Consiglio di Stato, sez. VI, decreto decisorio 2021-03-23, n. 202100464

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, decreto decisorio 2021-03-23, n. 202100464
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202100464
Data del deposito : 23 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/03/2021

N. 06578/2015 REG.RIC.

N. 00464/2021 REG.PROV.PRES.

N. 06578/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6578 del 2015, proposto da
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
Soprintendenza per i Beni Architettonici per Le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

M M non costituito in giudizio;
C R S-Erede Maruccia, Anaan Lucia-Erede Maruccia, Addolorata-Erede Maruccia, Rita-Erede Maruccia, Rosa-Erede Maruccia M. Vitali, rappresentate e difese dall'avvocato Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Pecorilla in Roma, corso Vittorio Emanuele II n.18;

nei confronti

Comune di Castrignano del Capo non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 00082/2015, resa tra le parti, concernente parere negativo a condono edilizio - vincolo paesaggistico


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 23 luglio 2015;

Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm., dopo i rituali avvisi, non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;

Ritenuto che il ricorso deve ritenersi pertanto perento;


Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi