Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-02-17, n. 201200854

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-02-17, n. 201200854
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201200854
Data del deposito : 17 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00907/2010 REG.RIC.

N. 00854/2012REG.PROV.COLL.

N. 00907/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 907 del 2010, proposto da:
M F s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica e M F Josef, rappresentati e difesi dagli avvocati R N e I J, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Carlo Poma, 2;

contro

Provincia autonoma di Bolzano in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati R V G, A P, M C, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Bassano del Grappa, 24;
Comune di San Lorenzo di Sebato, non costituito;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00397/2008, resa tra le parti, concernente PROPOSTA DI MODIFICA D'UFFICIO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE - APPROVAZIONE DEFINITIVA


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2012 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti gli avvocati Janes e Costa.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso al Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma di Bolzano gli odierni appellanti, proprietari di immobili coinvolti nella nuova programmazione urbanistica relativa al Comune di San Lorenzo di Sebate, hanno impugnato gli atti per effetto dei quali la Provincia autonoma di Bolzano ha introdotto d’ufficio alcune modifiche al Piano urbanistico comunale, relative all’inserimento di varianti alla strada statale 49 e al nuovo collegamento con la strada statale della Val Badia, anche mediante l’inserimento di un ponte sul rio Gadera.

I) Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, rilevando che:

- l’ampia discrezionalità che caratterizza le scelte urbanistiche della pubblica amministrazione consente di esaminare le osservazioni alle modifiche di piano quali meri apporti collaborativi, la cui reiezione non postula un particolare onere motivazionale, salva la logicità, ragionevolezza e congruenza con i dati di fatto, e, nel caso che le nuove scelte di discostino da precedenti pareri contrari, ne sia offerta congrua motivazione;

- tutte le eccezioni e le osservazioni prospettate dagli interessati sono state comunque prese in considerazione dalla Provincia autonoma;

- quell’Amministrazione, con la deliberazione del 2 maggio 2006, impugnata, ha accolto le proposte avanzate dal Comune con la deliberazione della Giunta n. 1 del 24 gennaio 2006, in merito alle modifiche del piano urbanistico concernenti anche il nuovo ponte per l’accesso alla zona produttiva Aue;

- non sussiste la violazione dei diritti di partecipazione al procedimento, dei quali l’art. 17 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 esclude la sussistenza nel caso di formazione di atti amministrativi generali, piani o programmi;

- per quanto riguarda il nuovo ponte, la tutela del bosco denominato Aue, la modificazione della zona produttiva e i pareri espressi in merito dai vari organi e uffici intervenuti nel procedimento, l’obbligo di motivazione circostanziata sussiste solo con riferimento al parere della Commissione urbanistica provinciale prescritto dal combinato disposto degli artt. 20 e 21 della legge urbanistica provinciale (11 agosto 1993, n. 13), nel quale confluiscono tutti gli altri;

- l’impugnata deliberazione della giunta provinciale non si pone il contrasto con precedenti decisioni riguardanti la tutela paesaggistica, ed è congruamente motivata nella parte in cui si discosta parzialmente dal parere espresso il 16 marzo 2006 dalla Commissione urbanistica provinciale, che non era favorevole al nuovo ponte e alla strada aggiuntiva, anche se non ha replicato esplicitamente in ordine all’aspetto paesaggistico;

- il problema rappresentato dal traffico dei camion causato dagli impianti di estrazione della ghiaia siti nella zona produttiva è realmente esistente, ed è stato rappresentato anche dal Comune di San Lorenzo con la deliberazione del 24 gennaio 2006, n. 1: la necessità di realizzare il ponte corrisponde, pertanto, ad una percezione della realtà non travisata, mentre la censura che si appunta avverso l’ubicazione del ponte è inammissibile per carenza di prova circa la pretesa contraddittorietà con una precedente decisione dell’Amministrazione;

- al ricorrente F J M non può essere riconosciuta una aspettativa qualificata ad ampliare il sedime della propria azienda, che sarebbe pregiudicata dalla costruzione del nuovo ponte, poiché il semplice deposito di una richiesta all’Amministrazione non è sufficiente ad enucleare un interesse qualificato, oltre a quello generale a non vedere mutata la destinazione d’uso del proprio immobile;

- nell’ambito delle misure di pianificazione urbanistica generale non può trovare ingresso il principio di omogeneità di trattamento tra i singoli fondi;

- l’allacciamento con il ponte della strada della Val Badia con la zona produttiva Aue attraverso il nuovo ponte non può ritenersi opera di competenza comunale, poiché emerge dalla deliberazione provinciale n. 3770 del 10 ottobre 2005 e dalla precedente n. 1444 del 2 maggio 2006 che il ponte oggetto di causa fa parte del progetto complessivo per la soluzione dei problemi sopra esposti e per l’ampliamento della strada della Val Pusteria e l’allacciamento alla strada della Val Badia, progetto sempre avallato dal Comune, del quale quindi non è stata violata l’autonomia;

- le problematiche sollevate in ricorso circa l’assenza o l’erroneità nella pianificazione di accesso all’edificio di proprietà del ricorrente F J M non possono essere addotte nei confronti dei provvedimenti impugnati, che hanno natura di misure di pianificazione e non di attuazione;

- non sussiste la dedotta contraddittorietà con il piano urbanistico comunale entrato in vigore nel 2001, posto che la modifica è avvenuta ad opera della Provincia autonoma, e che non è immotivata la decisione di creare un allacciamento in occasione dell’ampliamento della strada della Val Badia per alleviare il traffico dovuto alla zona produttiva;

- secondo l’art. 21, comma 4 della legge urbanistica provinciale, nel caso di modifica d’ufficio del piano urbanistico comunale trovano applicazione le disposizioni dell’art. 7, commi 1, 2 e 3 della medesima legge, le quali escludono l’obbligo di una comunicazione diretta e individuale.

II) La sentenza merita conferma in ogni suo punto, poiché resiste alle censure svolte con l’appello, sostanzialmente ripetitive di quelle avanzate in primo grado.

III) Giova premettere alcuni consolidati principi generali, che il Collegio condivide, alla stregua dei quali deve essere condotto l’esame dei motivi d’appello:

le scelte di ordine urbanistico sono riservate alla discrezionalità dell'amministrazione, cui compete il coordinamento di quelle esigenze che nella concreta realtà si presentano in modo articolato, con la conseguenza che nell'adozione di un atto di programmazione territoriale avente rilevanza generale l'amministrazione stessa non è tenuta a dare specifica motivazione delle singole scelte operate, che trovano giustificazione nei criteri generali di impostazione del piano, a meno che sulla precedente disciplina urbanistica siano state fondate specifiche aspettative, come quelle derivanti da un piano di lottizzazione approvato, da un giudicato di annullamento di un diniego di concessione edilizia o dalla reiterazione di un vincolo scaduto (per tutte, Cons. Stato, IV, 4 maggio 2010, n. 2545);

le indicazioni del piano che incidono su aree determinate e le assoggettano a vincoli preordinati all’esproprio devono essere sottoposte al particolare regime partecipativo delineato dalla normativa vigente nello specifico settore della programmazione urbanistica, e non alle norme stabilite per la generalità dei procedimenti amministrativi (in particolare, dalla legge regionale del Trentino Alto Adige 31 luglio 1993, n. 13 e dalla legge provinciale di Bolzano 22 ottobre 1993, n. 17);

le osservazioni presentate dagli interessati in merito alle varianti di piano assumono valore di apporto collaborativo, il cui rigetto non richiede una particolare motivazione, essendo sufficiente che esse siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano;

in sede di previsioni di zona di piano regolatore, la valutazione dell'idoneità delle aree a soddisfare, con riferimento alle possibili destinazioni, specifici interessi urbanistici, rientra nei limiti dell'esercizio del potere discrezionale, rispetto al quale, a meno che non siano riscontrabili errori di fatto o abnormi illogicità, non è configurabile neppure il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento basato sulla comparazione con la destinazione impressa agli immobili adiacenti.

IV) Alla luce di tali premesse, tutti i motivi avanzati con l’appello vanno respinti.

1) E’ innanzitutto inammissibile, prima ancora che infondata, la lamentata omessa considerazione delle osservazioni presentate dalle associazioni di categoria che tutelano le proprietà boschive e le proprietà agricole, alle quali solo appartiene la legittimazione a reagire in giudizio avverso il mancato accoglimento delle medesime. Il motivo è anche infondato, poiché, come ha osservato il primo giudice, la documentazione versata in atti e la stessa deliberazione della giunta provinciale del 2 maggio 2006, oggetto del ricorso, dimostrano che l'apporto critico e collaborativo degli interessati è stato tenuto presente, in comparazione con gli interessi pubblici coinvolti (in particolare, con quello rappresentato dal Comune di San Lorenzo nella deliberazione n. 1 del 24 gennaio 2006, relativo alla viabilità nel territorio di competenza).

Neppure merita condivisione il lamentato accorpamento tra due decisioni pianificatorie ontologicamente diverse, l’una relativa alla circonvallazione della Val Badia e l’altra al nuovo ponte sul rio Gadera: la parcellizzazione pretesa dai ricorrenti avrebbe l’evidente effetto di svuotare di senso la riconduzione della programmazione urbanistica alla competenza della Provincia, come dispone legge urbanistica regionale 11 agosto 1997, n. 13;
inoltre, la considerazione della nuova viabilità nel suo complesso, contenuta nella variante approvata con i provvedimenti impugnati, non può non considerare anche il nuovo ponte, che ne costituisce parte importante.

2) Quanto alla lamentata contraddittorietà tra l’approvazione del piano e il parere dell’Ispettorato forestale di Brunico del 21 novembre 2005 e quello reso il 15 marzo 2006 dall’Ufficio ecologia del paesaggio, va evidenziato che tali atti, che la Provincia ha acquisito quali apporti istruttori nel corso del procedimento, non assumono valore esterno, con la conseguenza che non è ipotizzabile un vizio di contraddittorietà con la determinazione finale (tale vizio non è rilevabile neppure all’interno della medesima deliberazione n. 1444 del 2006, posto che, come sottolinea la sentenza impugnata, il testo indica che le eccezioni sono state esaminate).

Con riguardo al parere, obbligatorio ai sensi degli artt. 20 e 21 della citata legge provinciale n. 13 del 1997, espresso dalla Commissione urbanistica provinciale nella seduta del 16 marzo 2006 in senso negativo alla realizzazione del ponte e della viabilità in progetto a causa della riduzione del bosco Aue, la motivazione addotta dalla Provincia per confermare la propria valutazione positiva va considerata sufficiente poiché, anche se non argomentata sulle esigenze evidenziate dalla Commissione o su altri profili anche attinenti alla tutela del paesaggio, ha comunque considerato la necessità del ponte in ragione all’interesse connesso alla riduzione del traffico, rappresentato dal Comune di San Lorenzo con la deliberazione consiliare del 24 gennaio 2006, e a quello relativo alla realizzazione dell’allacciamento diretto con la strada della Val Badia;
e il giudizio di merito inerente alla graduazione degli interessi pubblici sfugge all’esame del giudice, posto che non appare né illogico né altrimenti viziato sotto profili apprezzabili in questa sede.

L’ulteriore profilo di doglianza, relativo all’omessa valutazione del pericolo idraulico rappresentato da una precedente determinazione del 1996, è inammissibile, in quanto non deduce specifiche censure nei confronti della sentenza impugnata, che ha rilevato la mancanza di prova di quanto asserito, e la conseguenza inammissibilità del motivo.

3) Gli appellanti poi si dolgono della disparità di trattamento riservata alle aree di loro proprietà rispetto ad altre situate nella zona considerata, in relazione alle diverse possibilità di espansione aziendale (per la quale essi avevano presentato domanda nel 2006) a seconda della incidenza del nuovo tracciato viario. La mancanza di aspettative qualificate e consolidate in capo agli interessati e il principio sopra ricordato sub d), relativo alla inconfigurabilità della disparità di trattamento nel campo della programmazione urbanistica convincono della infondatezza della censura.

4) La Provincia autonoma ha inserito la variante contestata, comprendente anche la realizzazione del ponte per la realizzazione dell’allacciamento diretto con la strada della Val Badia, fin dall’inizio del procedimento d’ufficio di cui all’art. 21 della legge provinciale n. 13 del 1997: l’introduzione della variante, d’altra parte, contrariamente a quanto pretendono gli appellanti, rientra nelle competenze della Provincia, alla quale spetta, ai sensi del precedente art. 20, introdurre modifiche d’ufficio per assicurare “la razionale e coordinata sistemazione dei servizi, delle opere e degli impianti di interesse statale, provinciale e comprensoriale”. Anche il motivo esaminato è quindi infondato.

5) Il raccordo con gli edifici esistenti in zona, del quale i ricorrente lamentano la mancata considerazione nei provvedimenti impugnati, rappresenta, come ha evidenziato la sentenza in esame, un aspetto che esula da quelli propri della pianificazione urbanistica impugnata, demandato quindi alla fase attuativa ed esecutiva del piano generale;
la sistemazione decisa con i provvedimenti oggetto del ricorso di primo grado, inoltre, non può essere considerata contraddittoria con la precedente programmazione urbanistica comunale, approvata nel 2001, posto che nessun onere di particolare motivazione grava sull’Amministrazione in ordine alla modificazione dello strumento urbanistico, che ben può essere modificato in relazione alle mutate esigenze o a una diversa graduazione e/o valutazione dell’interesse pubblico.

V) Gli altri profili dedotti con l’appello sono ripetitivi di quelli esaminati, e comunque infondati alla luce dei principi che si sono premessi.

L’appello è, conclusivamente, infondato e va respinto.

Le spese, come di regola, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.




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