Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-11-24, n. 202007342

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2020-11-24, n. 202007342
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202007342
Data del deposito : 24 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/11/2020

N. 07342/2020REG.PROV.COLL.

N. 10745/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10745 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato N V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A R in Roma, via Paiesiello n. 27;

contro

Ministero dell'Interno (Questura Bergamo), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, 12, è ope legis domiciliato;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), -OMISSIS-

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno in cui si incardina, quale organo periferico, la Questura di Bergamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2020, svolta in modalità da remoto, il Cons. U M e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il mezzo qui in rilievo il sig. -OMISSIS-, cittadino kosovaro, chiede la riforma, previa sospensione, dell’esecutività della sentenza -OMISSIS-con cui il TAR per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione Prima, ha respinto il ricorso proposto avverso il decreto questorile di rigetto della richiesta di conversione del permesso di soggiorno da minore età a motivi lavoro.

1.1. Vale premettere che l’appellante, nato il -OMISSIS-, è entrato in Italia clandestinamente come minore non accompagnato il -OMISSIS-, circa 7 mesi prima del compimento della maggiore età. Il Tribunale dei Minorenni di Trieste lo ha quindi affidato ai servizi sociali del Comune di Trieste, prorogando tale misura con successivo provvedimento del -OMISSIS-, e la Questura di Trieste gli ha conseguentemente rilasciato un permesso di soggiorno per minore età. Lo straniero è stato ospitato presso la Casa dello Studente e poi presso la struttura di accoglienza di -OMISSIS-) ed ha iniziato a frequentare un corso di lingua italiana. Ciò fino al raggiungimento della maggiore età, allorché è stato ospitato dagli zii materni.

1.2. Alla scadenza del titolo di soggiorno, il Questore di Bergamo, con provvedimento del 12 aprile 2019, notificato in data 28 maggio 2019, ha respinto l’istanza di rinnovo/conversione del titolo di soggiorno in permesso per attesa occupazione/lavoro per carenza dei presupposti prescritti dall’articolo 32, commi 1 bis e 1 ter del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. In epoca successiva, sopraggiungeva il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla permanenza in Italia del ricorrente, che veniva rilasciato in data 26.6.2019.

2. All’esito del giudizio di primo grado, promosso avverso il suddetto atto di diniego, con la sentenza qui appellata, il TAR ha ritenuto che il ricorrente non avesse diritto alla conversione del permesso di soggiorno in quanto non destinatario di un affidamento qualificato ossia un affidamento ad una famiglia o ad una comunità familiare o ad un istituto di assistenza ai sensi degli articoli 2 e 4 Legge 184/83. In sostanza, l’affido al servizio sociale del Comune di Trieste sarebbe servito solo a regolare una situazione contingente ai sensi dell’art. 33 c. 5 della legge 184/83 tenuto conto del divieto di respingimento alla frontiera dei minori non accompagnati ed, inoltre, mancherebbe un valido percorso di integrazione ed una permanenza minima nel territorio nazionale anche perché il ricorrente sarebbe entrato in Italia appena 7 mesi prima dal raggiungimento della maggiore età ed avrebbe frequentato un percorso scolastico di alfabetizzazione nell’anno scolastico -OMISSIS- finalizzato all’apprendimento della lingua italiana, che prevede 3 ore di lezione alla settimana.

Infine, il TAR ha ritenuto che nell’economia del complessivo giudizio sulla reale volontà di inserirsi “ utilmente nel contesto sociale e di contribuire al benessere del Paese ospitante ” non possa non assumere rilievo la circostanza, ancorché rappresentata solo in giudizio dalla resistente amministrazione, relativa al deferimento del ricorrente all’autorità giudiziaria in data 14 giugno 2018 per il reato di furto aggravato, così come l’illegittimità dell’assunzione in data 12 giugno 2019 alle dipendenze della ditta-OMISSIS-, considerato che lo straniero all’epoca era privo della necessaria documentazione, essendo stato, già a tale data, adottato il diniego oggetto dell’odierno gravame.

3. A sostegno della spiegata impugnazione l’appellante deduce che:

a) il minore dapprima è stato affidato per ragioni di urgenza al Comune di Trieste, per poi essere affidato ad una Comunità di tipo familiare con attribuzione di un tutore provvisorio in attesa della nomina del tutore definitivo da parte del Giudice Tutelare: l’affido alla Comunità -OMISSIS-è avvenuto ai sensi della legge 184/83 ed è a tutti gli effetti un affidamento qualificato perché vi è designazione ex lege di un tutore. Oltretutto, il Tribunale per i Minorenni, avvicinandosi la maggiore età, ha ritenuto di confermare il provvedimento precedentemente assunto al fine di garantire la permanenza del soggetto sul territorio sino al ventunesimo anno di età;

b) a beneficio del minore è intervenuto il parere positivo dell’ex Comitato Minori che ha valutato favorevolmente il suo inserimento sociale e la sua formazione avvenuta presso la Comunità affidataria;

c) l’appellante è incensurato e la menzionata denuncia per furto non avrebbe avuto alcun seguito.

3.1. Resiste in giudizio il Ministero dell’Interno che ha concluso per il rigetto dell’appello.

3.2. Con ordinanza -OMISSIS- questa Sezione, in accoglimento dell’istanza cautelare avanzata dall’appellante, ha sospeso l’esecutività della sentenza di primo grado.

3.3. All’udienza del 19.11.2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. L’appello è fondato e, pertanto, va accolto.

4.1. Vale premettere, ai fini di un compiuto inquadramento della res iudicanda , che, ai sensi dell'art. 32, comma 1 bis, d.lg. 25 luglio 1998 n. 286, nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, lett. g bis, d.l. 23 giugno 2011 n. 89, conv., con modificazioni, dalla l. 2 agosto 2011 n. 129, solo per i minori stranieri non accompagnati, e non affidati, il rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età è condizionato alla frequenza, per almeno due anni, di un progetto di integrazione sociale e civile.

Sul punto, questa Sezione (cfr. Cons. St., sez. III, 14 maggio 2020, n. 3082;
Sez. III 21 aprile 2020, n. 2546) ha di recente evidenziato che l’art. 32, comma 1 -bis , d. lgs. n. 286/1998, “ distingue nettamente, ai fini dell’accertamento della sussistenza dei presupposti per la conversione, la situazione dei “minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela” da quella dei “minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale”, prevedendo solo per i primi la previa acquisizione del parere positivo del Comitato per i minori stranieri ”..".

In siffatte evenienze, avuto riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis , da un lato, non è dato ravvisare alcuna differenziazione tra le varie forme di affidamento di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184, e, dall’altro, si registra quale passaggio procedimentale necessario il parere del Comitato per i minori stranieri, la cui acquisizione deve avvenire a cura dell'amministrazione procedente, non costituendo anche un requisito di formalità posto a carico dell'istante (cfr. Cons. St., sez. III, 20 ottobre 2016 n. 4394;
T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. I, 02/05/2018, n.1166;
T.A.R. Bologna, sez. I, 3 febbraio 2016, n. 147;
T.A.R. Lazio, sez. II, 4 gennaio 2016, n. 26).

4.2. In applicazione dei sopra richiamati postulati l’appello si rivela fondato dovendo, in apice, riconoscersi come sussistente la condizione soggettiva di affidamento come declinato alla stregua dei princìpi sanciti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 198/2003: il minore dapprima era stato affidato per ragioni di urgenza al Comune di Triste, per poi essere affidato ad una Comunità di tipo familiare con attribuzione di un Tutore provvisorio in attesa della nomina del Tutore definitivo da parte del Giudice Tutelare. Tale assetto è stato fatto oggetto di proroga da parte del Tribunale per i minorenni con successivo provvedimento del -OMISSIS-.

4.3. Il suddetto approdo è coerente con l’indirizzo già ripetutamente espresso da questa Sezione che ancora di recente ha affermato, in presenta di un provvedimento di affidamento del Tribunale dei Minori di Trieste avente contenuto e natura identici a quello oggetto del presente giudizio, che “ Dal citato provvedimento giudiziale si evincono infatti univoci elementi che inducono ad attribuire allo stesso carattere affatto “provvisorio” e “contingente”, quali: - il fatto che esso dispone l’”affidamento urgente all’ente locale per idoneo collocamento presso idonea famiglia affidataria ovvero, in subordine, in gruppo famiglia o gruppo appartamento”, espressamente richiamando la normativa (contenuta nella l. n. 184/1983) cui rinvia il citato art. 32, comma 1 bis, d.lvo n. 286/1998;
- il fatto che esso demanda al Sevizio sociale del Comune di Trieste di “formulare un progetto educativo-formativo, con l’inserimento del minore in attività di socializzazione, di tempo libero o professionalizzanti”, dimostrativo del favor espresso dal giudice minorile per una forma di stabile e definitiva integrazione dello straniero nel tessuto socio-economico italiano, il quale non potrebbe giustificarsi – dal punto di vista della sua proficua possibilità di realizzazione – se non prefigurando la permanenza del medesimo in Italia in un’ottica non meramente transitoria ed in vista del soddisfacimento di ragioni di mera urgenza;
- il fatto che esso affida all’Ente comunale il compito di “predisporre ogni altro intervento a tutela del minore che, tenendo conto della sua situazione personale e delle esigenze di protezione, gli consenta di avviare un percorso di integrazione in Italia”, espressamente riconoscendo la predetta finalità di integrazione – per definizione incompatibile con una forma di affidamento meramente provvisoria – dell’affidamento contestualmente disposto. Discende da tali rilievi che sussistono i presupposti legittimanti l’esercizio del potere di conversione, richiamati dalla norma menzionata
” (cfr. Cons. St., sez. III, 14 maggio 2020, n. 3082;
Sez. III 21 aprile 2020, n. 2546)

4.4. In siffatte evenienza trova applicazione la prima delle opzioni contemplate dal legislatore che valorizza come requisito endoprocedimentale l’acquisizione del parere del Comitato per i minori stranieri, adempimento che grava sull’Amministrazione che, invece, ha inteso immotivatamente prescinderne e che, comunque, è sopravvenuto in senso favorevole alle aspettative dell’appellante.

4.5. Né assumono rilievo le ulteriori argomentazioni svolte in via complementare dal TAR: venendo in rilievo la prima opzione prevista dal disposto di cui all’articolo 32 del TUI, non era affatto richiesta una durata minima del percorso educativo ed integrativo ed, inoltre, sotto diverso profilo, la denuncia per furto, impropriamente citata dal giudice di prime cure siccome giammai confluita tra le ragioni ostative opposte dall’Autorità competente, non risulta circostanziata né corredata dell’indicazione dei relativi sviluppi sul piano giurisdizionale, laddove a carico dell’appellante non risultano accertati episodi delittuosi.

L’appello quindi, per le ragioni illustrate, è meritevole di accoglimento, con la conseguente riforma della sentenza appellata e l’annullamento, in accoglimento del ricorso di primo grado, del provvedimento con esso impugnato.

Le spese del doppio grado di giudizio, in ragione della peculiarità della vicenda qui scrutinata, possono essere compensate.

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