Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-01-19, n. 202300654

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-01-19, n. 202300654
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300654
Data del deposito : 19 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/01/2023

N. 00654/2023REG.PROV.COLL.

N. 02926/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2926 del 2022, proposto da
Gea s.r.l. in proprio e quale capogruppo mandataria di costituendo RTI con Cesme s.r.l. ed Ing. F S, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F I, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;



contro

Comune di Gizzeria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G V, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;



nei confronti

F s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Berruti e Marco Monaco, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via delle Quattro Fontane, 161;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 391/2022, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Gizzeria e di F s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2022 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Izzo, Vizzari e Monaco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Risulta dagli atti che l’impresa F s.p.a. aveva partecipato alla gara, bandita dal Comune di Gizzeria – quale Ente capofila della Centrale di Committenza tra i Comuni di Gizzeria, Conflenti, Decollatura, Martirano Lombardo, Motta Santa Lucia, Platania, San Mango d'Aquino e Soveria

Mannelli – con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento di un appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la realizzazione dei lavori demolizione e ricostruzione dell'Istituto Tecnico Agrario “A. Pugliese”.

Alla procedura prendeva parte, tra gli altri, anche il costituendo RTI tra Gea s.r.l. (mandataria), Cesme s.r.l. e l’Ing. F S, che ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione delle attività oggetto di affidamento si era a sua volta associato, in corso di gara, nel raggruppamento temporaneo di progettisti a costituirsi tra l’Ing. F S (mandatario del raggruppamento temporaneo di progettisti e mandante del RTI Gea), l’Arch. Pasquale Barone e l’Ing. S T.

All’esito delle operazioni concorsuali, la Commissione di gara proponeva di aggiudicare l’appalto al RTI Gea, primo graduato, mentre al 2° posto in graduatoria si classificava la società F s.p.a.

In data 8 marzo 2021 quest’ultima, ritenendo all’esito di accesso documentale che l’Ing. S non possedesse tutti i requisiti richiesti dal disciplinare di gara per l’esecuzione delle attività

progettuali oggetto di affidamento, depositava istanza di annullamento in autotutela della proposta di aggiudicazione, altresì chiedendo l’esclusione dalla procedura del raggruppamento facente capo a Gea s.r.l.

L’istanza rimaneva però priva di riscontro.

Con successiva determinazione dirigenziale del 9 luglio 2021 il Comune di Gizzeria disponeva infine l’aggiudicazione dell’appalto in favore del RTI Gea.

Avverso tale provvedimento e gli atti ad esso presupposti, F s.p.a. proponeva ricorso al Tribunale amministrativo della Calabria, deducendo un unico articolato motivo di impugnazione, così rubricato: “ Violazione dell’art. 83, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Violazione degli articoli 10.2, lettera b), e 10.3, lettere b) e d), del disciplinare di gara. Errore nei presupposti di fatto e di diritto. Diretto di istruttoria e di motivazione ”.

Rilevava, in particolare, come nella cui dichiarazione di impegno a costituire il RTI aggiudicatario, all’Ing. S sarebbe stata riferibile una quota del 2.103% (corrispondente all’importo della progettazione); detto professionista, mandante nel RTI verticale, avrebbe però altresì partecipato, nell’ambito di un sub -raggruppamento (orizzontale) costituito da lui medesimo (come capogruppo mandatario), dall’Arch. Barone e dall’Ing. Tucci (entrambi in qualità di mandanti), con una quota dell’80%.

Deduceva la ricorrente che il fatto che l’Ing. S fosse al contempo mandante del RTI Gea e mandatario del RTP S imponeva di considerare anche tale ultimo raggruppamento come

“concorrente” e soggetto direttamente responsabile nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice, dovendosi pertanto applicare ad esso l’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, il quale stabilisce espressamente che “ la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ”. Orbene, l’Ing. S, pur avendo dichiarato di partecipare come mandatario del raggruppamento temporaneo di progettisti deputato all’esecuzione

delle attività progettuali, con una quota di partecipazione nel RTP S pari all’80% – non avrebbe in realtà posseduto “in misura maggioritaria” i requisiti di capacità tecnico-professionale previsti dal disciplinare di gara.

L’art. 10.2, lettera b) del disciplinare richiedeva infatti di “ avere svolto, negli ultimi dieci anni, servizi di ingegneria e di architettura […] relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle categorie e classi cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate

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