Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-10-27, n. 202309294

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-10-27, n. 202309294
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202309294
Data del deposito : 27 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/10/2023

N. 09294/2023REG.PROV.COLL.

N. 09453/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9453 del 2021, proposto dal signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati C P P e M G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma e/o l’annullamento

della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sez. IV, n.-OMISSIS- pubblicata il 6 maggio 2021, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2023 il consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto;
nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il signor -OMISSIS- già appuntato scelto q.s. dell’Arma dei Carabinieri, impugna la sentenza in epigrafe, con la quale il T.a.r. per la Lombardia ha respinto il ricorso dal medesimo proposto avverso il provvedimento n. M_D GMIL REG2021 0025066 del 20 gennaio 2021 del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare, con cui ne è stata disposta la cessazione del servizio per scarso rendimento ai sensi degli artt. 923 e 932 del codice dell’ordinamento militare, di cui al d.lgs. n. 66/2010.

2. L’appellante si affida, in sintesi, ai seguenti motivi:

I. “ Erroneità della sentenza appellata per travisamento dei fatti e documenti di causa in relazione alla sentenza di condanna per emissione di assegni senza provvista ”: il primo giudice avrebbe errato nell’indicare come emessa nel 2018, anziché nel 1998, una sentenza della allora Pretura circondariale di Milano, con la quale l’interessato era stato condannato alla multa di lire 600.000,00 ed al pagamento delle spese processuali per aver emesso due assegni “ a vuoto ” per l’importo complessivo di lire 2.200.000,00, fattispecie, peraltro, successivamente depenalizzata;
il medesimo errore, che avrebbe asseritamente “ determinato e rafforzato la giustificazione della cessazione dell’odierno appellante dal servizio ” e come tale sarebbe “ cruciale ”, figurerebbe, altresì, nel verbale n. 1/12 CC in data 17 dicembre 2020 della Commissione di valutazione e avanzamento dell’Arma dei Carabinieri e non avrebbe in realtà alcuna attinenza con le contestazioni dell’Amministrazione, che riguarderebbero periodi successivi allorquando, peraltro, il militare aveva conseguito positive valutazioni caratteristiche;

II. “ erroneità della sentenza in relazione al primo motivo di ricorso di primo grado – assenza di presupposti legittimi per la cessazione dal servizio. Sproporzionalità ed irragionevolezza del provvedimento impugnato. Violazione di legge (artt. 923, c. 1, lett. d), e 932 d.lgs. 66/2010) – eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza e incongruità manifeste, nonché eccesso di potere per erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, assenza e/o carenza dei presupposti, carenza di motivazione. Eccesso di potere per violazione delle disposizioni interne relative alla redazione della documentazione caratteristica – violazione art. 97 Costituzione ”: il giudice di prime cure non avrebbe considerato l’asserita sproporzione ed irragionevolezza del provvedimento avversato, giunto dopo 33 anni di servizio;
l’Amministrazione avrebbe dovuto quantomeno sottoporre l’appellante ad un più ampio ed approfondito periodo di valutazione dopo gli ammonimenti previsto dall’art. 932 c.o.m., come a tal fine richiamato dalla circolare M_D GMIL REG2016 0661262 in data 14 novembre 2016 della Direzione generale per il personale militare;
le stesse sanzioni disciplinari di corpo inflitte nei suoi confronti riguarderebbero fatti asseritamente di lieve entità;
inoltre “ l’Amministrazione, in ragione di tali negative valutazioni, seguite da ammonimenti [d]ai quali, potenzialmente, poteva altresì derivare la dispensa dal servizio permanente, per meglio valutare il rendimento dello stesso e quindi la sua meritevolezza a permanere nel Corpo di appartenenza, avrebbe quantomeno dovuto trasferire altrove il sig. -OMISSIS- ”;
detto trasferimento, secondo la tesi di parte appellante, avrebbe dovuto essere disposto d’autorità, così da consentire all’interessato di migliorare il proprio rendimento e di non incorrere nel provvedimento in parola, non essendo peraltro asseritamente “ possibile dire con chiarezza e certezza se la valutazione negativa circa il suo rendimento – e che ha portato alla grave conseguenza della cessazione dal servizio per scarso rendimento – sia veritiera, riferibile alla sua persona ovvero a fattori esterni (colleghi, superiori, ambiente lavorativo, ecc.) ”.

In conclusione l’appellante evidenzia di aver avanzato già in primo grado una richiesta istruttoria volta ad acquisire tutta la documentazione utilizzata nel procedimento in questione dall’Amministrazione, la quale non avrebbe mai riscontrato due istanze di accesso agli atti;
detta istanza istruttoria è stata sostanzialmente ribadita con separata comunicazione del difensore dell’appellante in data 16 novembre 2021.

3. Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio con atto di stile.

4. All’udienza pubblica del 24 ottobre 2023 la causa è stata ritualmente chiamata e trattenuta in decisione.

DIRITTO

5. Con riferimento, in primo luogo, all’istanza istruttoria – peraltro formulata in forma estremamente generica – dell’appellante il Collegio ritiene che la documentazione agli atti del fascicolo sia completa e comunque idonea a pervenire alla decisione della controversia.

Deve, peraltro, rilevarsi che, laddove lo avesse ritenuto, l’interessato avrebbe ben potuto avvalersi delle forme previste dall’ordinamento in ordine alla mancata concessione dell’accesso agli atti, che secondo quanto esposto nell’atto di appello era stato a suo tempo reiteratamente richiesto all’Amministrazione senza esito.

6. Ciò posto, l’appello è infondato.

7. Con riferimento al primo motivo non è revocabile in dubbio che il primo giudice abbia erroneamente indicato come emessa nel 2018 la pronuncia penale a carico dell’odierna appellante in realtà risalente al 1998, ma con ogni evidenza si tratta di un mero errore materiale, presumibilmente indotto dall’erroneo riferimento in tal senso contenuto nella citata relazione della Commissione di valutazione e avanzamento dell’Arma dei Carabinieri ma che – è da ritenere – anche in quella sede costituiva un elemento di mero completamento descrittivo della personalità del militare, la cui dispensa dal servizio, come emerge chiaramente dal fascicolo processuale e dalla stessa relazione appena richiamata, è stata disposta dall’Amministrazione per “ scarso rendimento ” in servizio e non già quale conseguenza – neanche indiretta – di tale risalente sentenza.

Non può, infatti, sottacersi che il primo giudice richiama diversi elementi specifici a supporto delle proprie determinazioni in ordine alla correttezza dell’istruttoria e delle motivazioni del provvedimento impugnato, ed in particolare il trasferimento del militare dall’Aliquota Radiomobile alla Stazione di -OMISSIS- disposto nel 2017, la proposta di dispensa dal servizio formulata dal Comandante della Compagnia di -OMISSIS-, i ripetuti ammonimenti rivolti al militare “ rimasti sostanzialmente lettera morta ”, rilevando correttamente come il provvedimento dell’Amministrazione non sia censurabile in assenza di evidenti errori o di manifesta illogicità, circostanze con ogni evidenza non ravvisabili nel caso di specie.

A ciò va aggiunto che dalla documentazione agli atti emerge con chiarezza che l’intera scala gerarchica dell’odierno appellante si è univocamente espressa nel giudicare negativamente il rendimento in servizio del militare, ciò che appare testimoniato dalle relazioni in tal senso prodotte – oltre che, come detto, dal Comandante di Compagnia – sia dal Comandante provinciale di -OMISSIS- in data 27 agosto 2020, sia dal Comandante della Legione Carabinieri “Lombardia” in data 11 settembre 2020, in atti, nelle quali, per inciso, non compare riferimento alcuno alla vicenda penale innanzi richiamata.

Deve, quindi, ritenersi che il richiamato errore materiale relativo alla data della sentenza non abbia inciso – e men che meno in maniera determinante, come pretenderebbe l’appellante – sulle conclusioni reiettive cui è pervenuto il primo giudice.

8. Venendo al secondo motivo, non può non osservarsi, in primo luogo, che secondo le emergenze agli atti il militare è stato ripetutamente oggetto di formali ammonimenti e che l’Amministrazione lo aveva anche trasferito nell’aprile 2017 dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia di -OMISSIS- alla Stazione di -OMISSIS- ma anche tale manovra d’impiego, che avrebbe potuto astrattamente concedergli la possibilità di migliorare il suo rendimento, si è rivelata “ infruttuosa ”, come emerge dal citato verbale n. 1/12/CC della Commissione di valutazione e avanzamento, innanzi richiamato.

Deve, inoltre, rilevarsi che, secondo quanto emerge nel medesimo contesto, le valutazioni negative del rendimento del militare che hanno condotto all’attribuzione delle qualifiche di “ inferiore alla media ” e di “ insufficiente ” sono state redatte, nei rispettivi periodi, da compilatori e revisori diversi a fronte del servizio prestato in due distinti reparti di impiego.

Non appare, quindi, in alcun modo condivisibile l’affermazione di parte appellante secondo cui non sarebbe possibile stabilire se dette valutazioni siano veritiere e se derivino dal comportamento dell’interessato o da fattori esogeni.

Né può, invero, ragionevolmente sostenersi che l’Amministrazione avrebbe avuto l’onere di disporre un (ulteriore) trasferimento d’autorità, e ciò sia perché lo scarso rendimento di per sé solo non integrerebbe motivazione idonea per un provvedimento di impiego, sia in ragione del fatto che lo stesso interessato, ove lo avesse ritenuto, avrebbe ben potuto presentare, ove lo avesse ritenuto, motivata domanda, per l’appunto, di trasferimento.

9. Alla luce di tali considerazioni l’appello è infondato e come tale deve essere respinto.

10. In considerazione della limitata attività defensionale dell’Amministrazione intimata sussistono valide ragioni per disporre la compensazione delle spese.

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