Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-20, n. 202300696
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Testo completo
Pubblicato il 20/01/2023
N. 00696/2023REG.PROV.COLL.
N. 00793/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 793 del 2021, proposto da
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Rai - Radio Televisione Italiana S.p.A., rappresentato e difeso dall'avvocato E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sardegna, n. 14;
nei confronti
A M, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabiana Seghini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 11488/2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A M e della Rai - Radio Televisione Italiana S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2023 il Cons. G L e uditi per le parti gli avvocati Federica Varrone ed E S.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - La RAI ha impugnato avanti il TAR per il Lazio la Delibera n. 132/11/CSP con la quale l’Autorità per le garanzie nella comunicazioni (AGCom), a seguito di due esposti presentati da alcuni parlamentari, le ha irrogato la sanzione pecuniaria di euro 258.230, per la violazione dell’art. 1, comma 31, della legge n. 249/97, in ragione della “ anomalia dell'intervista concessa da Presidente del Consiglio e andata in onda sul TG1 delle 20,00 del 20.5.2011, con un tempo di parola di 3 minuti e 3 secondi” .
1.1 – A sostegno del ricorso, la RAI ha dedotto le seguenti censure:
- i parlamentari che hanno presentato gli esposti si sono limitati all’invio all’AGCom, non premurandosi di reperire il numero di fax della RAI. AGCom ha successivamente inoltrato gli esposti alla RAI, ma ciò ha fatto comunque perdere all’azienda ore e giorni preziosi; ciò integrerebbe la violazione della norna che impone al denunciante di dare notizia della denuncia al denunciato, con la conseguenza che l’AGCom avrebbe dovuto archiviare l’esposto;
- l’intervista contestata si è composta di una prima parte dedicata alla situazione politica attuale, e di una seconda a commento delle candidature a Sindaco di Milano, sicché, tenuto conto degli interventi concessi dal TG1 ad esponenti dell’opposizione, non vi è stata alcuna violazione della par conditio ;
- la sanzione pecuniaria subita dalla ricorrente sarebbe priva di base giuridica: da un lato, la mera violazione della L. n. 28/2000 non potrebbe costituire legittimo presupposto per l’adozione di sanzioni pecuniarie, in assenza della violazione di un precedente ordine dell’AGCom; dall’altro, non sussiste il presupposto richiesto dall’art. 1, comma 31, della L. n. 249/1997 per la legittima adozione di sanzioni pecuniarie, costituito dalla violazione da parte del destinatario di uno specifico ordine precedentemente