Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-12-20, n. 201705986

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-12-20, n. 201705986
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201705986
Data del deposito : 20 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/12/2017

N. 05986/2017REG.PROV.COLL.

N. 03969/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3969 del 2017, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F D G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G B in Roma, via Nomentana, n. 91;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI: SEZIONE II n. 00959/2016, resa tra le parti, concernente la dispensa dal servizio.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2017 il Consigliere Carlo Schilardi e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Caselli e l’avvocato Del Grosso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il sig. -OMISSIS-, agente della polizia di Stato, con decreto dell’8 marzo 2012 del Questore di Nuoro veniva sospeso dal servizio in quanto ristretto agli arresti domiciliari, in applicazione di misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Benevento, per fatti verificatisi in data 14.3.2011 all'interno dell'aeroporto civile di Elmas allorquando, a causa di un diverbio con la fidanzata, estraeva l'arma di ordinanza e, dopo aver inserito il colpo in canna, per pochi istanti la puntava verso la donna.

1.2. Con successivo provvedimento del Direttore Generale Capo della Polizia, datato 9 novembre 2012, il sig. -OMISSIS- veniva riammesso in servizio e con il medesimo provvedimento venivano inviati gli atti alla C.M.O. di Cagliari per la valutazione della idoneità al servizio nella Polizia di Stato.

La commissione medica giudicava l’agente -OMISSIS- inidoneo al servizio nella Polizia di Stato, ma idoneo a svolgere le funzioni del personale civile presso l’Amministrazione Civile dell’Interno o altre amministrazioni.

1.3. Con domanda del 7 gennaio 2013, il -OMISSIS- chiedeva, pertanto, di poter transitare nei ruoli civili dello Stato e in attesa della definizione della procedura di trasferimento veniva collocato in aspettativa.

Sottoposto a visita medico - collegiale presso la A.S.L. in data 30.8.2013, veniva giudicato idoneo a svolgere le mansioni lavorative del profilo di assistente amministrativo nei ruoli civili dell’Amministrazione statale.

1.4. Nella seduta del 17.4.2014 il Consiglio di Amministrazione esprimeva parere favorevole al transito e, in data 25.6.2014, il sig. -OMISSIS- veniva sottoposto a prova di idoneità ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 339/1982.

1.5. All'esito della prova la commissione esaminatrice giudicava il sig. -OMISSIS- non idoneo al passaggio nei ruoli civili e, conseguentemente, il Dipartimento per la Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane del Ministero dell’Interno, con decreto del 2.7.2014, notificato in data 19.8.2014, dispensava il sig. -OMISSIS- dal servizio a far data dal 5 luglio 2014, che cessava contestualmente dalla posizione di aspettativa speciale cui era stato collocato ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 339/1982.

1.6. Avverso detto provvedimento il sig. -OMISSIS- proponeva ricorso al T.A.R. per la Sardegna.

Il T.A.R. con sentenza n. 959 del 20.12.2016 ha accolto il ricorso ritenendo fondata la censura del ricorrente relativa alla violazione dell’art. 8, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 339/1982, essendosi formato il silenzio assenso sulla domanda di passaggio ai ruoli civili, in quanto al momento dell’adozione del provvedimento di dispensa erano decorsi i termini previsti per provvedere dalla norma invocata (150 giorni).

1.7. Avverso la sentenza il Ministero dell'Interno ha proposto appello.

Si è costituito in giudizio il sig. -OMISSIS- che ha chiesto di rigettare l'appello perché inammissibile e comunque infondato nel merito e, in via subordinata ha riproposto il primo motivo di ricorso, non esaminato dal T.A.R. perché assorbito dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso.

All'udienza pubblica del 5 dicembre 2017 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

2. Con un articolato motivo di censura l'Amministrazione appellante sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal T.A.R., il provvedimento di diniego al transito nei ruoli civili del signor -OMISSIS- (ed il conseguente provvedimento di dispensa dal servizio), "deve ritenersi legittimo per mancata formazione del silenzio assenso" e a sostegno della propria tesi elenca una serie di atti che avrebbero interrotto la formazione del silenzio.

3. L'appello è infondato e va respinto.

Il signor -OMISSIS-, assistente della Polizia di Stato, una volta dichiarato permanentemente non idoneo al servizio d'istituto, ma idoneo ad essere reimpiegato in corrispondenti aree funzionali dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno o di altre amministrazioni pubbliche ha chiesto, con domanda del 7 gennaio 2013, di essere trasferito nei ruoli civili dello Stato ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 339.

Non essendo stato ritenuto idoneo al passaggio nei ruoli civili, con nota del 2 luglio 2014, notificata in data 19.8.2014, la Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha revocato il collocamento in aspettativa speciale e lo ha dispensato dal servizio per inabilità fisica.

3.2. Orbene, il Collegio osserva che l'Amministrazione, nell'esame dell'istanza avanzata dal signor -OMISSIS-, ha dilatato nel tempo l'istruttoria senza giustificazione e in assenza di atti impeditivi a concludere la procedura nei tempi di legge.

La nota M/1150/bis del 27.6.2013 con cui l'Amministrazione Civile dell'Interno ha disposto, nei confronti del dipendente, l’accertamento medico-legale presso l'A.S.L. competente per territorio, al fine di acquisire il giudizio di idoneità allo svolgimento delle mansioni relative al profilo professionale prescelto, è intervenuta, infatti, a quasi 6 mesi dall'istanza, il parere favorevole al passaggio dell'interessato nei ruoli civili da parte del Consiglio di Amministrazione è stato formulato nella seduta del 17.4.2014, a distanza di un ulteriore anno e dopo la prova teorico pratica a cui è stato sottoposto (con esito negativo) in data 25.6.2014, solo il 19 agosto 2014 è stato, infine, notificato all'interessato l’esito della procedura.

L’iter seguito, pertanto, non è risultato rispettoso delle forme tassativamente previste, atteso che ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 339/1982 l'Amministrazione dell'Interno aveva l'obbligo di concludere il procedimento per il passaggio ai ruoli civili entro centocinquanta giorni dall'avvio, decorsi i quali l'istanza era da intendersi accolta;
conseguentemente, i provvedimenti di revoca dell'aspettativa speciale e di dispensa dal servizio sono stati emessi tardivamente.

3.3. L'evocato art. 8, che regola il procedimento per il passaggio, a domanda, del dipendente della Polizia di Stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio d'istituto ad altra amministrazione, stabilisce, infatti, che qualora il suddetto procedimento non si concluda entro centocinquanta giorni l'istanza si intende accolta.

La norma pone il rispetto del suddetto termine espressamente a carico dell'Amministrazione che cura il procedimento di ammissione del dipendente nei propri ruoli, disponendo che essa ha l'onere di adottare l'eventuale provvedimento con il quale si neghi il trasferimento, entro centocinquanta giorni dall'istanza.

Nel caso di specie il provvedimento negatorio, adottato in violazione del suddetto termine è, pertanto, illegittimo per violazione dell'art. 8 del D.P.R. 24 aprile 1982 n. 339, essendo intervenuto il 2 luglio 2014, molto tempo dopo lo spirare del termine dei 150 giorni utili decorrenti dalla presentazione della relativa domanda da parte del -OMISSIS-, avvenuta il 7 gennaio 2013 e poi ripresentata il 12 febbraio 2013.

Come evidenziato dal T.A.R., essendosi perfezionato il silenzio assenso, "di riflesso, si era estinto il potere dell'amministrazione di provvedere sull'istanza".

3.4. L'art. 8 del D.P.R. n. 339/1982 prevede la possibilità di sottoporre il personale interessato al cambio di ruoli a visita medica e, occorrendo, a prova teorica o pratica, ma il ritardo negli adempimenti non imputabili al cittadino non può rappresentare un limite al perfezionarsi del silenzio. Il carattere eventuale dell'adempimento istruttorio costituito dalla prova teorico-pratica esclude, poi, che l'esito del procedimento sia subordinato per legge all'acquisizione di accertamenti di competenza di organi o amministrazioni diversi da quella procedente, non essendo essi indispensabili per consentire a quest'ultima di esercitare il proprio potere.

Giova evidenziare, altresì, che l'appellato era risultato alla data del 30.8.2013 fisicamente idoneo al disimpegno delle mansioni proprie del profilo prescelto e il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 17.4.2014, si era espresso favorevolmente al passaggio di carriera.

3.5. Quanto alla possibilità riconosciuta dalla giurisprudenza, che un comportamento omissivo non escluda in assoluto l'ammissibilità di un provvedimento tardivo espresso, sia di diniego che di accoglimento, il Collegio osserva che il concretizzarsi di tale fattispecie è subordinato alla presenza di un interesse pubblico prevalente su quello privato o al fatto che il provvedimento tardivamente adottato sia di contenuto obbligatorio, circostanze che giustificano anche l'esercizio del potere di annullamento in autotutela della volontà formatasi con il comportamento tardivo, ma che non ricorrono nel caso di specie.

4. Per quanto esposto, come evidenziato dal T.A.R. per la Sardegna, è da ritenersi illegittimo "anche l'ulteriore provvedimento di dispensa dal servizio, di cui il diniego di transito ai ruoli civili costituisce presupposto …" (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 20.12.1996, n. 1318).

5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in misura di euro 2000,00 in favore dell'appellato sig. -OMISSIS-.


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