Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2010-06-24, n. 201004007
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N. 04007/2010 REG.DEC.
N. 04394/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 4394 del 2009, proposto da:
Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pt, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
Berlingò I, rappresentata e difesa dagli avv.ti F B e V R D M, con domicilio eletto presso quest’ultima in Roma, piazza dei Caprettari, 70;
nei confronti di
R E, B S, B G, R A, C A, T V, Cuattro T E, Di Gennaro Francesco, Calandra Elena, De Siena Antonio, Pessina Andrea, Micheletto Egle, Poggiani Keller Raffaella, Minoja Edoardo, La Rocca Luigi, n.c.,
e
De Lucia Antonella, rappresentata e difesa dagli avv. Ignazio Lagrotta, Filippo Vari e Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Ombrone 12 Pal. B,
nonché,
Gambari Filippo Maria, Papadopoulos Jeannette, Barbera Mariarosaria, rappresentati e difesi dall'avv. Lucio V. Moscarini, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Sesto Rufo, 23;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II QUATER n. 3020/2009, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE PROVA ORALE CONCORSO PUBBLICO A DIECI POSTI DI DIRIGENTE.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Berlingò I, Gambari Filippo Maria, Papadopoulos Jeannette, Barbera Mariarosaria, di De Lucia Antonella,;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le ordinanze della Sezione 5 giugno 2009, n. 2874, e 31 luglio 2009, n. 4055;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 maggio 2010 il consigliere di Stato G C S e uditi per le parti l’avv. Brizzi, l'avv. dello Stato Vitale, l’avv. Lagrotta per delega dell'avv. Loiodice, nonché (in sede di chiamata preliminare del ricorso) l'avv.to Loiodice e l'avv. Moscarini ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con bando pubblicato sulla G.U.R.I., 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”, del 9 marzo 2007, n. 20, il Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione – Servizio II, ha indetto un “concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di dirigente, professionalità archeologi, nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia” (decreto direttoriale in data 1/3/07). Il concorso pubblico è stato indetto in attuazione dell’art. 2, comma 100, della L. n. 286/06, il quale prevede che “per fronteggiare indifferibili esigenze di funzionamento del sistema museale statale ed al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, comma 95, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici per il reclutamento di un contingente di quaranta unità nella qualifica di dirigente di seconda fascia tramite concorso pubblico per titoli ed esami”.
Con successivo decreto direttoriale del 18 maggio 2007, pubblicato sulla G.U.R.I., 4^ serie speciale del 25 maggio 2007 n. 41, il Ministero ha modificato ed integrato il precedente bando di concorso riaprendo i termini per la presentazione delle domande.
In particolare con il detto decreto direttoriale del 18.5.2007: si richiama il d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 (“Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”);si afferma che “il citato DD 1 marzo 2007 individua, come riferimento normativo per lo svolgimento delle procedure, non già il citato DPR 272/2004 bensì il DPR 9 maggio 1994, n. 487…in quanto disciplinante anche procedure concorsuali per titoli ed esami” e che “il citato DPR 272/2004 possa costituire un riferimento normativo per il concorso di cui sopra, per la parte applicabile, mentre per quanto riguarda la valutazione dei titoli debba continuare a trovare applicazione il citato DPR 487/1994”;si determina che “La commissione esaminatrice del concorso verrà nominata con successivo decreto, con l’osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 272/2004 citato nelle premesse” (così sostituendo l’art. 4 del bando del 1° marzo 2007).
2. Con decreto direttoriale del 20 settembre 2007 sono stati quindi nominati i componenti della Commissione esaminatrice, individuando, quali componenti titolari, l’Avvocato dello Stato Valeria Vinci Orlando (presidente), il Prof. Giuseppe S (Preside della Facoltà di Lettere presso l’Università di Bologna), la Prof.ssa Andreina Ricci (Docente di Archeologia presso l’Università di Roma Tor Vergata), la Dott.ssa Anna Maria R (Direttore Regionale dell’Abruzzo), la Dott.ssa Anna Gallina Zevi (Dirigente Archeologo di seconda fascia in quiescenza) e, quali componenti supplenti, il Dott. Maurizio Fallace (Direttore generale degli Archivi;presidente), il Dott. Giuseppe Proietti (Segretario Generale), la Dott.ssa Maria Rosaria Salvatore (Dirigente Archeologo di seconda fascia, Soprintendente per i Beni Archeologici di Perugia), il Dott. Angelo B (Dirigente Archeologo di seconda fascia, Soprintendente per i Beni Archeologici di Roma), la Dott.ssa Fulvia Lo Schiavo (Dirigente Archeologo di seconda fascia, Soprintendente per i Beni Archeologici di Firenze) e, quale segretaria, la Dott.sa Anna Maria Scoppola (Direttore Coordinatore in servizio presso la Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione – Servizio I).
Con nota del 16/10/08, la componente dott.ssa Gallina Zevi ha rinunciato all’incarico. Con decreto direttoriale del 17 ottobre 2007, il Direttore generale ha nominato in sua sostituzione come componente effettivo della commissione esaminatrice, la dott.ssa M A F (Dirigente Archeologo di seconda fascia del Museo Nazionale Preistorico ed Etnografico “L. Pigorini” di Roma).
3. La dott.ssa I Berlingò, con ricorso proposto al TAR per il Lazio, ha chiesto l’annullamento: del provvedimento con il quale la ricorrente non è stata ammessa a sostenere la prova orale del suddetto concorso nonché della graduatoria attestante l’esito delle prove scritte, la valutazione dei titoli e l’elenco dei soggetti ammessi a sostenere la prova orale, per come predisposti dalla commissione esaminatrice;ha anche impugnato i provvedimenti, se esistenti, con cui i soggetti ammessi sono stati convocati per sostenere la prova orale, tutti i verbali della commissione esaminatrice del medesimo concorso e tutti i provvedimenti resi dalla medesima commissione;il decreto direttoriale datato 20 settembre 2007, con cui il Ministero per i beni e le attività culturali – Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione – Servizio II, ha provveduto alla nomina dei componenti della commissione esaminatrice, titolari e supplenti;il decreto direttoriale datato 17 ottobre 2007, con cui il Ministero ha nominato la dott.ssa M A F, componente della commissione esaminatrice della procedura concorsuale;il provvedimento conclusivo della selezione e comunque della graduatoria risultante a seguito dell’espletamento delle prove orali concluse il 23 settembre 2008 e di ogni atto e/o provvedimento assunto dalla commissione giudicatrice nell’ambito delle prove orali (atti impugnati con i primi motivi aggiunti);il decreto direttoriale del 2 ottobre 2008 – trasmesso a tutti gli Uffici centrali e periferici del Ministero tramite circolare n. 231 del 2 ottobre 2008, di approvazione della graduatoria di merito del concorso e di nomina dei vincitori (atto impugnato con i secondi motivi aggiunti);ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente ancorché non cognito.
4. Il TAR, con sentenza n. 3020 del 2009, ha accolto il ricorso ed annullato tutti gli atti del procedimento, ivi compresa la graduatoria. Ha compensato tra le parti le spese del giudizio.
5. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado con domanda cautelare di sospensione della sua efficacia.
La domanda cautelare è stata accolta con ordinanza 5 giugno 2009, n. 2874;con ordinanza n. 4055 del 31 luglio 2009 la Sezione ha dichiarato inammissibile l’istanza di per la corretta esecuzione dell’ordinanza che precede avanzata dalla dott.ssa Berlingò.
La parti hanno depositato memorie difensive.
All’udienza del 4 maggio 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Nella sentenza di primo grado si richiama anzitutto la previsione dell’art. 4 del d.P.R. n. 272 del 2004, per cui “1. La commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto dell'Organo di governo dell'amministrazione che indice il concorso, ed è composta da un numero dispari di membri, di cui uno con funzioni di presidente. 2. Il Presidente della commissione è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia, professori di prima fascia di università pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti di settore. 3. I componenti sono scelti tra dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di università pubbliche o private, nonché tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso”.
E’ accolto quindi il primo motivo di ricorso per il quale il provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice è illegittimo a causa della nomina in essa di due componenti in qualità di “esperti” (i dott.ri F e B) dirigenti di seconda fascia, in violazione del citato comma 3 dell’art. 4 del d.P.R. n. 272 del 2004, con il conseguente vizio di tutte le operazioni compiute dalla commissione esaminatrice stante la sua natura di collegio perfetto.
La pronuncia è così motivata :
-ai sensi dell’abrogato art. 4 del d.P.R. n. 324 del 2000, pur prevedendosi l’integrazione delle commissioni esaminatrici con esperti, non era specificata la fascia di appartenenza dei restanti componenti (individuati fra i “dirigenti dello Stato o di enti pubblici non economici, professori di ruolo di università statali o equiparate, anche straniere”), che perciò avrebbero potuto essere nominati anche fra i dirigenti di seconda fascia, a riposo o in servizio;
-con la diversa normativa di cui al citato comma 3 dell’art. 4 del d.P.R. n. 272 del 2004 si è innovato prevedendo che i componenti dirigenti, e docenti universitari, debbano essere di prima fascia, e che la qualificazione degli esperti debba essere comprovata, introducendo così la presunzione che l’idoneità ad essere componente delle commissioni si ha soltanto per i dirigenti di prima fascia e non potendo quindi l’Amministrazione far rientrare tra i componenti i dirigenti di seconda fascia con il ricorso alla categoria degli esperti (salvo che siano in quiescenza e particolarmente qualificati per titoli posseduti non in ragione delle funzioni svolte in servizio), poiché ciò costituirebbe un metodo surrettizio per arginare il dettato normativo;
-non vale perciò la deduzione dei controinteressati, per cui sarebbero esclusi i dirigenti di seconda fascia in quanto tali ma non quelli, come nella specie, effettivamente dotati di particolare qualificazione, alla cui scelta si sarebbe pervenuti in una situazione di obbiettiva difficoltà nel reperimento di altri soggetti per la nomina nella commissione esaminatrice;
al riguardo, si osserva anche nella sentenza, da un lato, che la qualità di esperti dei due nominati non è stata in alcun modo motivata dal Ministero e, dall’altro, che si sarebbero potuti nominare docenti universitari di archeologia insieme con altro dirigente del Ministero non archeologo per meglio integrare la valutazione dei titoli di servizio;
-si conclude, infine, indicando che un’interpretazione della normativa diversa da quella esposta comporterebbe un sistema differenziato e derogatorio di reclutamento della commissioni esaminatrici specifico per talune categorie professionali di dirigenti pubblici.
7. Nell’appello si censura la sentenza di primo grado, in quanto:
-il concorso di cui si tratta è stato bandito ai sensi della normativa particolare di cui all’art. 2, comma 100, della legge n. 286 del 2006, che prevede un procedimento per titoli ed esami, in deroga a quello generale per il reclutamento dei dirigenti che è previsto per soli esami, con la conseguenza di dovervi applicare la normativa di cui al d.P.R. n. 487 del 1994, come previsto dall’art. 23 del d.P.R. n. 272 del 2004 che rinvia a quella normativa per quanto non disposto nel d.P.R. stesso;
-asserito che dai decreti dirigenziali di nomina dei commissari si deduce comunque che la Commissione è stata nominata secondo lo schema stabilito dal d.P.R. n. 272 del 2004;
- si afferma poi la legittimità della nomina nella commissione di dirigenti di seconda fascia in qualità di esperti, in quanto: a) la parola “nonché”, di cui al comma 3 dell’art. 4 del d.P.R. n. 272 del 2004, ha lo scopo di estendere “in caso di comprovata qualificazione” la possibilità di fare parte della Commissione a soggetti esperti pur se non siano dirigenti o docenti universitari di prima fascia;b) il termine “esperto” indica una categoria autonoma di soggetti e non una qualità delle categorie professionali già individuate;c) nulla esclude che i dirigenti di seconda fascia possano essere esperti nella materia di concorso, tanto più nel caso di dirigenti del ruolo tecnico-scientifico degli archeologi;d) riguardo alla questione in esame la distinzione fra personale in servizio e in quiescenza non ha base normativa;
-si deduce inoltre: a) non sussiste difetto di motivazione della nomina quali esperti dei due dirigenti di seconda fascia di cui si tratta, essendo entrambi dirigenti del ruolo tecnico-scientifico proprio del profilo oggetto del concorso;b) il loro curriculum ne documenta comunque l’altissimo prestigio scientifico interno e internazionale;c) non è condivisibile l’ipotesi di diversa composizione della Commissione prospettata nella sentenza impugnata, non potendosi esprimere sugli specifici titoli di servizio un dirigente non archeologo, non essendo i dirigenti in quiescenza necessariamente al corrente dei profondi mutamenti legislativi di recente intervenuti riguardo all’organizzazione e all’attività nel campo dei beni culturali, provocando la nomina di altri professori universitari uno squilibrio della capacità di valutazione della Commissione riguardo alle competenze operative richieste per la conoscenza, tutela e valorizzazione dei beni archeologici;d) l’inserimento di esperti nelle commissioni di concorso è tradizionalmente radicato nella normativa in materia dovendosi concludere che la loro individuazione è data, nella fattispecie, per i dirigenti e i professori di prima fascia in ragione della loro stessa qualifica e, per chi non lo sia, in ragione della loro comprovata qualificazione discrezionalmente valutata dall’Amministrazione.
8. Nelle memorie depositate dalla parte appellata, argomentata l’infondatezza dei motivi di appello, si ripropongono, nell’ipotesi del suo accoglimento, i motivi di ricorso dedotti in primo grado e risultati assorbiti nella relativa sentenza.
Con essi si censura anzitutto l’illegittimità della composizione della commissione poiché: a) i suoi membri sono stati scelti in prevalenza tra i dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali, molti dei quali aventi rapporti di vicinanza coi candidati e non in grado perciò di garantire l’imparzialità e terzietà del loro giudizio;ciò che risulterebbe aggravato dal contenuto della traccia della prima prova scritta, in quanto relativo all’analisi di un territorio a scelta, con l’evidente probabilità che ciascun candidato potesse risultare riconoscibile proprio in considerazione del territorio in cui opera, e dalla mancata allegazione dei verbali recanti i testi delle tracce non sorteggiate, con lesione del principio di trasparenza;b) nonostante la insussistenza dichiarata dai commissari di situazioni di incompatibilità con i concorrenti, ai sensi dell’art. 51 c.p.c, si riscontra che alcuni di essi o sono superiori gerarchici di taluni candidati (come è per i commissari F, R e B) ovvero sono con essi in stretti rapporti di collaborazione scientifica (come è per il Prof. S), con conseguente obbligo di astensione ad evitare un’evidente lesione, anche per quest’aspetto, della garanzia di imparzialità del giudizio.
Si deducono poi: a) violazione dell’art. 5, comma 4, del d.P.R. n. 272 del 2004, non avendo la commissione stabilito preventivamente i criteri per la valutazione delle prove scritte, attraverso la necessaria definizione di un griglia di valutazione idonea a rendere il voto in centesimi sufficiente a soddisfare il generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi;b) violazione dei principi di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa per la mancata apposizione sull’elaborato della ricorrente di annotazioni idonee a far conoscere le parti giudicate negativamente, in assenza inoltre di motivazione delle valutazioni numeriche attribuite agli elaborati;c) irragionevolezza nei criteri di valutazione dei titoli essendo stato stravolto l’equilibrio impostato nel bando per la valutazione comparativa dei titoli con la decisione di “utilizzare anche le frazioni decimali e centesimali di punto”;d) illogicità nella valutazione dei titoli della ricorrente per lo scarso punteggio dato a taluni e la mancata valutazione di altri, così come nella valutazione delle sue pubblicazioni scientifiche;e) “seri dubbi sulla trasparenza delle operazioni di valutazione” risultando l’assenza del prof. S in almeno 4 riunioni (giorni 21.2, 13.3, 28.4 e 22.5.del 2008) nonostante sembri figurare presente nei relativi verbali (nn. 14, 16, 19 e 24), per la sua contemporanea partecipazione ad altri organi;f) erroneità della formulazione della traccia della seconda prova poiché riferita alla ignota nozione di “tutela preventiva”, con conseguente effetto fuorviante.
9. L’appello è fondato.
Il Collegio ritiene che la corretta interpretazione del comma 3 dell’art. 4 del d.P.R. n. 272 del 2004 non precluda la nomina, in qualità di esperti, dei dirigenti di seconda fascia nelle commissioni esaminatrici dei concorsi del tipo di quello per cui è causa, se è comprovata la loro qualificazione nella materie oggetto del concorso.
Infatti:
-la norma stabilisce che i componenti delle commissioni sono scelti tra dirigenti e docenti universitari di prima fascia e anche (“nonché”) tra esperti di comprovata qualificazione individuando così gli esperti come categoria distinta dalle precedenti;
-essa pone come solo requisito per la nomina degli esperti che ne sia comprovata la qualificazione e non vieta la loro nomina tra dirigenti di seconda fascia laddove, nello stesso art. 4, divieti espressi sono invece stabiliti (comma 6);
-la previsione, innovativa del previgente art. 4 del d.P.R. n. 324 del 2000, per cui i dirigenti e i docenti universitari devono essere di prima fascia e degli esperti deve essere comprovata la qualificazione, è volta a garantire che la commissione sia formata al meglio, in quanto composta da membri la cui qualificazione non deve essere verificata, poiché collocati al massimo livello delle rispettive categorie, e da altri, gli esperti, la cui qualificazione si deve provare proprio perché non appartenenti a quelle categorie;
-ne consegue che membri della commissione possono essere, ove ne sia dimostrata la particolare qualificazione, anche dirigenti di seconda fascia non essendo ciò vietato da alcuna disposizione normativa, non potendosi escludere che, accanto a dirigenti di prima fascia, in ogni caso in possesso di doti culturali specifiche nelle materie di concorso, vi siano dirigenti di seconda fascia che abbiano attinto nelle stesse materie un particolare prestigio per percorso di carriera e di studi, risultando irragionevole che la commissione debba privarsi del loro apporto soltanto perché dirigenti non di prima fascia e venendo con ciò comunque rispettato il principio per cui aspiranti dirigenti sono valutati da dipendenti interni di qualifica non inferiore;
-in questo quadro si colloca la discrezionalità dell’Amministrazione nella loro nomina in quanto esperti, da esercitare nell’osservanza del duplice limite della qualificazione nelle materie oggetto del concorso e della prova di tale qualificazione.
Nella specie tali vincoli risultano osservati.
Come provato dai rispettivi curricula in atti, i membri esperti di cui si tratta (dott.ssa F e dott. B) appartengono, infatti, al ruolo degli archeologi del Ministero sin dal loro ingresso in carriera, hanno superato il concorso per dirigente archeologo ed hanno assunto incarichi dirigenziali di crescente responsabilità, operato costantemente nel settore con una intensa attività di scavi, di relativa documentazione e di studio;inoltre hanno svolto ampia attività di docenza e di ricerca anche in collaborazione con riviste e istituti esteri. All’atto della nomina nella Commissione esaminatrice la dott. F era a capo della Soprintendenza al Museo nazionale preistorico etnografico “Luigi Pigorini” di Roma, il dott. B era titolare della Soprintendenza archeologica di Roma.
Da tutto ciò emerge la loro particolare qualificazione e prestigio nelle materie oggetto del concorso e, per converso, la non necessità di una motivazione espressa dell’atto di nomina nella commissione, risultando in re ipsa la loro idoneità alla valutazione di candidati al ruolo di dirigente archeologo, alla luce del loro curriculum e in quanto responsabili, l’una, del Museo nazionale “Luigi Pigorini” (Centro specializzato nella ricerca e nella promozione del patrimonio paletnologico ed etnoantropologico del nostro Paese) e l’altro della tutela, valorizzazione e gestione del massimo patrimonio archeologico nazionale.
10. Si esaminano ora i motivi dedotti dalla ricorrente in primo grado riproposti in appello.
I motivi sono infondati.
Infatti:
-considerata, da un lato, la previsione normativa per cui tra i componenti delle commissioni vi devono essere dirigenti pubblici di prima fascia e, dall’altro lato, che appare difficile non includere dirigenti dell’amministrazione di settore in caso di concorso per ruoli specialistici, si deve anche osservare che, nella specie, su cinque componenti titolari della commissione esaminatrice tre sono stati individuati fra soggetti esterni al Ministero per i beni e le attività culturali e due tra soggetti interni (uno poi sostituito con la dott.ssa F), e che tale equilibrio non può dirsi infirmato nel corso della procedura per il subentro di un membro supplente interno (il dr. B), essendo rimasto assicurato l’obbiettivo della norma di una presenza significativa di componenti esterni, conseguita nel ruolo di garanzia della presidenza della commissione (nella specie l’Avvocato dello Stato Valeria Vinci Orlando) e con l’apporto della specializzazione accademica (il prof. Giuseppe S) la composizione della commissione, nella determinazione iniziale e nello svolgimento dell’attività, non può dirsi perciò squilibrata a favore dei soggetti interni all’Amministrazione in modo tale da potersi ritenere fondata la dedotta censura di inidoneità a garantire le necessaria imparzialità;
-la traccia assegnata per la prima prova scritta è la seguente: “L’organizzazione di un territorio, la struttura e le caratteristiche degli abitati, le formazioni e/o le fondazioni urbane, sono fenomeni di grande rilievo storico. Riferendosi ad un area geografica di sua scelta, ampia e significativa, il candidato illustri uno o più aspetti di questi processi tra Preistoria e Medioevo”. Al riguardo si osserva: a) la possibilità di riconoscimento del candidato è astratta;b) e resa ancora più eventuale dall’obbligo di trattare di un’area “ampia e significativa”;c) nessuna prova è data dell’effettiva incidenza distorsiva dell’asserita riconoscibilità;d) si applicano perciò al caso di specie i principi affermati da questo Consiglio, per cui “l'eventuale, astratta riconoscibilità dei candidati non può costituire ex se causa di invalidazione di una procedura concorsuale, allorché…non risulti in alcun modo dimostrato che tale evenienza abbia dato luogo ad inconvenienti di sorta, incidendo negativamente sui risultati della selezione effettuata.
In ogni caso, deve ritenersi tuttora valido l'insegnamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 811/93;v. pure Sez. VI, 5220/2006)… secondo cui "nelle procedure concorsuali la regola dell'anonimato degli elaborati scritti, anche se essenziale, non può essere intesa in modo assoluto e tassativo tale da comportare l'invalidità delle prove ogni volta che sia ipotizzabile il riconoscimento" (Sez. V, 20 ottobre 2008, n. 5114);
-dal verbale n. 2 risulta che, letta la traccia scelta, “Il Presidente…di seguito apre le altre due buste notificando ai presenti le tracce non sorteggiate che vengono allegate al presente verbale”;
-l’obbligo di astensione dei commissari di concorso sussiste soltanto se ricorrono le cause di incompatibilità con i concorrenti previste dalla normativa (articoli 51 e 52 c.p.c. richiamati dall’art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994) che, nella specie, i componenti della commissione hanno attestato non sussistere (verbale n. 1) non venendo dedotte contestazioni al riguardo;peraltro la mera esistenza di rapporti di servizio ovvero di collaborazione scientifica tra taluno dei commissari e qualcuno dei candidati, non costituisce di per sé causa di astensione, né vizio del procedimento se non sia provata l’effettiva incidenza sull’imparzialità dei giudizi. Per giurisprudenza consolidata, infatti, non ogni forma di rapporto professionale o collaborazione scientifica tra commissario e candidato costituisce ipotesi d'incompatibilità ma soltanto quella in cui la comunanza di interessi economici o di vita sia di intensità tale da far sorgere il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva ma motivata dalla conoscenza personale ( ex multis : Cons.Stato, Sez. VI, 26 gennaio 2009, n. 354);ciò che, nella specie, non è dedotto né è dato desumere;
-la commissione nella sua prima seduta (verbale n. 1) ha definito i criteri di valutazione delle prove scritte in modo idoneo a fornire una puntuale griglia di verifica della preparazione dei candidati, venendo indicati criteri non generici ma specifici in relazione a tutti gli aspetti della cultura professionale, e cioè: “conoscenza della materia a largo raggio e capacità di trattarla in maniera scientifica e versatile”, “in particolare si richiederà una sicura tematizzazione, completezza ed approfondimento delle informazioni oltre a chiarezza e logica espositiva”, “in buona sostanza, il candidato dovrà dimostrare, sia nell’elaborazione degli scritti, sia durante la prova orale, di essere aggiornato sulla bibliografia e sulla critica, di avere un’adeguata maturità espressiva, sia scritta che orale, e di saper creare collegamenti logici, scientificamente supportati, tra fenomeni culturali diversi”, non producendosi, perciò, l’asserito vizio di non predeterminazione dei criteri stessi;
-la mancata annotazione di osservazioni sullo scritto del ricorrente non configura di per sé violazione dei principi di trasparenza e di buon andamento, potendo la commissione maturare un giudizio complessivo sull’elaborato, indipendentemente da osservazioni su singoli punti, mentre, quanto all’attribuzione di voto numerico senza motivazione si è chiarito, con giurisprudenza assolutamente prevalente, che “il voto numerico, attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte ed orali di un concorso pubblico, esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti” atteso che “la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere al principio di economicità e proporzionalità dell'azione amministrativa di valutazione, assicura la necessaria spiegazione delle valutazioni di merito compiute dalla commissione e consente il sindacato sul potere amministrativo esercitato, specie quando la commissione ha predisposto i criteri in base ai quali procederà alla valutazione delle prove” (Cons. Stato, Sez. V, 7 settembre 2009, n. 5227);
-dalle schede in atti sulla valutazione dei titoli risulta che la commissione, nell’ambito dei limiti di punteggio stabiliti per ciascun titolo dall’art. 5 del bando (come sostituito dal bando integrativo), ha applicato a tutti i candidati frazioni decimali e centesimali di punto per i titoli diversi da quelli della “categoria A”, con effetto complessivo perciò di paritaria metodologia di valutazione;in giurisprudenza, inoltre, è stato stabilito il principio (Cons. Stato, Sez. IV, 31 marzo 2009, n. 2006) “secondo il quale…la misura del punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice di un concorso ad ogni singolo titolo costituisce tipica applicazione di discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo solo per illogicità manifesta, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento (Consiglio Stato, sez. VI, 6 giugno 2008 , n. 2732;sez. V, 5 febbraio 2007, n. 437)” mentre non risultano addotti vizi di tale natura nella valutazione dei titoli della ricorrente;
-in relazione ai dubbi di trasparenza delle operazioni di valutazione si osserva che, se è pur vero che dai relativi verbali appare una parziale coincidenza temporale della partecipazione del Prof. S alle attività concorsuali ed a quelle di altri organi dell’Amministrazione nelle date sopra indicate, non di meno il Collegio ritiene di non poter addivenire sulla scorta di questo solo dato formale all’annullamento del procedimento concorsuale, poiché nessun elemento fattuale è stato dedotto o è dato desumere dagli atti di causa per cui l’asserita irregolarità partecipativa riguarderebbe i verbali della procedura concorsuale oggetto di causa e non invece gli altri verbali (in ordine ai quali è stata dedotta la –parziale- coincidenza temporale): ciò che peraltro sarebbe stato definitivamente accertabile soltanto a conclusione di un procedimento per querela di falso che però, nella specie, non risulta essere mai stata proposto;
- la traccia assegnata per la seconda prova scritta è la seguente: “Programmazione e gestione integrata del territori, di aree archeologiche, di parchi e di musei: tutela preventiva, principi normativi e strumenti gestionali innovativi per la garanzia della fruizione ottimale”;al riguardo si osserva, da un lato, che l’analisi della “tutela preventiva” non costituisce l’unico oggetto della traccia da svolgere, che risulta ben più ampia, e, dall’altro, che l’inserimento della nozione non è tale da inficiare la scelta della traccia per palese illogicità o per estraneità del tema rispetto alle competenze da verificare;per quest’ultimo aspetto si richiama, in particolare, che sia l’art.