Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 2016-03-22, n. 201600764
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Testo completo
Numero 00764/2016 e data 22/03/2016
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 10 marzo 2016
NUMERO AFFARE 00366/2016
OGGETTO:
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell’art. 20 della legge 11 agosto 2014. n. 125.
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota 17 febbraio 2015 n. 3251520, con la quale il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Ufficio legislativo - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere E T;
Premesso.
1. Come è noto, la legge 11 agosto 2014, n. 125, ha rinnovato integralmente il quadro istituzionale della cooperazione internazionale allo sviluppo, allineando il modello italiano a quello largamente prevalente in Europa e fra i Paesi aderenti all’OCSE anche mediante l’istituzione dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (di seguito Agenzia).
Mentre all’Agenzia sono riservate attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi d’istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (di seguito MAECI) cura l’analisi e la programmazione delle politiche, nonché la gestione dei profili più propriamente di politica estera connessi con le attività di cooperazione allo sviluppo.
In particolare, l’art. 20 della legge 125 del 2014 dispone che l’organizzazione del Ministero sia riordinata in coerenza con l’istituzione dell’Agenzia con un regolamento da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 4- bis, della legge n. 400 del 1988.
A tal fine l’Amministrazione ha predisposto lo schema di regolamento in oggetto con il quale, oltre a dare attuazione a quanto disposto dal citato art. 20, intende apportare ulteriori modifiche all’impianto organizzativo complessivo del Ministero, rese necessarie dall’evoluzione normativa dal 2010 a oggi.
Il provvedimento si compone di quattro articoli, con i quali rispettivamente:
- si novella il d.P.R. 19 maggio 2010, n. 95, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri (art. 1);
- si novella il d.P.R. 1° febbraio 2010, n. 54, in materia di funzioni amministrative e contabili (art. 2);
- si dichiara l’invarianza finanziaria (art. 3);
- si dispongono le abrogazioni (art. 4).
2. Articolo 1.
a. Il comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) dello schema modifica l’art. 1 del d.P.R. n. 95/2010 e prevede la soppressione dell’incarico di Vice direttore generale/Direttore centrale, attribuito a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli del Ministero, presso la Direzione generale per le risorse e l’innovazione e presso la Direzione generale per l’amministrazione, l’informatica e le comunicazioni, nonché la riduzione da “novantasei” a “novanta” degli uffici di livello dirigenziale non generale presso il MAECI.
b. Il comma 1, lettera b), numeri 1) e 2) interviene sull'articolo 4, comma 1, del d.P.R. n. 95 del 2010, ampliando le competenze dell'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero al quale sono conferiti il compito di promuovere la cultura della legalità e più incisive responsabilità in materia di sicurezza del personale e degli uffici, anche per ciò che concerne la definizione delle relative misure.
Coerentemente con i maggiori impegni, all’Ispettorato generale viene aggiunto un posto funzione attribuito a consigliere ministeriale.
c. Il comma 1, lettera c), numeri 1), 2) e 3) apporta le seguenti modificazioni all’art. 5del vigente regolamento di organizzazione:
- assegna alla Direzione generale per le risorse e l’informazione il compito di prestare la propria collaborazione, in sostituzione dell’Istituto diplomatico, alla formazione dei funzionari pubblici nelle materie comunitarie;
- dispone che l’Autorità nazionale UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento), di cui all’art. 7- bis della legge 9 luglio 1990, n. 185, operi nell’ambito della Direzione generale per il sistema Paese.
d. Il comma 1, lettera c), numeri 5), e 6) ridefinisce le competenze e la struttura della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS), in applicazione dei criteri disposti dall'articolo 20 della legge n. 125 del 2014, riformulando il comma 8 dell’art. 5 del d.P.R. n. 95 del 2010 e aggiungendo un comma 8- bis .
In particolare, si dispone la riduzione del numero degli uffici di livello dirigenziale non generale della DGCS dagli attuali tredici a non più di sette e si rinvia quanto alle competenze di ciascuno a un successivo decreto ministeriale.
Si prevede, poi, che la DGCS curi, d'intesa con le altre Direzioni generali competenti, la rappresentanza politica e la coerenza delle azioni dell'Italia in materia di cooperazione allo sviluppo nelle relazioni bilaterali, multilaterali e con l'Unione europea.
Si sottolinea nella relazione illustrativa che, per aumentare la coerenza dell'azione esterna del nostro Paese nel settore, dando attuazione ad uno degli obiettivi fondamentali della legge n. 125 del 2014, è stato previsto il trasferimento alla DGCS di due competenze attualmente svolte da altre strutture del Ministero: la trattazione delle relazioni relative agli strumenti finanziari in materia di cooperazione allo sviluppo e di politiche di vicinato dell'Unione europea e l'esercizio delle competenze del MAECI in materia di banche e fondi multilaterali di sviluppo e di finanziamento allo sviluppo, inclusi gli strumenti innovativi.
In tale contesto, la DGCS cura l'elaborazione di indirizzi per la programmazione in relazione agli obiettivi da conseguire, ai Paesi, alle aree di intervento e agli strumenti da impiegare, avvalendosi del supporto dell'Agenzia e, con particolare riferimento ai crediti confessionali, della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
A norma della legge n. 125 del 2014, alla DGCS competono anche la proposta di contributi volontari alle organizzazioni internazionali, di interventi umanitari e di crediti concessionali; la valutazione dell'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e la verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici.
Infine, per consentire alla DGCS di esercitare il ruolo di supporto all'esercizio delle competenze attribuite al Ministro e al Vice Ministro, è previsto che la Direzione generale assicuri, mediante propri funzionari, i servizi di segretariato degli organismi collegiali previsti dalla legge n. 125 del 2014, ovvero il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo e il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo.
e. Il comma 1, lett. e), inserisce nel d.P.R. n. 95 del 2010 un articolo 9-bis, volto a valorizzare l'apporto professionale della dirigenza amministrativa e dell'area della