Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2012-07-09, n. 201203974
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N. 03974/2012REG.PROV.COLL.
N. 00673/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 673 del 2012, proposto da:
M C, rappresentato e difeso dall'avv. G P, con domicilio eletto presso G P in Roma, p.zza Borghese, 3;
contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 04513/2011, resa tra le parti, concernente provvedimento di esclusione dal concorso per il conferimento di n. 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2012 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti l’avvocato Pesce e l’avvocato dello Stato Saulino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il signor M C ha impugnato la sentenza n. 4513/2011 che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento della nota 16 novembre 2010, n. 0000220, con la quale il Ministero dell’Interno gli ha comunicato l’esclusione dal concorso per il reclutamento di 814 vigili del fuoco per avergli riscontrato – in base al decreto 11 novembre 2011 - una “Personalità schizotipica che potrebbe rendere i rapporti sociali più difficoltosi della media. D.M. 11/3/2008, n. 78, art. 2, comma 1, lett. c)”.
2. – La sentenza è motivata dal fatto che la causa di esclusione non è l’accertamento di una patologia di ordine psichiatrico, ma di un difetto della capacità di relazione rilevante per gli specifici compiti attribuiti ai vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c., del D.M. n.78/2008. Le visite mediche cui il ricorrente si è spontaneamente sottoposto, non possono ribaltare l’esito dell’accertamento effettuato in sede concorsuale, una volta che sia stato verificato che il decreto risulta congruamente motivato e non si riscontra - nel metodo utilizzato per gli accertamenti attitudinali - travisamento dei fatti, ma anzi una coerenza logica, non implausibile, tra i presupposti (metodica utilizzata – esito dell’accertamento) e giudizio finale. Una volta verificatane la correttezza, la sentenza afferma che il giudizio attitudinale non è, per sua natura, replicabile;e questo non solo per il contenuto e la finalità dell’accertamento, bensì, anche per la non omogeneità del contesto ambientale in cui la visita viene eseguita.
3. – L’appellante sostiene che la sentenza è fondata su un evidente errore di fatto, in quanto attribuisce la esclusione dal concorso del ricorrente in primo grado, attuale appellante, al riscontro di “tratti di personalità ossessivo compulsiva non grave ma sufficiente (…) per interferire con il funzionamento sociale e lavorativo di contesto”. Tale valutazione non corrisponde alla motivazione adottata dalla Commissione di concorso (che parla invece di “personalità schizotipica”) e non ha alcuna base negli atti. Ciò costituisce il sintomo di un evidente travisamento dei fatti da parte del giudice di primo grado che investe l’oggetto del processo e cioè il contenuto del provvedimento impugnato. La sentenza è inoltre il frutto di una evidente carenza istruttoria, in quanto il giudice non ha disposto la verificazione espressamente richiesta per accertare l’effettiva sussistenza del disturbo schizotipico ritenuto sussistente dalla commissione di concorso. Non è scientificamente fondata l’affermazione secondo la quale il test attitudinale somministrato al candidato nel corso dell’esame è irripetibile al di fuori di esso o che tale test non potrebbe essere somministrato due volte, salvo che non si sostenga che ogni accertamento effettuato in ambito di concorso sia unico e irripetibile. La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere sindacabile la discrezionalità tecnica, distinguendo tra operazioni tecniche da merito amministrativo e affermando che il sindacato giurisdizionale su tali operazioni tecniche si effettua, non soltanto in base al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, ma anche sulla base della verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza. Al riguardo, a seguito di accesso gli atti , è stata depositata in appello la consulenza tecnica psico-medica di due esperti dell’Università La Sapienza di Roma condotta sugli atti della visita psicoattitudinale oggetto di accesso. Tale consulenza sostiene che il test TALEIA non è stato condotto secondo la procedura prescritta, in quanto il metodo del questionario, secondo la corrente manualistica, deve essere integrato da intervista/colloquio standardizzata e osservazione diretta del comportamento, mentre dagli atti non risultano i fogli di annotazione che avrebbero dovuto essere compilati se il test fosse stato svolto in maniera corretta. Inoltre l’appellante non riconosce tra le domande a lui poste in sede di colloquio quelle previste nel software di TALEIA. La stessa consulenza di parte valuta comunque i punteggi ottenuti dal candidato come compatibili con qualsiasi prestazione lavorativa. Tale valutazione risulta confermata dal fatto che le risultanze della visita psichiatrica svolta dallo stesso candidato nell’ambito del concorso non offrono alcun riscontro alla sintomatologia che motiva l’esclusione. Inoltre l’appellante, solo pochi mesi prima della visita medica in concorso, è stato giudicato idoneo allo svolgimento del servizio di vigile del fuoco volontario. Tutti questi motivi confermano l’inattendibilità delle operazioni tecniche alla base della esclusione dell’appellante dal concorso e giustificano pienamente la istanza di verificazione.
4. - Questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare della parte appellante con la ordinanza n. 714 del 17 febbraio 2012, che afferma che la valutazione da compiere in ambito giurisdizionale è limitata alla verifica di vizi logici e metodologici e rinvia alla sede di merito la verifica della documentazione prodotta dalle parti al riguardo. A seguito di questa ordinanza, la parte appellante ha presentata un’istanza per una sollecita fissazione di una udienza che potesse sollecitamente deliberare in ordine alla verificazione (o CTU) richiesta sulla base della perizia medica depositata agli atti in appello, che mette in evidenza proprio vizi metodologici nello svolgimento del test psicoattitudinale TALEIA. Viene inoltre depositata la precedente ordinanza n. 4794/2011 della stessa terza Sezione con la quale viene disposta la verificazione della idoneità sanitaria di altro candidato nello stesso concorso.
5. - La causa è andata in decisione all’udienza pubblica del 20 aprile 2012.
6. – L’appello è infondato.
6.1. – La questione dirimente è la decisione sull’istanza di verificazione della visita psico-attitudinale avanzata dalla parte appellante e ribadita successivamente al rigetto dell’ istanza cautelare. Il Collegio non ravvisa i presupposti per procedere ad una verificazione tecnica della visita psicoattitudinale svoltasi in sede concorsuale con particolare riferimento alla somministrazione del test