Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2011-05-18, n. 201101953
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Numero 01953/2011 e data 18/05/2011
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 16 febbraio 2011
NUMERO AFFARE 00347/2009
OGGETTO:
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società Repetto snc, con sede a Cagliari, in persona del signor B C, per l’annullamento della nota del direttore generale del ministero dell’ambiente 3 marzo 2008 n. 2008-0005598), che ha autorizzato l’impiego di un’unità navale di soccorso e di panne assorbenti per evitare pericoli di inquinamento e di compromissione dell’ecosistema marino a causa dell’affondamento della nave “Silvana” avvenuto il 22 gennaio 2001.
LA SEZIONE
Vista la relazione 26 gennaio 2009 n. 1452, con la quale il ministero dell’ ambiente e della tutela del territorio e del mare, servizio per la valutazione d’impatto ambientale, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario sopra indicato;
visto il ricorso, proposto con atto datato 19 giugno 2008 e pervenuto al ministero il 26 giugno 2008;
vista la pronuncia istruttoria resa da questa Sezione nell’adunanza del 17 marzo 2010;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo De Ioanna.
Premesso.
1. La società ricorrente chiede l’annullamento dell’atto ministeriale mediante la quale, in seguito all’affondamento della nave Silvana, avvenuto il 22 gennaio 2001 a circa otto miglia a nord-est del porto di Punta Penna di Vasto (Chieti), e nell’immediatezza dell’evento, per evitare pericoli d’inquinamento e di compromissione dell’ecosistema marino, ha disposto, per il tramite della Capitaneria di porto di Termoli, l’impiego di un’unità navale di soccorso e di panne assorbenti. Le operazioni furono svolte, tra il 27 e il 7 aprile 2001, dalla società Castalia Ecolmar, convenzionata con il ministero per interventi antinquinamento marini, la quale mise a disposizione l’unità navale S/V Camogli due, affrontando una spesa complessiva di 8,167,02 euro, dettagliata in una nota della stessa Castalia Ecolmar allegata alla nota oggetto della presente impugnativa. La nota impugnata sulla base dell’identificazione della proprietà della nave affondata e del comandante, preso atto che era rimasto priva di effetti la diffida ad intraprendere ogni azione necessaria volta a prevenire il pericolo d’inquinamento e ad eliminare gli effetti prodotto dall’evento, invita formalmente il sig. Vito Pati, nella qualità di comandante e la società Repetto di Repetto Pietro &C snc, a provvedere entro 30 giorni a rimborsare all’amministrazione la somma di euro 8.167,02, oltre agli interessi legali e alla svalutazione monetaria, sostenuta dal Ministero per gli interventi prima descritti.
2. La società ricorrente deduce l’errata applicazione degli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982 n. 979, recante norme per la difesa del mare, osservando che ai sensi dell’art. 12 l’obbligo per il comandante, l’armatore e il proprietario della nave di attivarsi immediatamente al fine di evitare ulteriori danni e di eliminare quali già prodotti si configura in concreto solo quando l’inquinamento si sia in atto effettivamente verificato. La ricorrente nega che sussistesse tale presupposto, perché, come riferito alla Capitaneria di porto di Pescara, al momento dell’affondamento il comandante aveva posto immediatamente in essere tutti gli interventi possibili per evitare l’inquinamento del tratto di mare interessato e il pericolo che l’inquinamento si verificasse successivamente. In particolare, aveva stazionato nella zona del sinistro l’unità denominata “ L’Avventuriera” , della stessa società Repetto, con il compito di rilevare la presenza in mare di idrocarburi o di altre sostanze inquinanti. In questa situazione, secondo la ricorrente, sarebbe palese la violazione di legge e l’eccesso di potere nel quale è incorsa l’autorità marittima, dal momento che essa ha conferito l’incarico alla Castalia sebbene la Repetto avesse già agito, di sua iniziativa, per evitare qualunque sversamento di sostanze inquinanti e successivamente per assicurarsi che effettivamente tale sversamento non fosse avvenuto. L’incarico a terzi sarebbe potuto essere legittimamente conferito solo nell’immediatezza dell’affondamento (ai sensi dell’art. 12 prima richiamato), ma non poteva più essere conferito quando era chiaro che il pericolo d’inquinamento era non esistente, a più di un mese dall’affondamento della MP Silvana. La prova di questo assunto si rinverrebbe nella circostanza che la Ecolmar non ha chisto il rimborso per costi di smaltimento di sostanze inquinanti. Infine, la ricorrente ritiene la nota impugnata illegittima nella parte in cui diffida al pagamento anche il comandante della MP Silvana, che non è tra i soggetti tenuti a rimborsare le spese sostenute dall’Amminstrazione.
3. L’Amministrazione ha prodotto la prevista relazione sostenendo la legittimità del suo operato. Con parere interlocutorio reso da questa Sezione nell’adunanza del 17 marzo 2010 è stata disposta l’acquisizione di chiarimenti e documentazione circa le spese effettivamente sostenute dalla società Castalia Ecolmar (in convenzione col Ministero). Gli elementi richiesti sono stati trasmessi.
Considerato.
1. L’art. 21 della legge n. 979 del 1982 prevede, in relazione ai danni provocati per violazione delle disposizioni anti inquinamento e a prescindere da responsabilità penali, che il comandante, il proprietario e l’armatore sono tenuti in solido a rifondere lo Stato delle spese sostenute per la pulizia delle acque e degli arenili, nonchè a risarcire i danni arrecati alle risorse marine. Il carattere accidentale e involontario dell’evento lascia intatto l’obbligo solidale dei soggetti prima indicati, di corrispondere quanto dovuto all’amministrazione a titolo di indennizzo o risarcimento. Ciò è confermato dal decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 201, che ha abrogato gli articoli 16, 17, primo comma, e 20 della legge n. 979 del 1982, ed ha distinto le due fattispecie dell’inquinamento doloso e dell’inquinamento colposo delle acque marine, mentre ha lasciato in vigore l’art. 21 della legge n. 979 del 1982 ed il conseguente obbligo solidale dei soggetti prima indicati, di rifondere le spese antinquinamento.
2. Nel caso in esame dagli atti emerge che l’ufficio marittimo di Pescara notificò ai responsabili dell’incidente regolare diffida ad adottare ogni misura necessaria per prevenire il pericolo di inquinamento e gli effetti già prodotti, con l’avvertenza che in caso di inadempimento sarebbero state eseguite le misure necessarie, con addebito delle spese ai responsabili. Dalla legge emerge che la valutazione sull’idoneità delle misure assunte dal responsabile dell’incidente è rimessa all’autorità marittima. La dichiarazione della ricorrente, la quale, al momento della diffida, ha affermato che “non essendoci inquinamento … le misure già adottate al momento dell’affondamento per prevenire il pericolo di inquinamento sono risultate idonee”, non può prevalere sulla valutazione della Amministrazione, che, per evitare una situazione di pericolo, ha predisposto misure di assorbimento degli inquinanti. La valutazione del pericolo d’inquinamento fatta dall’Amministrazione appare proporzionata allo scopo di preservare l’integrità del tratto di mare interessato dall’affondamento, mentre l’affermazione della ricorrente, secondo cui non erano residuati pericoli di inquinamento dopo l’evento, non è dimostrata. L’utilizzazione delle panne a mare testimonia un’attività diretta a ripulire il mare da ogni elemento inquinante, e tale intervento non sarebbe improprio, a fronte del bene da salvaguardare e del pericolo potenziale, anche se fosse stato disposto a scopo precauzionale.
3. I documenti giustificativi della spesa, acquisiti in fase istruttoria, confermano analiticamente i costi sostenuti dall’Amministrazione (del resto, non specificamente contestati dalla ricorrente) e dei quali è stato chiesto il rimborso in solido all’armatore e al comandante.
È appena il caso di rilevare che la ricorrente, armatrice, non è legittimata a dolersi del fatto che le spese siano state poste a carico anche del comandante.