Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-05-10, n. 202304721
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Pubblicato il 10/05/2023
N. 04721/2023REG.PROV.COLL.
N. 10154/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10154 del 2019, proposto dalla
-OMISSIS-
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante
pro tempore,
e dal signor -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati P M, P B e G R I, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato G R I in Roma, via Sallustiana, n. 26;
contro
- il Ministero dell’interno, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- la Questura di Milano, in persona del Questore
pro tempore
, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la -OMISSIS-, Sezione I, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 8 marzo 2023 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi per gli appellanti gli avvocati P B e P M, quest’ultimo in sostituzione dell’avvocato Gianfranco Berti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in trattazione, ritualmente notificato il 15 novembre 2019 e depositato il 10 dicembre 2019, il signor -OMISSIS- e la -OMISSIS- -OMISSIS-. hanno impugnato la sentenza segnata in epigrafe che ha accolto solo in parte la domanda tesa all’annullamento del decreto del Questore di -OMISSIS-CAT -OMISSIS- DIV. PAS notificato il 2 luglio 2018, con cui era stata sospesa l’autorizzazione a condurre la discoteca -OMISSIS- -OMISSIS- per 30 giorni, condividendo, in tale prospettiva, il solo motivo relativo alla dedotta violazione dell’art. 9 della l. n. 287/1991, e confermando, per il resto (ovvero chiusura dell’esercizio per la durata di 15 giorni e non 30), la legittimità del decreto impugnato, con conseguenziale reiezione della domanda risarcitoria.
2. In punto di fatto occorre precisare che la controversia trae origine da un grave episodio di violenza ai danni di un avventore del locale, signor -OMISSIS-, avvenuto nella notte tra il 30 giugno e il 1° luglio 2018 in Milano, nei pressi del locale “ -OMISSIS- -OMISSIS- ”, sulla cui ricostruzione svolta dal TAR, con il contraddittorio delle parti, si appuntano le preliminari critiche degli appellanti di su cui si dirà infra .
2.1. Più nello specifico, la controversia in esame investe la legittimità, riconosciuta in parte qua dal TAR -OMISSIS-, del provvedimento con il quale il Questore di Milano, in data 2 luglio 2018, ha disposto la chiusura temporanea dell’esercizio pubblico denominato “ -OMISSIS- -OMISSIS- ” per un periodo della durata di 30 giorni, emettendo un decreto di sospensione della licenza ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S.
2.2. Alla base del provvedimento impugnato, il Questore ha evidenziato che « alle ore 5.13, quattro equipaggi delle volanti dovevano intervenire in viale -OMISSIS- presso la citata discoteca, a seguito della segnalazione di un’accesa lite e di una persona ferita da arma da taglio »;« al loro arrivo, gli agenti intervenuti notavano la presenza di diversi giovani che stavano soccorrendo un ragazzo, ferito gravemente all’addome e alle braccia, riverso al suolo », tanto che « il personale di polizia faceva intervenire i soccorsi che provvedevano a trasportare la vittima in codice rosso presso un vicino nosocomio »;« dalla prima attività di indagine emergeva che all’interno della discoteca, poco prima un amico del ragazzo che successivamente sarebbe stato aggredito, veniva avvicinato da altri giovani uno dei quali lo colpiva con degli schiaffi » e « in tale circostanza, un addetto alla sicurezza della discoteca interveniva, rivolgendosi nella sua stessa lingua al soggetto albanese autore dell’aggressione, senza richiedere alcun intervento alle forze dell’ordine »;« la lite proseguiva all’esterno, nell’immediata adiacenza dell’ingresso » e « inizialmente veniva coinvolto il ragazzo schiaffeggiato all’interno della discoteca », poi « in suo soccorso giungevano alcuni suoi amici, tra cui la vittima »;« una guardia giurata, estranea alla discoteca, in servizio di perlustrazione in automobile nella zona, si avvedeva di un nutrito gruppo di persone e tra questi di un uomo con un grosso coltello tra le mani »;proprio la guardia giurata « facendo retromarcia determinava la fuga di alcuni presenti in diverse direzioni » e che « per quanto visto » questa « allertava le forze dell’ordine ».
2.3. Sulla base di tali elementi l’Amministrazione ha ritenuto integrata la fattispecie prevista dall’art. 100 del T.U.L.P.S, stante la ricorrenza di « un quadro molto allarmante che denota come la discoteca in questione costituisca fonte di pericolo per la sicurezza pubblica considerate anche le gravi condizioni in cui versa la vittima dell’aggressione », rilevando, altresì, che « il comportamento degli aggressori è stato contraddistinto, specialmente nell’aggressione finale, da particolare efferatezza, dal momento che la giovane vittima veniva colpita con calci e pugni sia in viso che nell’addome, anche quando era già esanime » e che « al giovane venivano inferti ripetutamente colpi con arma da taglio anche in aree prossime agli organi vitali ».
2.4 Il provvedimento ha evidenziato inoltre che, « a seguito di complesse indagini, quattro responsabili dell’aggressione venivano sottoposti a fermo di PG, in quanto indiziati del delitto di tentato omicidio in concorso tra loro e con altri da identificare » e che « tre dei quattro fermati risultano gravati da precedenti, uno dei quali, in particolare, sottoposto a misure di prevenzione e con precedenti gravissimi contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti e armi ».
2.5. Sotto altro profilo, l’Amministrazione ha ritenuto sussistenti le particolari esigenze di celerità previste dall’art. 7 della legge n. 241/1990 che giustifichino la mancata comunicazione di avvio del procedimento;esigenze consistenti nell’impedire che, nelle more del procedimento amministrativo, potessero verificarsi ulteriori fatti e situazioni pregiudizievoli per l’ordine e per la sicurezza pubblica del tipo di quello verificatosi, con conseguente ritenuta necessità di immediata adozione di un provvedimento di sospensione della licenza.
3. Con il ricorso di prime cure il signor -OMISSIS- e la -OMISSIS- -OMISSIS-. hanno impugnato il decreto del Questore, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare ex art. 56 c.p.a., con condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti.
3.1. Con decreto presidenziale n. 998/2018 è stata sospesa in data 10 luglio 2018 l’efficacia del provvedimento impugnato sino alla camera di consiglio del 25 luglio 2018.
3.2. Con ordinanza n. 1110/2018 è stata accolta la domanda cautelare, fissando l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. e confermando, nelle more, il decreto cautelare n. 998/2018.
4. Con la sentenza in epigrafe il TAR:
- ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da parte resistente (questo capo della sentenza non è stato impugnato ed è pertanto passato in giudicato);
- ha parzialmente accolto la domanda di annullamento e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento impugnato nella sola parte in cui stabilisce la durata della sospensione per un tempo superiore a 15 giorni (anche questo capo della sentenza non è stato impugnato);
- ha respinto per il resto il ricorso nella parte impugnatoria;
- ha respinto la domanda di risarcimento del danno
- ha compensato tra le parti le spese di lite.
4.1 In particolare, il TAR ha accolto il solo motivo di ricorso relativo alla dedotta violazione dell’art. 9 della l. n. 287/1991, confermando, per il resto, la legittimità del decreto impugnato, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria per difetto dei requisiti del danno ingiusto (in quanto la chiusura del locale ha avuto luogo, di fatto, per un numero di giorni inferiore a quindici) e di un atteggiamento psicologico quanto meno colpevole dell’amministrazione nell’aver adottato il provvedimento impugnato. A tale apprezzamento delle ragioni delle parti il giudice di prime cure è pervenuto dopo aver tracciato il quadro normativo di riferimento, rinvenuto nell’art. 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in combinato disposto con l’art. 9 della legge 1991, n. 287, che, al comma 3, stabilisce che la sospensione del titolo autorizzatorio prevista dalla prima disposizione non può avere durata superiore a 15 giorni, fatta salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata maggiore quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate. Rilevata la mancanza di una specifica motivazione in ordine alla sussistenza di particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica tali da rendere necessaria la sospensione per il tempo di 30 giorni, il TAR ne ha tratto l’illegittimità in parte qua del decreto questorile, limitatamente al periodo di 15 giorni, dopo avere per il resto condiviso, sulla scorta della documentazione agli atti del giudizio, le difese svolte dall’Amministrazione circa la non ricorrenza dei denunziati profili di illegittimità per travisamento di fatto, difetto di istruttoria e di motivazione sollevati dalle parti private, atteso che il provvedimento di sospensione « non si correla ad un accadimento del tutto episodico, ma si colloca nell’ambito di una serie di fatti a matrice violenta verificatisi all’interno del locale o nelle sue immediate vicinanze nel corso degli anni […] » e che lo stesso « […] si basa su puntuali risultanze istruttorie, che palesano la sussistenza dei presupposti di adozione della sospensione ai sensi dell’art. 100 Tulps e reca un corredo motivazionale idoneo a far percepire le ragioni di fatto e di diritto sottese alla determinazione gravata ».
5. Avverso tale pronuncia gli interessati hanno proposto appello, notificato il 15 novembre 2019 e depositato il 10 dicembre 2019, affidando l’impugnazione a sei articolati motivi di gravame, preceduti da una richiesta di ammissione di nuovi documenti relativi al primo grado del giudizio penale celebratosi a carico degli aggressori del signor -OMISSIS-avanti il Tribunale di -OMISSIS-(n. -OMISSIS- R.G.N.R. e n.-OMISSIS- R.G.G.I.P.) ai sensi dell’art. 104 del codice del processo amministrativo.
5.1. Con il primo motivo di impugnazione, rubricato « omessa ed errata/contraddittoria valutazione dei fatti e delle prove », gli appellanti deducono che la sentenza di primo grado sarebbe frutto di un’erronea e lacunosa valutazione dei fatti e delle prove raccolte, le quali, se correttamente delibate, avrebbero condotto all’annullamento integrale del provvedimento del Questore.
5.2. Con il secondo e terzo motivo gli appellanti, oltre a censurare l’errata valutazione dei fatti e delle prove nonché la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 TULPS con riferimento al secondo motivo di ricorso respinto dal TAR, lamentano la violazione del divieto di integrazione postuma della motivazione e la mancata considerazione che, nel caso di specie, ogni finalità di prevenzione era già stata assolta con il fermo degli aggressori del -OMISSIS-avvenuto lo stesso 1° luglio 2018 e che la medesima società ricorrente, avendo aderito e messo in atto il Protocollo di Intesa 22/11/2016, era autorizzata a denegare l’accesso dei facinorosi.
5.3. Infine con il quarto ed ultimo motivo deducono la violazione dell’art. 7 legge 241/90 in relazione al quarto motivo di ricorso respinto, nonché, con il quinto e sesto mezzo, impugnano i capi della sentenza con cui il TAR ha rigettato la domanda di risarcimento danni e compensato le spese di lite.
5.4 Gli appellanti concludono affinché, in accoglimento dell’appello, sia riformata la sentenza di prime cure e pertanto integralmente accolto il ricorso di primo grado con conseguente annullamento dell’atto impugnato e risarcimento del danno patito nella misura “ pari ad €.245,839,88 -corrispondente alla differenza tra i ricavi ottenuti nel periodo luglio/agosto 2018 e quelli ottenuti nel medesimo arco temporale del 2017- o, subordinatamente, in misura di €.77,540,00, pari cioè ai mancati ricavi per i giorni di effettiva chiusura del locale avvenuta tra il 3 luglio 2018 e l’11 luglio 2018 (compresi)” oltre al “ danno extrapatrimoniale, sia per -OMISSIS- che per il signor -OMISSIS-, per l’ingiusta lesione della rispettiva immagine e della sfera biopsichica in una misura da quantificarsi in via equitativa (nella percentuale per ogni ricorrente pari al 30% del danno patrimoniale subito o seguendo i differenti parametri di liquidazione ritenuti più equi dal Giudicante) ”.
6. Il 12 dicembre 2019 il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio.
7. Giusta decreto presidenziale di autorizzazione n. -OMISSIS- del 28 marzo 2022, gli appellanti hanno deposito su supporto digitale (USB) i documenti 25 e 26 depositati nel ricorso di primo grado, procedendo, in seguito, all’integrazione del proprio collegio difensivo con atto di costituzione del nuovo difensore.
8. Nell’imminenza dell’udienza di trattazione del gravame gli appellanti hanno depositato memoria conclusionale e memoria di replica con le quali hanno ulteriormente sviluppato gli argomenti addotti a sostegno dei motivi di gravame, insistendo, ai fini della revisione della sentenza impugnata, per l’accoglimento della domanda di annullamento del provvedimento questorile e la domanda di risarcimento dei danni subiti.
9. All’udienza pubblica di smaltimento dell’8 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. L’appello è infondato.
10.1 Merita di essere esaminata preliminarmente la domanda ex art. 104, comma 2, c.p.a. di ammissione di nuovi documenti relativi al primo grado del giudizio penale celebratosi a carico degli aggressori del -OMISSIS-avanti il Tribunale di -OMISSIS-(n.-OMISSIS- R.G.N.R. e n.-OMISSIS- R.G.G.I.P.). Invero, tale produzione è interdetta dal divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, che riguarda anche le prove c.d. precostituite, come i documenti, “ la cui produzione è subordinata al pari delle prove c.d. costituende, alla verifica della sussistenza di una causa non imputabile, che abbia impedito alla parte di esibirli in primo grado ovvero alla valutazione della loro indispensabilità ” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 31 ottobre 2019, n.7466;Cons. Stato, sez. IV, 20 agosto 2018, n. 4969).
Nel caso di specie non si rinviene alcuna delle speciali ragioni previste dall’art. 345 c.p.c. in grado di giustificare il superamento del citato divieto (Cons. Stato, sez. IV, 11 ottobre 2017, n. 4703) in quanto, come meglio si dirà in prosieguo (§ 10.2), la documentazione, nondimeno ampia ed articolata, già acquisita in primo grado è in grado di ampiamente lumeggiare la vicenda di causa. Del resto ciò che rileva nel contesto del presente giudizio, al fine di sindacare la legittimità dell’atto impugnato in prime cure non è l’effettiva ricostruzione della vicenda sul piano fattuale, che è fisiologicamente demandata al giudizio penale nel relativo agone dibattimentale, quanto il quadro istruttorio a disposizione dell’autorità amministrativa. Occorre quindi stabilire se gli elementi a disposizione della Questura di -OMISSIS-fossero tali da lasciare intendere con adeguati margini di verosimiglianza che vi fosse un nesso di concatenazione causale tra i comportamenti aggressivi consumati all’interno della discoteca -OMISSIS- -OMISSIS- e quelli verificatosi all’esterno di essa, culminati nelle gravi lesioni subite dal -OMISSIS-.
10.2 Le lamentele degli appellanti, mercé quanto dedotto col primo mezzo, si appuntano proprio sulla coerenza della determinazione assunta dall’Amministrazione rispetto agli elementi istruttori acquisiti, dai quali sarebbe dato evincere “ l’insussistenza di un nesso causale immediato e diretto tra la serata trascorsa nella discoteca -OMISSIS- da -OMISSIS-, -OMISSIS- ed i suoi successivi aggressori ed il suo successivo ferimento ” (cfr. appello, pagina 22).
Tale assunto non trova adeguato riscontro negli atti di causa, in quanto:
- il provvedimento impugnato in prime cure, dopo aver descritto la violenta aggressione subita dalla vittima, trasferita “ in codice rosso presso un vicino nosocomio ”, evidenzia nel dettaglio le ragioni per le quali è dato ravvisare il regime di connessione tra tale evento e verificatosi quella sera stessa all’interno della discoteca ove “ poco prima un amico del ragazzo (ndr, il -OMISSIS-) che successivamente sarebbe stato aggredito, veniva avvicinato da altri giovani uno dei quali lo colpiva con degli schiaffi [...] in tale circostanza, un addetto alla sicurezza della discoteca interveniva, limitandosi a rivolgersi nella stessa lingua al soggetto albanese autore dell’aggressione, senza richiedere alcun intervento alle forze dell’ordine [...] la lite proseguiva all’esterno nell’immediata adiacenza dell’ingresso, e che inizialmente veniva coinvolto il ragazzo schiaffeggiato all’interno della discoteca e che in suo soccorso giungevano alcuni suoi amici, tra cui la vittima [...] una guardia giurata, estranea alla discoteca, in servizio di perlustrazione in automobile nella zona, si avvedeva di un nutrito gruppo di persone e tra questi di un uomo con un grosso coltello tra le mani e che la stessa facendo retromarcia determinava la fuga di alcuni presenti in diverse direzioni...la guardia giurata, per quanto visto, allertava le forze dell’ordine ”;
- il quadro motivazionale che correda l’atto impugnato, testé peraltro solo parzialmente riprodotto, risulta adeguatamente dettagliato e pertanto in grado di suffragare la determinazione assunta dall’ufficio senza necessità di integrazioni di sorta;
- gli elementi di fatto descritti in seno al provvedimento trovano adeguato supporto nella descrizione della vicenda contenuta nel “ fermo di indiziato di delitto ” della Questura di -OMISSIS-e nell’allegato verbale di sommarie informazioni, ove si denota la linea di continuità logica e cronologica tra le aggressioni verificatesi all’interno e quindi all’esterno del locale tra i due gruppi indicati con le formule “ Compagnia 1 ” e “ Compagnia 2 ”;
- esse infatti hanno riguardato due gruppi di amici ai quali appartenevano, da un lato, il -OMISSIS- e, dall’altro, l’-OMISSIS-, amico di -OMISSIS-, a sua volta fidanzata del -OMISSIS-;
- nel provvedimento di fermo è detto che “ Alla chiusura del locale, alle successive ore 05,00, la Compagnia 1 ha lasciato alla spicciolata il locale, incontrandosi all’esterno con alcuni dei soggetti della Compagnia 2 ”;
- i responsabili dell’aggressione nei confronti del -OMISSIS-, così come identificati dalle Forze dell’ordine, sono tutti appartenenti alla cd. Compagnia 1;
- nel verbale del signor -OMISSIS-, responsabile della sicurezza del locale -OMISSIS- , si descrive il clima di tensione creatosi all’interno del locale tra alcuni avventori e precisa che “ le persone erano quelle avevano discusso all’interno della discoteca ”.
Deve conclusivamente osservarsi che gli elementi offerti dall’Amministrazione sono tali da adeguatamente suffragare il provvedimento adottato e pertanto la statuizione reiettiva della censura recata dalla sentenza di prime cure è meritevole di conferma in tutti gli elementi evidenziati dal TAR, ivi compreso quello col quale si rileva che “ il provvedimento gravato non muove da un travisamento dei fatti, ma dall’esatta ricostruzione di essi e tali fatti evidenziano la presenza nel locale di persone oggettivamente pericolose, che con i loro comportamenti hanno seriamente pregiudicato l’ordine e la sicurezza pubblica, alla cui tutela tende la misura prevista dall’art. 100 tulps ”.
10.3 Da tanto deriva l’infondatezza degli ulteriori due motivi sollevati, suscettibili di trattazione congiunta, in quanto:
- non si rinviene una indebita integrazione motivazionale in corso di giudizio, atteso che le circostanze fattuali evidenziate in seno all’atto impugnato sono già ampiamente in grado di suffragare detta determinazione, stante la particolare gravità dei fatti ivi descritti che hanno messo addirittura in pericolo la sopravvivenza della vittima per le numerose lesioni subite anche in parti vitali;
- ai riferimenti giurisprudenziali richiamati in seno alla pronuncia di prime cure va in questa sede aggiunto, a conferma della bontà della ricostruzione operata dal TAR, che, come di recente ribadito da questo Consiglio, “ Il citato art. 100, r.d. n. 773 del 1931 persegue [...] un obiettivo di prevenzione e di tutela anticipata della Pubblica sicurezza, per cui è sufficiente la sussistenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica per consentire al Questore l'adozione della misura cautelare, nell'esercizio di poteri discrezionali censurabili solo per manifesta irragionevolezza ” (Cons. Stato, sez. III, 16 dicembre 2019, n.8503);
- dalla documentazione su richiamata si evince che l’aggressione all’interno della discoteca veniva sedata dagli addetti alla sicurezza della discoteca senza richiedere l’intervento delle Forze dell’ordine e queste venivano allertate soltanto dalla Guardia giurata che occasionalmente transitava nei pressi dei luoghi ove si consumava la violenta aggressione all’esterno della discoteca;
- il semplice fermo degli indiziati di delitto non era tale da comportare l’insussistenza delle esigenze sottese al provvedimento avuto riguardo alle circostanze fattuali ritraibili dagli atti di causa e correttamente valorizzate dal TAR, tra le quali il fatto che i responsabili dell’aggressione, già gravati da precedenti penali, fossero noti alla security del locale tanto che “ un addetto alla sicurezza [...] dopo aver parlato in albanese con il soggetto che lo aveva schiaffeggiato ” e due dei soggetti fermati (-OMISSIS-) sono appunto di nazionalità albanese.
10.5 Privo di fondamento è, infine, il quarto motivo proprio in considerazione delle risultanze istruttorie testé valorizzate che, in ragione della particolare gravità dell’evento lesivo occorso ai danni del -OMISSIS-, giustificavano senz’altro la pretermissione del diaframma dialogico innescato dall’avviso di avvio procedimentale per soddisfare pressanti esigenze di celerità.
11. In definitiva l’appello deve essere respinto.
12. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.