Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-04-24, n. 201802458

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-04-24, n. 201802458
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201802458
Data del deposito : 24 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/04/2018

N. 02458/2018REG.PROV.COLL.

N. 06826/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6826 del 2016, proposto da
R A M, rappresentato e difeso dall’avv. A G, e elettivamente domiciliato in Roma, al viale Giuseppe Mazzini n. 88, presso l’avv. Giuseppe Cosco (studio Labate), per mandato a margine dell’appello;



contro

Schiavello Carburanti S.a.s. di M S & C., con sede in Serra San Bruno, in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dall’avv. D C, e elettivamente domiciliata in Roma, alla via Quirino Visconti n. 55, presso l’avv. Maria Giuseppina Lo Iudice, per mandato a margine della memoria di costituzione nel giudizio d’appello;



nei confronti

Comune di Serra San Bruno, in persona del Sindaco in carica, già costituito nel giudizio di primo grado e non costituito nel giudizio di appello;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Calabria, Sede di Catanzaro, Sezione 2^, n. 1515 del 12 luglio 2016, resa tra le parti, con cui, in accoglimento del ricorso in primo grado n.r. 1218/2015, integrato con motivi aggiunti, è stata annullata la nota del responsabile del settore urbanistica del Comune di Serra San Bruno n. 8349 di prot. del 3 luglio 2015, di diniego di annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 5 del 7 maggio 2015, rilasciato per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Schiavello Carburanti S.a.s. di M S &;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2017 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l’avv. Verbaro, per delega dell’avv. Gualtieri, per l’appellante e l’avv. Colaci per la parte privata appellata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.) Il signor R A M ha ottenuto il rilascio del permesso di costruire n. 5 del 7 maggio 2015, ai fini della realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione, alla via della Pace del comune di Serra San Bruno, su suolo identificato in nuovo catasto edilizio urbano a fg. 7 particella n. 967, compreso in zona territoriale omogenea B, come definita dal programma di fabbricazione adottato con deliberazione consiliare n. 65 del 9 novembre 1972 e approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n. 891 del 6 agosto 1974, e confermata dalla variante al programma di fabbricazione, adottata con deliberazioni consiliari n. 17 del 30 aprile 1983, n. 57 del 25 settembre 1984 e n. 107 del 7 ottobre 1985 e approvata con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n. 498 del 12 giugno 1989.

La società Schiavello Carburanti S.a.s., che gestisce due impianti di distribuzione carburanti nel territorio comunale, ha chiesto al Comune il ritiro in autotutela del permesso di costruire, essenzialmente in relazione all’ubicazione dell’impianto in zona a rischio idraulico R4, interessando anche l’Autorità di bacino regionale.

Con nota del 3 luglio 2015 il responsabile del settore urbanistica ha comunicato che a seguito di verifiche non sono emersi motivi d’illegittimità, nel contempo revocando l’invito dato al controinteressato a non avviare i lavori.

2.) Con ricorso in primo grado n.r. 1218/2015 la società Schiavello Carburanti S.a.s. ha impugnato sia il diniego di annullamento in autotutela che il permesso di costruire.

Premessa la propria legittimazione e interesse all’impugnazione, in quanto “… titolare di due impianti di distribuzione di carburanti nel Comune di Serra San Bruno ed, in particolare, nella stessa zona urbana in cui dovrebbe sorgere quello assentito alla ditta Muzzì. Di tal ché, se questo nuovo impianto fosse realizzato, la ricorrente subirebbe illegittimamente una significativa perdita di quote di mercato ”, sono state dedotte le seguenti censure:

1) Violazione degli artt. 85, 66 e 67 d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 16 delle N.T.A. del P.A.I. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e difetto di motivazione

A differenza di quanto asseverato dal progettista incaricato dalla controinteressata, il suolo in cui è ubicato l’intervento edilizio insiste area a rischio idrogeologico R4, in cui, ai sensi dell’art. 16 comma 1 lettera a) delle N.T.A. del Piano di assetto idrogeologico, è vietata ogni forma di edificazione, come si evince sia da allegata cartina che da nota dell’Autorità regionale di bacino n. 0201490 del 26 giugno 2015 indirizzata al Comune di Serra San Bruno, laddove non è stato svolto alcun approfondimento istruttorio specifico.

2) Violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 32/1990. Difetto dei presupposti e travisamento dei fatti

Sono state altresì violate e disattese le previsioni del piano di localizzazione degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 28 settembre 2001, posto che l’impianto non si trova in prossimità delle direttrici stradali ivi considerate come idonee.

Costituitasi in giudizio il controinteressato, a sua volta, ha dedotto l’irricevibilità, per tardività, dell’impugnazione del permesso di costruire, l’inammissibilità del ricorso per carenza di posizione legittimante e interesse all’impugnazione, l’infondatezza delle censure svolte.

A sua volta il Comune di Serra San Bruno, costituitosi in giudizio, ha dedotto analoghi rilievi in ordine all’irricevibilità, inammissibilità e infondatezza del ricorso.

Con motivi aggiunti al ricorso, sono state altresì impugnate due ulteriori atti, entrambi depositati in allegato alla produzione del controinteressato) e specificamente la nota n. 8200 di prot. dell’1 luglio 2015 (indirizzata al Sindaco e illustrativa della legittimità del permesso di costruire) e la nota n. 7590 di prot. del 13 agosto 2015 (recante riscontro alla nota dell’Autorità di bacino n. 226983 di prot. del 22 luglio 2015).

Dopo aver controdedotto alle eccezioni pregiudiziali della controparte privata, sono state riproposte le censure già dedotte con il ricorso, con i pertinenti rilievi in ordine al contenuto dei nuovi atti gravati.

Anche in riferimento ai motivi aggiunti il controinteressato ha dedotto la loro inammissibilità, in quanto atti interni privi di efficacia provvedimentale, e

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