Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2025-03-03, n. 202501792

CS
Accoglimento
Sentenza
3 marzo 2025
TAR Torino
Decreto presidenziale
3 ottobre 2022
TAR Torino
Sentenza
31 maggio 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2025-03-03, n. 202501792
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202501792
Data del deposito : 3 marzo 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/03/2025

N. 01792/2025REG.PROV.COLL.

N. 06998/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6998 del 2024, proposto dal Comune di Collegno, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Sanino, Alessandro Sciolla e Sergio Viale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

la società ON s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vilma Aliberti e Riccardo Ludogoroff, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

della Regione Piemonte e della Città metropolitana di Torino, non costituite in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 607/2024, resa tra le parti, con la quale è stata annullata la determinazione dirigenziale n. 1490 del 30 dicembre 2020 (avente a oggetto: « Programma di rigenerazione urbana, sociale ed architettonica "Collegno rigenera". Attuazione delle previsioni programmatiche sull'area di rigenerazione "d.1": determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi finalizzata all'esame del progetto di intervento e della proposta di variante semplificata al P.R.G.C. ex art. 17bis l.r. 5/12/1977, n. 56 e s.m.i. ») e la nota del Comune di Collegno del 22 giugno 2022 (avente ad oggetto: « Programma "Collegno rigenera". Area di rigenerazione urbana "d.1": ex stabilimento Sandretto. Risposta a v/s nota prot. 23552 del 30 marzo 2022 e indicazioni emerse in sede di approfondimenti di carattere politico »).

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto il ricorso incidentale proposto dalla società ON s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Martina Arrivi e uditi per l'appellante principale l'avvocato Alessandro Sciolla e per l'appellante incidentale l'avvocato Riccardo Ludogoroff, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Il presente giudizio verte sulla legittimità del rigetto di un'istanza di variante urbanistica presentata dalla società ON s.p.a. al Comune di Collegno, nell'ambito di un programma di rigenerazione urbana, sociale e architettonica, denominato "Collegno Rigenera".

1.1. In detto programma di rigenerazione, che trova copertura normativa all'art. 14 l.r. Piemonte 20/2009, è stato incluso, con delibera del consiglio comunale (DCC) n. 46 dell'11 maggio 2017, l'ambito D1, denominato "Complesso ex Sandretto", con una superficie di circa 45.000 mq comprensiva di alcuni edifici della società proponente ON s.p.a., per il quale è stata prevista la realizzazione di una nuova centralità urbana, mediante la conversione dei fabbricati industriali esistenti in edifici a destinazione prevalentemente residenziale, nonché la costruzione di una residenza sanitaria assistenziale (RSA), di nuove aree destinate a servizi pubblici, di percorsi ciclopedonali e di dotazioni infrastrutturali.

Dacché il programma di rigenerazione del Complesso ex Sandretto avrebbe comportato delle variazioni al piano regolatore generale comunale (PRGC), il 2 luglio 2018 la società ha formulato una proposta preliminare di variante urbanistica, sulla quale il Comune di Collegno si è espresso con delibera di giunta comunale (DGC) n. 252 del 25 luglio 2018, che ha dichiarato lo schema progettuale consegnato da ON s.p.a. « condivisibile nell'impianto urbano e in linea generale coerente con gli obiettivi fissati dal Consiglio Comunale nella delibera di approvazione del Programma "Collegno Rigenera", ma nondimeno suscettibile di miglioramenti progettuali in riferimento ad alcuni aspetti di particolare interesse per la Città », fornendo alcune indicazioni per l'adeguamento e l'approfondimento della soluzione progettuale, nonché richiedendo la produzione di un elenco di elaborati necessari ai fini dell'avvio del procedimento di variante. In estrema sintesi, la delibera ha indicato i seguenti profili richiedenti un miglioramento progettuale: i) la necessità che, a fronte dell'edificazione della RSA su un'area libera, si procedesse a simultanee demolizioni per abbattere le superfici coperte del complesso; ii) l'auspicata riqualificazione ad utilizzo sportivo di alcune aree; iii) la localizzazione dell'edificio destinato a fungere da RSA nel rispetto del filo edilizio determinato dagli attuali fabbricati sul lato ovest di via Manzoni; iv) la realizzazione di un camminamento coperto a uso pubblico ai piedi dei fabbricati lungo via De Amicis.

1.2. Il 9 gennaio 2020, ON s.p.a. ha presentato istanza formale di variante al PRGC, assoggettata al procedimento semplificato disciplinato dall'art. 17- bis l.r. 56/1977, fruibile per le varianti attuative dei programmi di rigenerazione disciplinati dall'art. 14 l.r. 20/2009.

Conformemente all'art. 17- bis l.r. 56/1977, l'amministrazione comunale ha indetto una conferenza di servizi, che si è articolata in due sedute.

Nella prima seduta, tenutasi il 17 giugno 2020, sia il rappresentante del Comune di Collegno sia il rappresentante dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (AR) hanno indicato degli elementi di criticità, a fronte dei quali è stato disposto un aggiornamento della conferenza all'esito di integrazioni progettuali demandate alla società proponente.

La seconda seduta, del 29 ottobre 2020, si è aperta con l'espressione, da parte del rappresentante comunale, del proprio parere negativo sulla variante, in quanto le integrazioni formulate da ON s.p.a. non avevano superato le criticità rilevate. Ne è seguita una discussione, durante la quale la società ha istato per l'accoglimento del progetto con prescrizioni, mentre il responsabile del Comune ha esternato la preferenza per una determinazione conclusiva di segno negativo, alla quale avrebbe potuto far seguito la proposizione di una nuova istanza.

1.3. A seguito del preavviso di rigetto e delle osservazioni della società istante, il Comune ha adottato la determinazione dirigenziale (DD) n. 1490 del 30 dicembre 2020, con la quale ha rigettato l'istanza di variante semplificata al PRGC sulla base di tre pilastri motivazionali, così sintetizzabili:

i) l'assenza di riscontri, da parte della società, alla richiesta, formulata durante la prima seduta della conferenza di servizi, di attribuire al "boulevard verde" (su cui ruota il progetto di ON s.p.a. e che dovrebbe attraversare il nuovo complesso immobiliare) una continuità scenico-percettiva, nonché alla richiesta di riqualificare ad utilizzo sportivo alcune aree;

ii) l'assenza di garanzie sul completamento delle opere infrastrutturali funzionali all'intero intervento e, segnatamente, delle opere identificate dal perimetro "aree connesse" su corso Antony e della nuova viabilità di collegamento in prosecuzione di via Sassi, opere che, durante la prima seduta della conferenza di servizi, il Comune aveva chiesto che venissero realizzate anticipatamente rispetto ai restanti interventi; nella determina si rileva che la pronta attuazione delle opere è ostacolata dalla mancanza di una chiara identificazione delle stesse e, quanto alla viabilità, dall'intercettazione, da parte collegamento stradale, di proprietà di terzi e dalle conseguenti incertezze proprie dei necessari procedimenti espropriativi;

iii) la mancata fornitura, secondo quanto preteso da AR in sede di conferenza di servizi, di un cronoprogramma degli interventi che dia atto dei vantaggi ambientali documentati in sede di verifica di VAS.

2. La società ON s.p.a. ha impugnato la DD n. 1490/2020 dinanzi al T.A.R. Piemonte per due motivi:

I) « Violazione ed errata applicazione dell'art. 17 bis della legge reg. n. 56/77, nonché dell'art. 14 l. reg. n. 20/2009 e dell'art. 12 l. reg. n. 16/2018. Violazione del giusto procedimento », lamentando, per un verso, che l'amministrazione avrebbe respinto l'istanza sulla base di argomenti secondari (come il boulevard) e mai opposti in precedenza (come l'utilizzo sportivo di alcune aree) o, comunque, risolvibili con prescrizioni e, per altro verso, l'improprio svolgimento della seconda conferenza di servizi, ove il parere negativo del Comune è stato espresso all'esordio della seduta anziché alla sua conclusione;

II) « Violazione ed errata applicazione dell'art. 17 bis della legge reg. n. 56/77, nonché dell'art.14 l. reg. n. 20/2009 e dell'art. 12 l. reg. n. 16/2018. Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione, contraddittorietà e perplessità manifesta. Travisamento e sviamento », denunciando la strumentalità delle motivazioni addotte nel provvedimento, volte a rigettare aprioristicamente la proposta, nonché l'afferenza delle stesse alla fase attuativa del piano.

2.1. Nelle more del giudizio di primo grado e a seguito di ulteriori interlocuzioni tra le parti, il Comune di Collegno ha adottato, in data 22 giugno 2022, una nota con cui ha richiamato le ragioni ostative indicate nella DD n. 1490/2020, chiarendo che le stesse sarebbero state prese quali basi di riferimento per l'eventuale riavvio del procedimento di variante urbanistica, aggiungendo delle specificazioni.

2.2. La nota è stata avversata da ON s.p.a. con motivi aggiunti, per « Violazione ed errata applicazione dell'art. 17 bis della legge reg. n. 56/77, nonché dell'art.14 l.reg. n. 20/2009 e dell'art. 12 l.reg. n. 16/2018. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per sviamento, incoerenza, contraddittorietà. Violazione dei principi generali della materia », in quanto il Comune avrebbe imposto scelte progettuali nuove e diverse rispetto alle linee guida già deliberate e avrebbe illegittimamente integrato ex post la motivazione del provvedimento reiettivo.

2.3. Si è costituito il Comune di Collegno, in

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