Consiglio di Stato, sez. C, parere interlocutorio 2018-12-12, n. 201802842
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Testo completo
Numero 02842/2018 e data 12/12/2018 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 6 dicembre 2018
NUMERO AFFARE 01929/2018
OGGETTO:
Ministero dell'interno.
schema di decreto con il quale sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto degli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale ed in quella agonistica, ai sensi dell'art. 2, comma 3, ultimo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. in data 15/11/2018 con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere R P;
Premesso e considerato
1. Con relazione trasmessa con nota prot.UL n. 15829, in data 15 novembre 2018, il Ministero dell’Interno ha trasmesso, ai fini dell’acquisizione del prescritto parere, il decreto recante le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto degli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale ed in quella agonistica, da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), nn. 2 e 3, del decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, sono "definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica".
La definizione di tali strumenti è contenuta nello stesso terzo comma dell'articolo 2 della legge n. 110 del 1975, il quale prevede che "Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica".
Le attività e gli strumenti cui si riferisce la disposizione richiamata non rientrano nell’ambito delle attività sportive del tiro a segno e del tiro a volo, che si esercitano, sulla base di specifiche discipline, con l'uso di vere e proprie armi, seppure di tipologia e potenza particolari.
L’Amministrazione richiedente ha evidenziato che la crescente diffusione delle attività e degli strumenti oggetto del decreto in esame ne rende necessaria la regolamentazione.
Lo schema di decreto è corredato da una Relazione tecnica, dall’Analisi tecnico-normativa (A.T.N.) e dall’Analisi di impatto della regolazione (A.I.R.).
2. Ciò premesso, la Sezione ritiene che, al fine di esprimere un parere definitivo sullo schema di decreto in esame, occorre acquisire chiarimenti in relazione ai seguenti aspetti.
2.1. L'articolo 4 ("Acquisto, cessione e detenzione"), comma 2, dello schema di regolamento disciplina la detenzione degli strumenti marcatori da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica, precisando, tra l’altro, che essi devono essere detenuti e custoditi con la dovuta diligenza.
Al riguardo, per evitare un uso improprio e potenzialmente pericoloso di tali strumenti, è opportuno chiarire e specificare il concetto di diligenza che rileva in merito alla loro detenzione e custodia.
2.2. L'articolo 6 ("Utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attività amatoriale e quella agonistica"), prevede che l'utilizzo di strumenti marcatori è consentito esclusivamente nei "campi attrezzati" e che l’allestimento di questi ultimi deve essere autorizzato ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S, salvo che essi non siano allestiti all'interno di aree private, l'accesso alle quali è interdetto al pubblico e riservato ai giocatori o ai partecipanti all'evento (in tal caso, il rilascio di tale licenza è attribuito alla competenza del comune, ai sensi dell'art. 19, comma 1, nn. 5 e 6 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616). Gli organizzatori hanno l'obbligo di eseguire l'avviso preventivo di cui all'art. 123 del Regolamento per esecuzione del T.U.L.P.S' (comma 1). Sono, poi, definite le condizioni minime di sicurezza che devono essere garantite nei "campi attrezzati" per l'utilizzo degli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale e in quella agonistica, rinviando a quanto più dettagliatamente prescritto nell'allegato A) (comma 2).
Il comma 3 dell’articolo 6 definisce le condizioni di utilizzo degli strumenti marcatori da impiegare nell'attività amatoriale ed in quella agonistica, richiedendo, in via di principio, la maggiore età e ammettendo, in via di eccezione, il loro affidamento ai minori che abbiano compiuto il tredicesimo anno di età, sotto la sorveglianza e previo consenso dell'esercente la potestà genitoriale ovvero di un soggetto maggiorenne da questi delegato.
Al riguardo, valuti l’Amministrazione se elevare tale limite al quattordicesimo anno di età, in modo da responsabilizzare maggiormente l’uso degli strumenti in questione, facendo coincidere tale limite con il momento in cui l’interessato diviene penalmente imputabile (ex art. 97 c.p.), fermo restando, ai fini che interessano in questa sede, il fatto che gli strumenti marcatori possono essere utilizzati dal minore sotto la sorveglianza e previo consenso dell'esercente la potestà genitoriale, ovvero di un soggetto maggiorenne da questi delegato con atto che indichi le generalità della persona delegata, l'attività cui si riferisce, il periodo ed il luogo in cui verrà svolta, eventuali limiti e condizioni al suo esercizio nonché, in caso di attività agonistica, l'esplicito assenso al suo svolgimento (come stabilito dall’art. 6, co. 3, dello schema di regolamento).
2.3. L'articolo 7 (Sanzioni) stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza delle disposizioni di cui al regolamento si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (comma 1);specificando che costituiscono violazione del regolamento le alterazioni in qualsiasi modo apportate agli strumenti marcatori rispetto alle caratteristiche di conformità verificate dal Banco nazionale di prova di cui all'art. 3, comma 1, sempre che non determinino un'energia cinetica superiore ai 12,7 joule (comma 2).
Al riguardo, si osserva che l'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, prevede, tra l’altro, che la sanzione amministrativa di cui all'articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica in caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla medesima norma di legge, la quale stabilisce che: “Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall'articolo 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica. …”.
Tenuto conto del principio della riserva di legge in materia di sanzioni (cfr. art. 25, comma 2, Cost.) e del citato tenore dall'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, la previsione regolamentare (art. 7, comma 1) secondo la quale qualsivoglia inosservanza delle disposizioni di cui al regolamento comporterebbe l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, non risulta avere una base normativa di rango primario, se non nei limiti in cui le violazioni del regolamento coincidano con le ipotesi indicate dalla richiamata norma di legge.
Si chiedono, pertanto, chiarimenti al riguardo.
2.4. Relativamente all’Allegato A), si osserva che lo stesso detta i requisiti minimi di sicurezza dei campi attrezzati per lo svolgimento delle attività amatoriali ed agonistiche.
Al punto 2 (Obbligo di avvalersi degli "Assistenti di campo"), è previsto che all'interno dei campi attrezzati deve essere presente, prima dell'inizio e per l'arco temporale di svolgimento delle attività amatoriali ed agonistiche, almeno un assistente di campo.
Al riguardo, ci chiedono chiarimenti in relazione all’esigenza di consentire l’effettiva verifica dell'osservanza delle norme di sicurezza da parte dei giocatori, del regolare svolgimento del gioco e del corretto utilizzo dei marcatori, eventualmente, prevedendo un numero progressivo degli assistenti di campo, parametrato in base alla capienza del campo e/o alla presenza effettiva dei soggetti impegnati nell'attività amatoriale o in quella agonistica.
3.