Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-03-12, n. 202001782
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Pubblicato il 12/03/2020
N. 01782/2020REG.PROV.COLL.
N. 09610/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso NRG 9610/2019, proposto da A D N, rappresentata e difesa dall'avv. M R, domiciliata per legge in Roma, presso la Segreteria di questa VI Sezione,
contro
il Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca - MIUR, in persona del Ministro
pro
tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
per la riforma
della sentenza del TAR Campania, sez. II, n. 4568/2019, resa tra le parti e concernente l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sez. lavoro prev., n. 1769 dell’8 giugno 2017, resa in esito al procedimento NRG 799/16;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del MIUR;
Visto l 'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 5 marzo 2020 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti, l’avv. Romaniello e l'Avvocato dello Stato Paola de Nuntis;
Ritenuto in fatto che:
– la prof. A D N dichiara d’esser docente non di ruolo ed in servizio in virtù di vari e reiterati incarichi annuali presso il Liceo classico e musicale statale D C di Aversa (CE);
– il 27 gennaio 2016, la prof. D N convenne innanzi al Tribunale di Napoli Nord (in funzione di Giudice del lavoro) il MIUR per ottenere il riconoscimento dell’attività lavorativa svolta a tempo determinato con detta P.A. come pari a quello a tempo indeterminato, in termini sia giuridici (mercé l’accertamento dell’anzianità di servizio) che economici (con la determinazione dell’anzianità di servizio ai fini della ricostruzione della carriera e ricalcolo della retribuzione mensile percepita, nonché ai fini degli scatti biennali previsti dall’art. 53 della l. 11 luglio 1980 n. 312;
– l’adito Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 1769 dell’8 giugno 2017, accolse la pretesa così azionata, dichiarando il diritto della prof. D N al riconoscimento ed alla corresponsione degli scatti stipendiali del 2,50 % sullo stipendio tabellare (compresa l’IIS), maturati dal primo all’ultimo incarico a tempo determinato;
– pertanto il Tribunale adito condannò il MIUR al pagamento delle differenze stipendiali maturate in ragione dell’anzianità di servizio, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
Rilevato altresì che:
– divenuta tal sentenza definitiva dall’8 dicembre 2017, il successivo 2 marzo 2018 la prof. D N ha invitato il MIUR a prestarvi piena esecuzione, ottenendo dal Liceo D C i decreti nn. 884 e 885 dell’11 aprile 2018, coi quali son state riconosciute la ricostruzione della carriera e, rispettivamente, le spettanze economiche, anche se detti decreti non son stati registrati dalla locale Ragioneria dello Stato e, nonostante le osservazioni del Liceo, non sono stati più ripresi;
– la prof. D N s’è quindi gravata innanzi al TAR Napoli, ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), c.p.a. e col ricorso NRG 4595/2018, deducendo la completa inottemperanza del predetto giudicato e chiedendone l’esecuzione mercé l’adozione di un provvedimento che le riconosca gli anni di lavoro a termine ai fini dell’anzianità di servizio, nonché il pagamento dell’importo già dianzi determinato dall’intimato Liceo qual conseguenza di tal riconoscimento;
– l’adito TAR, con sentenza n. 4568 del 25 settembre 2019 e senza pronunciare sull’obbligo del MIUR sulla ricostruzione della carriera (riconoscimento dell’anzianità di servizio), ha dichiarato inammissibile detto ricorso, nella considerazione che il credito fatto valere fosse illiquido ed in esito ad una condanna generica, affermando di conseguenza l’onere della ricorrente d'adire di nuovo l’AGO per ottenerne la liquidazione;
– appella quindi la prof. D N, con il ricorso in epigrafe, chiedendo il pagamento della penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. c), c.p.a. e deducendo l’erroneità dell’impugnata sentenza per non aver colto: 1) l’esatto petitum del giudizio d’ottemperanza, inerente alla totale inerzia del MIUR a provvedere in modo esatto e consequenziale alla condanna inflittagli dall’AGO, sul riconoscimento dell’attività lavorativa svolta a termine, a fini sia giuridici che economici;2) la circostanza che l’ammontare del credito vantato e riconosciuto dal giudicato, ben lungi dall’esser illiquido, era stato già determinato dal Liceo convenuto e non contestato dall’appellante stessa, onde nessuna domanda nuova è stata introdotta nel giudizio d’ottemperanza;
– resiste in giudizio il MIUR, concludendo per il rigetto dell’appello;
Considerato in diritto che:
– va condiviso, ma con le precisazioni di cui appresso, l’assunto dell’appellante, secondo cui, com’è noto, il giudizio d’ottemperanza è esperibile contro non solo l'inerzia della P.A. (inottemperanza in senso stretto), ma anche un facere , cioè un comportamento attivo con cui si realizzi un'esecuzione parziale, inesatta, contraria o elusiva attiva del giudicato;
– questo è in effetti accaduto nel caso in esame, ove la P.A. intimata, condannata dall’AGO in sede di cognizione alla ricostruzione economica della carriera sia pur svolta con reiterati rapporti a tempo determinato, non ha ottenuto né il pagamento delle spettanze aggiuntive (stante l’opposizione della Ragioneria dello Stato alla registrazione dei decreti sulla relativa liquidazione), né tal accertamento;
– nel merito, l’appello è fondato, anzitutto con riguardo al punto di diritto, ancora da ultimo chiarito dalla Suprema Corte (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., 7 novembre 2016 n. 22552;id., 22 novembre 2019 n. 30573 - ord.za) circa l’esatto significato dell’art. 53, III co. della l. 312/1980 nei confronti dei docenti assunti con reiterati rapporti a termine, per cui occorre distinguere, secondo il criterio del cd. petitum sostanziale ed ai fini della determinazione del relativo trattamento retributivo, la domanda avente ad oggetto gli scatti biennali di anzianità di cui al citato art. 53, IV co. (che è il caso in esame) da quella concernente la progressione stipendiale derivante dall'anzianità di servizio nella stessa misura prevista per i dipendenti a tempo indeterminato, previsto in base alla clausola 4) dell'accordo quadro allegato alla dir. n. 99/70/CE;
– in secondo luogo, non sfugge al Collegio il giusto principio (ribadito pure dalla Sezione: cfr., p. es., Cons. St., VI, 13 maggio 2016 n. 1952), in virtù del quale, in sede di ottemperanza davanti a questo Giudice di sentenze definitive del Giudice civile, secondo quanto previsto dall'art. 112, co. 2, lett. c), c.p.a. e con riferimento alla richiesta di pagamento di somme di denaro, il creditore può certamente agire in ottemperanza delle sole sentenze civili di condanna non generica e passate in giudicato o anche di quelle che non contengono l'esatta determinazione della somma dovuta, ma che costituiscono titolo esecutivo se, dal complesso delle informazioni rinvenibili nel dispositivo e nella motivazione, sia possibile procedere alla quantificazione con un'operazione meramente matematica, essendo in caso contrario inammissibile la domanda di ottemperanza d’una condanna generica al pagamento di somme non determinate nel loro ammontare e non determinabili in modo pacifico, in quanto è sentenza che non costituisce valido titolo esecutivo;
– tuttavia, dalla serena lettura dei decreti nn. 884 (che ricostruisce la carriera dell’appellante) e 885 dell’11 aprile 2018 (che ricostruisce tutte le differenze stipendiali e gli scatti biennali spettanti alla prof. D N), emanati dal Liceo D C di Aversa e quantunque non registrati, s’evince tanto la chiara volontà della P.A. di adempiere alla sentenza dell’AGO, quanto l’esatta definizione di tutte le spettanze a favore dell’appellante stessa;
– in tal caso, la condanna statuita dall’AGO fu generica, ma la P.A. ha poi liquidato, in modo chiaro e ben preciso, le spettanze giuridiche ed economiche a favore dell’odierna appellante —la quale ne dà atto ed afferma di non contestarle—, tanto da proporre osservazioni, con la missiva prot. n. 8208 del 16 ottobre 2018, alla nota della locale Ragioneria prov.le dello Stato;
– pertanto, il TAR ha statuito sì con riguardo alla sentenza, ma tralasciando le vicende sopravvenute e tali da aver determinato le invocate liquidazione e ricostruzione, senza tenerne conto, sebbene tali decreti hanno costituito un serio e coerente principio d’esecuzione, non avendo avuto dubbi circa la portata effettiva della predetta condanna;
– da ciò discende la necessità di considerare, ai fini dell’eseguibilità o meno d’una sentenza civile di condanna generica in sede d’ottemperanza avanti a questo Giudice, non solo il contenuto di siffatta statuizione, ma pure come questa sia stata intesa dalle Amministrazioni che ne avrebbero dovuto fornire esecuzione, specie quando esse siano già edotte (p. es., perché esercitarono i poteri datoriali verso il lavoratore pubblico) e aduse (perché esperte nelle liquidazioni dei trattamenti retributivi) ai calcoli delle maggiorazioni stipendiali e degli scatti biennali d’anzianità;
– per contro, s’appalesa manifestamente iniquo condannare il MIUR anche al pagamento di somme ulteriori ex art. 114, co. 4, lett. c), c.p.a. per un’esecuzione del giudicato sì ritardata, ma per fatto non strettamente imputabile a tale P.A. o non da essa determinato seguito della condanna ricevuta e tal considerazione vale pure per la domanda risarcitoria del danno da ritardo;
– l’appello va quindi accolto nei termini fin qui visti, riservandosi il Collegio di nominare, solo se del caso e con separata ordinanza, un Commissario ad acta , mentre le spese del doppio grado di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.