farebbe ricadere la propria inefficienza in capo al ricorrente;

III) infine la sentenza di primo grado è reputata da riformare nella parte in cui ha delimitato il thema decidendi in quanto i profili esclusi erano stati posti in evidenza allo scopo di provare l’estraneità del M nella causazione dell’evento dannoso ed il fatto che fosse l’Ente proprietario della S.P.75 a dover effettuare la manutenzione ed un intervento sistematico sul costone roccioso.

9. In vista della trattazione delle cause il sig. M ha chiesto la riunione del proprio ricorso con quello di cui all’n.r.g. 2335 del 2018.

10. In data 22 settembre la Provincia di Salerno ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del gravame. In particolare ha evidenziato che deve trovare applicazione nel caso di specie l’art. 31 del Codice della Strada, riportando l’orientamento giurisprudenziale che si assume prevalente in materia.

11. In data 23 settembre parte appellata ha depositato a sua volta memoria insistendo per il rigetto dell’avverso gravame ed eccependo l’inammissibilità dello stesso per violazione dell’art. 101 c.p.a. poiché non sarebbero specificate nel ricorso in appello quali e quante norme si assumono violate.

12. In vista dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memorie di replica contrastando le avverse censure.

13. Le cause, chiamate congiuntamente per la discussione all’udienza del 24 ottobre 2023, sono state trattenute in decisione.

14. Preliminarmente il Collegio, preso atto che i due ricorsi in esame sono proposti avverso la medesima sentenza, ne dispone la riunione ex art. 96 c.p.a.

15. È opportuno procedere in primis alla trattazione del ricorso sub r.g.n. 2335/2018.

15.1. In primo luogo deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dal sig. M.

Il ricorso in appello, pur non presentando una specifica rubricazione dei motivi, non può infatti dirsi inammissibile evincendosi chiaramente dallo stesso che le censure sono rivolte a quella parte della sentenza di primo grado con la quale si è addossato all’ente provinciale l’onere di manutenzione del terreno in questione in quanto volto alla tutela dell’incolumità di coloro che circolano sulla strada sottostante.

Consolidata giurisprudenza è infatti nel senso che, affinché sia rispettato il principio di specificità dei motivi di appello, non è necessario che questi siano rubricati in modo puntuale, né espressi con una formulazione giuridica assolutamente rigorosa, rilevando invece che gli stessi vengano esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 28 agosto 2023, n. 8014;
in termini, anche Cons. Stato, Sez. VII, 22 giugno 2023, n. 6147). È sufficiente dunque una critica puntuale della motivazione della sentenza appellata, in modo che il giudice di appello sia posto in condizione di comprendere con chiarezza i principi, le norme e le ragioni per cui il primo giudice avrebbe dovuto decidere diversamente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 maggio 2023, n. 4363);
nel caso di specie in particolare il ricorso in appello critica puntualmente la sentenza di primo grado e specifica che debba trovare applicazione la norma di cui all’art. 31 del Codice della Strada anziché quella dell’art. 30, comma 4.

16. Passando al merito dell’appello lo stesso deve reputarsi fondato.

16.1. In particolare è necessario premettere che la disposizione di cui all’art. 30, comma 4, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. Codice della Strada) dispone che “ La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi;
se hanno per scopo la stabilità o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione è a carico dell'ente proprietario della strada”
; inoltre, a norma del successivo art. 31, “ I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi. (…)” . Infine, l’art. 3, comma 1, n. 10 del medesimo Codice definisce il confine stradale come il “ limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato;
in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea
” e, successivamente, al n. 44, statuisce che le ripe consistono nelle zone “di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada” .

Dati tali reperti normativi la costante giurisprudenza amministrativa ha affermato che l’obbligo di manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale, gravante sull’ente proprietario della strada, non si estende alle aree estranee ad essa e circostanti: grava, infatti, sui proprietari delle ripe dei fondi laterali alle strade l’obbligo di mantenerli in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o scoscendimenti del terreno, o la caduta di massi o altro materiale sulla strada, dove per ripe devono intendersi le zone immediatamente sovrastanti e sottostanti la scarpata del corpo stradale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 26 gennaio 2017, n. 329;
Cons. Stato, sez. V, 31 maggio 2012, n. 4184;
Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 2021, n. 5666).

Irrilevante diviene quindi il fatto che l’art. 14, comma 4, del Codice della Strada preveda che “ Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune” riguardando lo stesso solo le opere di ordinaria manutenzione ed avendo la giurisprudenza chiarito che tale obbligo non si estende alle zone estranee e circostanti alle strade e alle loro pertinenza, per le quali trova applicazione invece il successivo art. 31 (cfr. Cass. civ. Sez. III, 14/7/2004, n. 13087;
App. Firenze Sez. II Sent. 17/2/2009).

16.2. Dunque l’appello della Provincia di Salerno è fondato e deve essere accolto.

17. Passando all’analisi dell’appello di cui al r.g.n. 3044/2018, sulla base di quanto appena argomentato, lo stesso deve reputarsi infondato.

17.1. Nello specifico è infondato il primo motivo di appello con il quale l’appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente da parte del Comune.

Le ordinanze gravate invero risultano basate sulla necessità di intervenire tempestivamente a tutela della pubblica incolumità, conformemente ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza in materia di ordinanze contingibili e urgenti e secondo i quali i presupposti per l’adozione delle stesse sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento nonché la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti e la proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2017, n. 2847). Inoltre con tale strumento è possibile intervenire anche per rimuovere situazioni risalenti nel tempo ed in relazione alle quali non si era intervenuti in precedenza, essendo a tale riguardo sufficiente la permanenza al momento dell’emanazione dell’atto della situazione di pericolo (Cons. Stato, sez. V, sent. n. 3077/2012).

17.2. Anche il secondo motivo di appello risulta infondato.

Al riguardo si deve evidenziare che dall’atto di compravendita del 26 ottobre 2004 (Rep. 59323, Racc. 17074, di cui all’allegato n. 1 del ricorso di primo grado) e dalla corrispondente voltura catastale risulta che il sig. V M ha acquistato l’area oggetto degli interventi in questione e così censita: foglio 30, mappale 989, mappale 991, mappale 990, mappale 1268.

Ciò premesso non può operare l’invocato art. 3, n. 10, ultimo periodo del Codice della Strada il quale, stabilendo che “ il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea ”, opera, come dallo stesso espressamente previsto, quale criterio sussidiario in mancanza di atti di acquisizione attraverso i quali sia dato conoscere l’assetto proprietario dell’area, atti che appunto sono rinvenibili nel caso di specie.

17.3. Infine risulta infondato anche l’ultimo motivo di ricorso con il quale si censurava la sentenza nella parte in cui aveva delimitato il thema decidendi .

Il sig. M sostiene infatti che i profili della vicenda esclusi dal giudice di prime cure erano stati posti in evidenza allo scopo di provare la sua estraneità da qualsiasi responsabilità nella causazione dell’evento occorso.

Sul punto il Collegio rileva che, ai fini del riparto dell’onere di manutenzione, non risulta dirimente la responsabilità dell’evento dannoso. Infatti l’art. 31 del Codice della Strada risulta chiaro nello stabilire che, ove le opere di sostegno insistano sulle ripe, esse sono sempre e comunque a carico del proprietario del fondo, in linea con la disciplina generale in materia di responsabilità aquiliana secondo cui “ ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia ” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 31 maggio 2021, n. 4184). Le ripe devono dunque essere mantenute dai proprietari delle medesime in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o cedimenti del corpo stradale e delle opere di sostegno, nonché la caduta di massi o altro materiale sulla sede viaria, e ciò in quanto, ai fini del riparto dell’onere manutentivo, rileva soltanto che la porzione franata abbia le caratteristiche fisiche che ne impongono la ricomprensione nell’ambito disciplinato dall’art. 31 del d.lgs. n. 285/1992, che obbliga i proprietari delle ripe a provvedere alla manutenzione delle medesime (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 2021, n. 5666).

18. In conclusione deve essere accolto l’appello sub r.g. 2335/2018 mentre deve essere respinto l’appello proposto sub r.g. 3044/2018.

19. Sussistono giustificati motivi, data la complessità fattuale della questione di cui in causa, per compensare le spese di giudizio.

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