Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 2012-01-27, n. 201200368
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Testo completo
N. 00368/2012REG.PROV.COLL.
N. 09921/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 9921 del 2011, proposto da:
SS AI, rappresentato e difeso dagli avv. Lucio Sagliocco, Giuseppe Menale, con domicilio eletto presso LA RO in Roma, via Renato Fucini, 63;
contro
Questura di Caserta, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE V, 8 settembre 2011, n. 04435/2011, resa tra le parti, avente ad oggetto il provvedimento del querstore di Caserta del 23 maggio 2011, recante INIBIZIONE DI FAR RITORNO NEL COMUNE DI SAN MARCELLINO PER UN PERIODO DI TRE ANNI
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Caserta e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2012 il Cons. Alessandro Botto e uditi per le parti appellate l’avvocato dello Stato Urbani Neri;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
FATTO
Con ricorso notificato il 17 novembre 2011 AS AI ha proposto appello avverso la sentenza del Tar Campania, Napoli, V, 8 settembre 2011 n. 4435/11, con la quale è stato respinto il ricorso presentato avverso il provvedimento del questore di Caserta del 23 maggio 2011, con cui è stato inibito al ricorrente di fare ritorno nel Comune di San Marcellino per un periodo di tre anni.
Afferma il ricorrente che la sentenza impugnata merita di essere riformata per i seguenti motivi:
1. violazione e falsa applicazione degli artt. 3 l. n. 241/1990, 1 e 2 l. n. 1423/1956, come modificati dagli artt. 2 e 3 della legge n. 327/1988; eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti di fatto e di diritto, difetto d’istruttoria, motivazione insufficiente, illogicità, ingiustizia manifesta: per fare applicazione dell’ordine di