Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-11-23, n. 202310059

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-11-23, n. 202310059
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202310059
Data del deposito : 23 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/11/2023

N. 10059/2023REG.PROV.COLL.

N. 09615/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9615 del 2019, proposto da
Comune di Mompantero, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Associazione Culturale Radiofonica Comunitaria, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) n. 00345/2019, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 novembre 2023 il Cons. C A;

Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione dell’appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Mompantero chiede la riforma della sentenza indicata in epigrafe che ha accolto il ricorso proposto dall’associazione A.C.R.C. per l’annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione di euro 30.000,00 per violazione dell’art. 16 comma 2 della l.r. Piemonte nr. 19 del 3.08.2004.

1.1 Il provvedimento sanzionatorio veniva adottato perché la ricorrente- un’associazione culturale titolare della concessione per l’esercizio del servizio di radiodiffusione sonora privata in ambito nazionale con la denominazione “ Radiofreccia ”- aveva installato un impianto per la radiodiffusione in assenza dell’autorizzazione prescritta dall’art. 7 comma 1 lett d) l.r. n. 19/2004.

1.2 Il TAR adito accoglieva il ricorso, osservando che la ricorrente si era avvalsa della procedura prevista dall’art. 74 della l. n. 448/2001 che prevede che, decorsi novanta giorni dalla comunicazione di attivazione degli impianti al Ministero e in mancanza di segnalazioni di interferenze, la frequenza utilizzata si intende autorizzata. Per tale ragione, del tutto correttamente A.C.R.C., una volta ottenuta l’autorizzazione ministeriale per silentium , ha presentato l’istanza al SUAP per l’autorizzazione urbanistico edilizia, con la conseguenza che la sanzione irrogata dal comune colpiva solo l’ipotetico “ritardo” nella richiesta del titolo che era già stato conseguito ben prima del provvedimento sanzionatorio.

2. Con l’appello in trattazione il comune chiede la riforma della sentenza per le seguenti ragioni:

1) SULLA MANCATA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO: VIOLAZIONE DI PRINCIPIO GENERALE IN TEMA DI IMPUGNAZIONE DI ATTI. ERRORE. TRAVISAMENTO DEI FATTI. DIFETTO DI MOTIVAZIONE . Il giudice di primo grado ha erroneamente respinto la censura di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione delle determinazioni assunte da

ARPA

Piemonte;

2) SULLA DISCIPLINA DI FONTE REGIONALE (L.R. 19/2004) E SULLA RITENUTA SUA PORTATA APPLICATIVA RISPETTO ALLE ALTRE FONTI PRIMARIE: ERRORE, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DI LEGGE . Il giudice di primo grado ha incomprensibilmente ritenuto applicabile l’art. 74 cpv L. n. 448/2001 con un’inammissibile disapplicazione dell’art. 16 L.R. 19/2004 e parimenti inammissibile obliterazione del requisito legale del parere tecnico preventivo dell’ARPA;

3) SULLA RITENUTA FORMAZIONE DEL SILENZIO ASSENSO DI CUI ALL’ART. 74 cpv L. n. 448/2201. VIOLAZIONE DI LEGGE. ERRORE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. Il TAR ha ritenuto che si fosse formato il silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione ministeriale, nonostante ARPA avesse segnalato interferenze su alcuni siti e la mancata comunicazione al MISE con riferimento ad un ulteriore sito.

3. L’associazione appellata non si è costituita in giudizio.

4. All’udienza di smaltimento del 10 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. L’appello è infondato.

6. Con il primo motivo di appello, il Comune di Mompantero impugna il capo della sentenza di primo grado che ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione da parte dell’associazione ricorrente degli atti adottati da ARPA e richiamati nel preambolo della determina impugnata. Deduce che, contrariamente a quanto sostenuto dal TAR, non si tratta di mere segnalazioni, bensì di atti ricognitivi e propulsivi che mirano a stimolare l’attività dei soggetti pubblici.

6.1 Il motivo è infondato.

6.2 La lettura delle citate note ARPA (doc. n.ri 2 e 4 deposito di primo grado Comune) smentisce la tesi dell’appellante: si tratta, infatti, di mere segnalazioni aventi la sola finalità di rendere edotto l’ente locale di quanto riscontrato dall’agenzia (una di esse aggiunge alla segnalazione anche una richiesta documentazione indirizzata al comune: nota prot. 57768 del 4 luglio 2017). Nell’ambito delle note sopra indicate il riferimento all’art. 16 comma 2 l.r. 19/2004 (testualmente: “ se le istanze di autorizzazione per i Comuni non fossero pervenute (…) si ricorda che ai sensi della L.R. 19/04 ….”) assolve alla mera funzione di richiamo, sul piano ricognitivo, della normativa applicabile nell’eventualità di mancata presentazione dell’istanza, mentre è estraneo ad esso qualunque finalità propulsiva e sollecitatoria del potere sanzionatorio comunale.

6.3 La censura deve, quindi, essere respinta.

7. Con il secondo motivo di appello il comune lamenta l’erroneità del capo della sentenza che ha ritenuto applicabile al caso di specie la disciplina prevista dall’art. 74 l. 448/2001 in luogo di quella contemplata dall’art. 16 L.R. 19/2004.

7.1 Il motivo è infondato.

7.2 Il giudice di primo grado, nell’osservare che la ricorrente si è legittimamente avvalsa della procedura prevista dall’art. 74 l. 448/2001, ha rilevato che “ l’amministrazione contesta in termini generici e dubitativi la applicabilità, senza peraltro chiarire il perché di tale “dubbio ”.

7.3 Il difetto di specificità rilevato dal giudice di primo grado caratterizza anche il motivo di appello in esame poiché anche in questa sede il Comune non chiarisce perché l’art. 74 l. 448/2001 sarebbe inapplicabile al caso di specie, limitandosi ad osservare che “ non si comprende la ragione per la quale l’iter autorizzatorio tracciato dall’art. 74 cpv L. n. 448/2001 dovrebbe ritenersi corretto e prevalente sugli altri procedimenti parimenti previsti da fonti primarie ” (pag. 16 del ricorso).

7.4 Sotto diverso e concorrente profilo non può condividersi l’assunto per cui “ La ritenuta fungibilità del percorso procedimentale di cui all’art. 74 L. n. 448/2001 con quello tipizzato ex art. 16 L.R. 19/2004 non si giustifica in alcun modo, e si risolve, da un lato, in una inammissibile disapplicazione della norma regionale primaria;
dall’altro, nella parimenti inammissibile obliterazione del requisito legale del parere tecnico preventivo dell’ARPA
”.

7.5 L’applicazione del citato art. 74 l. 448/2001 al caso di specie non ha determinato alcuna disapplicazione della disciplina regionale, evidenziando unicamente il mancato coordinamento tra la disciplina statale e quella regionale: è a questo difetto di coordinamento che è imputabile il ritardo nella richiesta dell’autorizzazione comunale all’installazione dell’impianto.

7.6 La ricorrente, infatti, una volta decorso il termine di formazione del silenzio assenso sull’autorizzazione ministeriale all’attivazione della frequenza, ha presentato l’istanza al SUAP e, in data 8.9.2017, ha ottenuto l’autorizzazione urbanistico edilizia. All’atto del rilascio del titolo edilizio l’ARPA (che, peraltro, aveva già effettuato le verifiche in data 21.6.2017 in seguito alla comunicazione ministeriale, e quindi ancor prima dell’attivazione del procedimento presso il SUAP) ha dato parere favorevole al progetto, non avendo riscontrato alcuna problematica.

7.7 Quanto appena osservato vale a smentire anche la censura relativa all’obliterazione del parere dell’ARPA e al paventato rischio di omissione del controllo. Anche sotto tale profilo, infatti, si deve condividere quanto osservato dal giudice di primo grado poiché il rischio di omesso controllo da parte dell’agenzia non si è concretamente verificato e nemmeno vi è stata un’esposizione dannosa sotto il profilo ambientale. La problematica è, quindi, rimasta del tutto estranea al procedimento sanzionatorio concluso con il provvedimento impugnato e non può giustificare l’irrogazione della sanzione.

7.8 Per le sopra esposte considerazioni anche il secondo motivo di appello deve essere respinto.

8. Con il terzo motivo di appello l’appellante deduce che il silenzio assenso non avrebbe potuto formarsi perché erano stati segnalati da ARPA interferenze in relazione a ben quattro siti, indicati nella tabella 2 della comunicazione dell’agenzia e perché la comunicazione al MISE dell’attivazione dell’impianto non era stata effettuata quanto meno in relazione ad un ulteriore sito, indicato nella tabella 3 della medesima comunicazione.

8.1 La censura è priva di pregio.

8.2 Oggetto del provvedimento impugnato è unicamente l’impianto installato in località Bianchi inferiore a cui si riferisce la comunicazione ministeriale di attivazione della frequenza, con la conseguenza che, ai fini della legittimità della sanzione, non possono rivestire rilievo alcuno le considerazioni afferenti a frequenze sposte su siti di comuni diversi.

8.3 Il motivo deve, quindi, essere disatteso.

9. Dalle sopra esposte considerazioni discende la reiezione dell’appello poiché il provvedimento adottato dal comune ha illegittimamente sanzionato il mero ritardo nell’ottenimento dell’autorizzazione comunale in contrasto con l’art. 16 l.r. 19/2004.

10. La mancata costituzione dell’associazione appellata esime dalla statuizione sulle spese del presente grado di giudizio.

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