Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2013-04-18, n. 201302195
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N. 02195/2013REG.PROV.COLL.
N. 04662/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4662 del 2004, proposto da:
D M L e proseguito dai suoi eredi Camera Massimo e Camera Anna, rappresentati e difesi dagli avv. A P ed E S, con domicilio eletto presso E S in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
contro
- l’Azienda Ospedaliera "A. Cardarelli", in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
- il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie (C.P.P.O.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione VI, n. 2103 del 13 febbraio 2004, resa tra le parti, concernente il diniego di liquidazione di equo indennizzo.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2013 il Cons. Dante D'Alessio e udito l’avvocato dello Stato Attilio Barbieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- L’appellante D M L, già dipendente del Presidio Ospedaliero “A. Cardarelli” di Napoli, con la qualifica di infermiera generica e, successivamente, di infermiera professionale, aveva chiesto il riconoscimento dell’equo indennizzo per l’infermità “Broncopneumatia cronica distruttiva” che era stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dalla Commissione Medico Legale, con processo verbale n. 944 del 15 settembre 1992, ed ascrivibile all’VIII categoria della tabella “A”, annessa al D.P.R. n. 834/81.
Il Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie (C.P.P.O.), con giudizio espresso nell’Adunanza n. 117 del 27 settembre 1994, negava tuttavia la dipendenza da causa di servizio della suddetta infermità. Secondo tale organo, infatti, «le mansioni effettivamente esercitate, quali risultano dalle note informative rassegnate dall’amministrazione, in ambienti chiusi, senza esposizione protratta a perfrigerazioni ed in assenza di comprovata esposizione a inalazioni di sostanze tossiche aeriformi od irritanti, non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali, determinanti ed efficienti, sulla insorgenza o decorso dell’infermità stessa».
Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera "A. Cardarelli”, con delibera n. 1288 del 4 agosto 1995, adeguandosi al parere negativo espresso, respingeva quindi l’istanza di liquidazione dell’equo indennizzo.
2.- La signora D M ha impugnato tale determinazione davanti al T.A.R. per la Campania che, con sentenza della Sede di Napoli, Sezione VI, n. 2103 del 13 febbraio 2004, ha respinto il ricorso.
La signora D M ha ora appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili, con particolare riferimento alla mancata valutazione (per entrambi i provvedimenti impugnati) del difetto di motivazione e di istruttoria, per la mancata adeguata considerazione del diverso parere espresso dalle Commissioni Mediche Ospedaliere (verbali n. 941 del 23 luglio 1986 e n. 944 del 15 settembre 1992) e della omessa valutazione di circostanze e fatti caratterizzanti l’ambiente lavorativo, che erano stati ritenuti rilevanti in sede di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte.
3.- L’appello non è fondato.
Si deve premettere che nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti, anche ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo, il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce la competenza in materia, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità, nonché alla verifica della regolarità del procedimento (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 404 del 27 gennaio 2012).
Tali limiti sono determinati dalla natura discrezionale delle valutazioni espresse dagli organi tecnici ai quali la normativa vigente attribuisce la competenza in materia, in relazione alle conoscenze specialistiche richieste.
4.- Ciò premesso si deve ricordare che, per giurisprudenza oramai pacifica, in sede di liquidazione dell'equo indennizzo l'amministrazione è tenuta a recepire e a far proprio il parere espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio (e prima dal C.P.P.O.), che è l’organo consultivo al quale, nel procedimento preordinato alla verifica dei presupposti per la liquidazione dell'equo indennizzo, spetta il compito di esprimere il giudizio finale sull'eziologia professionale dell'infermità sofferta dal pubblico dipendente.
Infatti l'ordinamento ha affidato l'accertamento della dipendenza delle infermità e patologie da causa di servizio ad un organo che, per la particolare competenza tecnica dei suoi componenti, esprime un giudizio conclusivo sulla vicenda sottoposta al suo esame, con una valutazione che assorbe anche i giudizi espressi sulla questione da altri organi precedentemente intervenuti, quale la Commissione medica ospedaliera, e fornisce ogni auspicabile garanzia circa l'attendibilità della determinazione assunta.
Pertanto, il parere del Comitato di verifica è (normalmente) vincolante per l'amministrazione che è tenuta a farlo proprio e ad assumerlo come motivazione unica della determinazione finale (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 404 del 27 gennaio 2012 cit;Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1679 del 19 marzo 2009).
Infatti solo nel caso in cui l'amministrazione ritenga di non potervi aderire (per l’evidente mancata valutazione di elementi diversi di cui dispone o per evidenti omissioni o violazioni delle regole procedimentali) sorge un obbligo specifico di motivazione in capo alla stessa (Consiglio di Stato Sez. VI, n. 1115 del 23 febbraio 2011).
5.- Anche di recente si è affermato che quando l'Amministrazione intenda uniformarsi al giudizio medico-legale del C.P.P.O., non deve indicare le ragioni che l'hanno indotta a preferire il parere del Comitato anziché quello del Collegio Medico. Il giudizio del Comitato, infatti, svolge una funzione di sintesi e di composizione dei diversi pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento, attraverso la riconduzione a principi comuni delle attività svolte dalle Commissioni Mediche intervenute nel procedimento, sicché non è configurabile alcuna contraddittorietà nel caso di contrasto fra le valutazioni espresse dal Comitato e quelle precedenti di altri organi (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1149 del 24 febbraio 2011;Consiglio di Stato sez. IV, n. 618 del 27 gennaio 2011).
6.- Considerato che il giudizio espresso nel caso in esame dal competente Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie non risulta affetto da evidenti vizi logici o da travisamento dei fatti e che non può avere rilievo, per le ragioni esposte, la lamentata contraddittorietà di tale giudizio con i precedenti atti dell’amministrazione, l’appello proposta dalla signora D M deve essere respinto.
Non sussiste infatti il lamentato difetto di motivazione del parere in questione, né in tale parere doveva essere dato particolare rilievo al precedente parere espresso dalla Commissione medica ospedaliera. Del resto il D.P.R. n. 461 del 29.10.2001 prevede una chiara distinzione delle funzioni assegnate nel procedimento ai diversi organi che vi partecipano, stabilendo che alle Commissioni Mediche spetta il compito di accertare la sussistenza della infermità lamentata e al Comitato di verifica per le cause di servizio (che è succeduto al C.P.P.O.) il compito di accertare la possibile dipendenza di tale infermità dal servizio prestato dal pubblico dipendente.
7.- Considerato quindi che, nella fattispecie, la procedura risulta correttamente seguita e che la valutazione espressa dal Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie non risulta manifestamente illogica o viziata da difetto di istruttoria, le censure sollevate avverso tale valutazione devono essere respinte.
8.- In conclusione, per le esposte considerazioni, l’appello deve essere respinto.
Considerata la natura della controversia e il tempo trascorso si ritiene di dover disporre la compensazione fra le parti delle spese e competenze di giudizio.