Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza presidenziale 2020-02-20, n. 202000491

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza presidenziale 2020-02-20, n. 202000491
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202000491
Data del deposito : 20 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/02/2020

N. 09597/2014 REG.RIC.

N. 00491/2020 REG.PROV.PRES.

N. 09597/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)


Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9597 del 2014, proposto dalla Immobiliare Alfeo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G D N, A M, C S, M S, S D N, con domicilio eletto presso lo studio A M in Roma, via Federico Confalonieri 5;

contro

il Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P C, R I, A M, con domicilio eletto presso lo studio R I in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 712/2014, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Visti gli artt. 46, co. 2, e 65, co. 3, cod. proc. amm.;

Rilevato che è stata fissata per il giorno 21 luglio 2020 l’udienza ‘straordinaria’, per la trattazione di 75 appelli pendenti presso la Sezione Quarta del Consiglio di Stato e proposti nell’anno 2014, in aggiunta agli appelli da definire sulla base dei ruoli ordinari d’udienza;

Rilevato che risultano ancora pendenti e da decidere, presso questa Sezione, 280 appelli proposti nel 2014;

Tenuto conto del numero complessivo dei magistrati assegnati alla Sezione e rilevato il numero degli appelli complessivamente pendenti presso questa Sezione (7.022 alla data del 31 dicembre 2018 e 6.671 alla data del 31 dicembre 2019);

Considerato che, pertanto, occorre per tempo valutare - tra i 280 appelli proposti nell’anno 2014 – quali debbano essere i 75 appelli da fissare per la data del 21 luglio 2020;

Considerato che vanno acquisiti elementi utili per tale valutazione, anche ai sensi degli articoli 71, 71 bis e 72 del codice del processo amministrativo e dell’art. 8 delle norme d’attuazione del medesimo codice;

Considerato che – per la corretta gestione dei ruoli e per individuare quali siano le posizioni alle quali va data risposta di giustizia – va evitato preventivamente che all’udienza ‘straordinaria’ del 21 luglio 2020 (o, se del caso, alle udienze ordinarie della Sezione) siano eventualmente inseriti nei ruoli i giudizi destinati ad essere dichiarati estinti per rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere;

Considerato che, di conseguenza, va disposto che:

a) ai sensi degli articoli 35 e 85 del codice del processo amministrativo, la parte appellante dichiari se continua ad avere interesse alla definizione del giudizio;

b) per la eventualità di una condanna alle spese della parte soccombente, nonché delle eventuali statuizioni delle misure previste dall’articolo 26, comma 2, del codice del processo amministrativo (e ferma ogni valutazione del Collegio), è opportuno che ciascuna parte costituita nei giudizi pendenti depositi una analitica nota spese, che agevoli il Collegio per la eventuale relativa liquidazione;

c) per il caso di perdurante sussistenza dell’interesse, vanno acquisiti documentati chiarimenti, sul se vi siano state sopravvenienze nel corso del giudizio e se sussistano connessioni (di ordine oggettivo o soggettivo) con altri giudizi pendenti in sede di giustizia amministrativa;

d) la dichiarazione sopra prevista alla lettera a), le note spese di cui alla lettera b) e la nota di chiarimenti di cui alla lettera c) vanno depositate entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza.


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