Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-02-02, n. 202100944

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-02-02, n. 202100944
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202100944
Data del deposito : 2 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/02/2021

N. 00944/2021REG.PROV.COLL.

N. 03100/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3100 del 2014, proposto dalla signora M A S, rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Fusca', con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A T in Roma, via Lattanzio, n.66,



contro

il Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n.12,



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 7748/2013, resa tra le parti, concernente il mancato riconoscimento del titolo di “ Especialista en pediatria y puericultura ” conseguito in Venezuela.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e l’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2020, in collegamento da remoto in videoconferenza, il Cons. Antonella Manzione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Il T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, con sentenza della Sezione III quater, n. 7748 del 31 luglio 2013, ha respinto il ricorso che era stato proposto dalla dottoressa M A S per l’annullamento del provvedimento con il quale il Ministero della Salute, in data 7 aprile 2011, aveva rigettato la sua istanza volta ad ottenere il riconoscimento del titolo di medico “ Especialista en pediatria y puericultura ”, rilasciato dall’ Universidad Central de Venezuela di Caracas nel luglio del 2007.

2. La dottoressa Salinas ha appellato l’indicata sentenza ritenendola erronea sotto diversi profili.

Ha innanzi tutto ricordato di avere conseguito la specializzazione dopo un periodo di formazione triennale (dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2006), per un totale di 6840 ore, oltre ad avere poi partecipato a corsi di formazione post universitaria finalizzati ad acquisire ulteriori competenze specifiche. Trasferitasi in Italia, ha chiesto al Ministero della Salute, con istanza del 9 aprile 2010, il riconoscimento del titolo da lei acquisito all’estero, anche mediante l’adozione di misure compensative.

Il Ministero della Salute, previo inoltro del preavviso di rigetto in data 8 febbraio 2011 ai sensi dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990, con provvedimento del 7 aprile 2011, notificato in data 12 aprile 2011, le ha negato il riconoscimento all’esito delle valutazioni espresse dalla Conferenza dei servizi di cui all’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 206 del 2007, nella riunione del 20 luglio 2010.

3. Si è costituito in giudizio il Ministero della Salute con atto di stile, per chiedere la reiezione dell’appello e la sostanziale conferma della sentenza impugnata.

4. Con memoria versata in atti in data 5 marzo 2020, chiarita l’avvenuta regolarizzazione della produzione della copia autentica della sentenza impugnata, l’appellante insisteva nella propria prospettazione.

5. Alla pubblica udienza dell’11 dicembre 2020, svoltasi con modalità da remoto ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

6. Preliminarmente il Collegio ritiene di poter prescindere dai rilievi conseguenti alla mancata produzione, unitamente al ricorso, della copia autentica della sentenza, versata in atti successivamente. Ritiene altresì analogamente di assorbire nel merito i potenziali profili di inammissibilità dell’appello, che riproducendo pedissequamente le censure già contenute nel ricorso di primo grado, non consente di ben individuare i rilievi critici mossi alla sentenza impugnata, salvo, appunto, contestarne genericamente la correttezza ricostruttiva in fatto e in diritto.

7. Nel merito, l’appello è infondato.

8. Come noto, i cittadini stranieri in possesso di un titolo professionale conseguito in un Paese non appartenente all’Unione europea possono presentare, al fine di esercitare la corrispondente professione in Italia, una domanda di riconoscimento dello stesso, ai sensi degli artt. 49 e 50 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. In particolare, il comma 2 del richiamato art. 49 rinvia, per le procedure di riconoscimento dei titoli, da effettuare compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita, alle disposizioni dei d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 115 e 2 maggio 1994, n. 319. A seguito dell’adozione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita in Italia con il d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, il riferimento ai d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 115 e 2 maggio 1994, n. 319, deve intendersi fatto al titolo III dello stesso (art. 60, comma 3). L’art. 49, comma 3, del d.P.R. n. 394 del 1999 ha previsto che, ove ricorrano le condizioni, il Ministro competente, cui è presentata la domanda di riconoscimento, sentite le Conferenze dei servizi di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 115 del 1992 e all’art. 14 del d.lgs. n. 319 del 1994, può stabilire, con proprio decreto, che lo stesso sia subordinato ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Il successivo art. 50 detta poi disposizioni particolari per gli

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