Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-05-03, n. 202203443

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-05-03, n. 202203443
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202203443
Data del deposito : 3 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/05/2022

N. 03443/2022REG.PROV.COLL.

N. 00712/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 712 del 2022, proposto da proposto da -O-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S S e dall’Avvocato M P, con domicilio eletto presso l’ufficio di rappresentanza della Regione Sardegna in Roma, via Lucullo, n. 24;
- la Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza della Regione Autonoma Sardegna, non costituita in giudizio;

nei confronti

--O-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Gioacchino Belli, 60;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) -O- del -O- (R.G. -O-) resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna e della controinterssata -O-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2022 il Cons. Antonio Massimo Marra.

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il bando -O-, la Centrale di committenza della Regione Autonoma della Sardegna – di qui in avanti, per brevità, la Regione – ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione a basso impatto ambientale e altri servizi, ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, rivolto alle Aziende sanitarie e ospedaliere della stessa Regione.

1.1. La gara, del valore complessivo di -O-, ha previsto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, riservando 70 punti all’offerta tecnica e 30 al prezzo ai sensi dell’art. 24 del disciplinare.

1.2. La procedura è stata suddivisa in sette lotti, individuati secondo un criterio di funzionalità geografica.

1.3. I sette lotti rispondono alle esigenze di dodici enti sanitari:

1) A.S.L. di Sassari;

2) A.S.L. di Olbia;

3) A.S.L. di Nuoro;

4) A.S.L. di Lanusei;

5) A.S.L. di Oristano;

6) A.S.L. di Sanluri;

7) A.S.L. di Carbonia;

8.) A.S.L. di Cagliari;

9) A.O. G. Brotzu;

10) A.O.U. di Cagliari;

11) A.O.U. di Sassari;

12) AREUS;

secondo la seguente distribuzione:

- lotto n. 1: A.S.L. di Olbia e Sassari: -O-;

- lotto n. 2: AS.L. di Nuoro, A.S.L. di Lanusei e AREUS: -O-;

- lotto n. 3: A.S.L. di Oristano e A.S.L. di Sanluri: -O-;

- lotto n. 4: A.S.L. di Cagliari e A.S.L. di Carbonia: -O-;

- lotto n. 5: A.O. Brotzu: -O-;

- lotto n. 6: A.O.U. di Cagliari: -O-;

- lotto n. 7: A.O.U. di Sassari: -O-.

1.4. La stazione appaltante ha previsto, nell’art. 5 del disciplinare, un limite di aggiudicazione di tre lotti per concorrente.

1.5. All’esito della gara, gli aggiudicatari di ciascun lotto hanno sottoscritto una convenzione che, per un periodo di 24 mesi, ha consentito alle Amministrazioni sanitarie richiedenti di attivare successivi ordinativi di fornitura, di durata quadriennale, per soddisfare il relativo fabbisogno di servizi di pulizia e sanificazione.

1.6. Alla gara hanno partecipato -O-, alcuni presentando offerta solo per alcuni lotti, altri per tutti, come l’odierna appellante, -O- (di qui in avanti, per brevità, -O-).

1.7. Con la determinazione -O-, la Centrale di Committenza regionale – di qui in avanti anche solo la Centrale – ha nominato la Commissione giudicatrice (unica per tutti i lotti) per la valutazione delle offerte, composta da tre commissari, scelti a seguito di una selezione operata su un più ampio gruppo di professionisti, comunicati tutti dalle Aziende Sanitarie destinatarie del servizio, a mezzo di «una nota nella quale sono stati segnalati uno o più nominativi di professionisti esperti nel settore oggetto della gara».

2. -O-, nel presente giudizio, come meglio si dirà, ha esposto che:

- nella prima seduta di valutazione delle offerte tecniche i commissari hanno deciso di procedere, nell’attribuire i punteggi alle offerte, dapprima valutando i sub-criteri di natura quantitativa e tabellare, e solo dopo i restanti sub-criteri di natura discrezionale;

- alla valutazione delle offerte pervenute nel solo lotto n. 1 la Commissione ha dedicato -O-, per un totale di ventisei ore;

- alla valutazione delle offerte pervenute nel lotto n. 2, la Commissione ha dedicato la seduta -O-, durata tre ore;

- alla valutazione di tutte le offerte di tutti i restanti cinque lotti la Commissione ha dedicato la sola seduta -O- di due ore e trenta minuti.

3. Infine, concluse da parte della commissione le operazioni di valutazione e aperte le offerte economiche, la stazione appaltante, dopo aver svolto la verifica sulla congruità delle offerte risultate anomale, ha proceduto ad aggiudicare definitivamente la gara ai seguenti tre concorrenti:

- -O- – di qui in avanti, per brevità, -O- – aggiudicatario dei lotti nn. -O-;

- -O- – di qui in avanti, per brevità, -O- – aggiudicatario dei lotti n.n. -O-;

- -O- -O-.

4. Avverso questi atti di aggiudicazione, e tutti quelli di gara connessi e consequenziali, è insorta avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna l’odierna appellante, deducendo le seguenti censure: 1) la violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), f) ed f-bis) del d.lgs. n. 50/2016, nonché degli artt.

8.1 e 19, parte III del disciplinare di gara, violazione dei principi di buona fede e correttezza;
2) la violazione degli artt. 77, 78 e 216 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dell’art. 84 del d.lgs. n. 163/2006, violazione dell’art. 26 del disciplinare di gara, violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e concorrenza;
3) la violazione degli artt. 77, 78 e 216 del d.lgs. n. 50/2016, dell’art. 84 del d.lgs. n. 163/2006, nonché dell’art. 3 della legge n. 241/1990, violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del disciplinare di gara, violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento e concorrenza: 4) la violazione dell’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 84 del d.lgs. n. 50/2016, nonché dell’art. 97 della Costituzione;
5) la violazione dell’art. 95 d.lgs. n. 50/2016, nonché dei principi di trasparenza, par condicio competitorum e buona amministrazione, eccesso di potere per illogicità manifesta e carenza di motivazione;
6) la violazione e falsa applicazione delle regole di valutazione dell’offerta tecnica, violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione.

4.1. -O- ha concluso per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.

4.2. Si sono costituite la Regione, e la controinterssata e -O-, chiedendo il rigetto del ricorso.

4.3. Il Tribunale, con la sentenza n. -O- -O-, ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente a rifondere le spese di lite nei confronti delle controparti costituite.

5. Avverso tale sentenza ha proposto appello -O-, articolando sette motivi di censura che di seguito saranno esaminati, e ne ha chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con il conseguente annullamento degli atti impugnati.

5.1. Si sono costituite la Regione, l’Azienda e le controinteressate -O- e -O-, chiedendo il rigetto del ricorso.

5.3. Nell’udienza pubblica del 12 aprile 2022, il Collegio, sulle conclusioni rassegnate dalle parti a verbale, ha trattenuto la causa in decisione.

DIRITTO

6. L’appello è infondato.

7. Anzitutto il Collegio può prescindere dall’esame delle eccezioni d’inammissibilità dell’appello sollevate dalle controinteressate, essendo il ricorso infondato nel merito.

Con il primo motivo e l’ottavo motivo di appello, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, -O- sostiene che -O- doveva essere esclusa dalla gara e dalla graduatoria finale per la violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), e c - ter ) del d.lgs. n. 50/2016, nonché degli artt.

8.1 e 19 del disciplinare di gara, ritenuto illegittimo dalla appellante in ragione - tra l’altro - della scoperta postuma di indagini penali da parte di alcune Procure per reati contro la Pubblica Amministrazione a carico dei suoi -O-.

7.1 L’odierna appellante ha censurato, in particolare, l’omessa dichiarazione, da parte della società -O- – risultata, come detto, seconda in graduatoria in tutti i lotti, nonché aggiudicataria dei lotti -O- - per aver omesso di dichiarare, in sede di partecipazione alla gara, di essere destinataria di un provvedimento sanzionatorio antitrust, nonché di essere stata coinvolta in vicende penali astrattamente integranti la fattispecie dell'illecito professionale.

Nello specifico tali vicende hanno riguardato: i.) un provvedimento sanzionatorio comminato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, -O-, assunto all’esito del procedimento -O-;
ii.) alcune vicende penali riguardanti -O- della società, ossia alcuni procedimenti pendenti innanzi alle Procure -O-, che restituiscono un quadro complessivo di inaffidabilità morale e professionale della medesima.

8. Il Seggio di gara ha escluso di dover annullare l’aggiudicazione in favore di -O-, disattendendo l’istanza della ricorrente, in quanto: a) riguardo al provvedimento sanzionatorio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato la società controinteressata ha tempestivamente comunicato alla stazione appaltante l’esistenza della sanzione comminatale e di essere in procinto di impugnarla in sede giurisdizionale”;
b) in ossequio alle linee guida Anac (par. 2.1.2.1) ha, sulla scorta di apposita valutazione, ritenuto inidoneo il comportamento della -O- ad alterare illecitamente la par condicio tra i partecipanti alla gara;
c) la società -O- ha informato, dell’esistenza della sanzione la S.A. e, quest’ultima, ha valutato la vicenda, ritenendo rilevante, oltre all’assenza del carattere della definitività della sanzione, le misure rimediali ( self cleaning ) adottate con riferimento all’illecito antitrust.

8.1. Analogamente, quanto alle vicende penali di -O-, la S.A. ha ritenuto che esse non potevano configurare la fattispecie ex art. 80, co 5 del d.lgs. n. 50/2016, automaticamente escludente, in assenza di decisione passata in giudicato, tanto più là dove – come nella specie - ha costituito oggetto di valutazione da parte della Centrale di committenza. Le vicende penali “pur se riferite a fatti gravi”, non avrebbero potuto costituire, comunque, mezzo di prova adeguato a fondare un giudizio d’inaffidabilità dell’aggiudicatario, in presenza della dichiarazione informativa da parte della società e, in ogni caso, l’esame dell’ integrità del concorrente è stata, nella specie, eseguita mediante una valutazione dei fatti contestualizzati nel tempo, il cui esito incontra gli inevitabili limiti del sindacato di legittimità rispetto alle valutazioni di carattere tecnico discrezionale.

Del resto il giudizio di affidabilità dell’operatore economico è espressione di amplia discrezionalità, e nella specie è stato svolto un giudizio tenendo conto della situazione esistente al momento dell'adozione degli atti impugnati di complessiva non incidenza sull’integrità ed affidabilità della -O- degli episodi a carico degli -O- della società stessa.

In estrema sintesi, il seggio di gara ha ritenuto che le vicende penali a carico dei -O- di -O- non rappresentassero idoneo mezzo di prova, tale da fondare il giudizio di sopravvenuta carenza di affidabilità dell’aggiudicatario, non solo perché in fase ancora procedimentale, ma soprattutto in quanto la società aveva dato comunicazione alla S.A. delle vicende in contestazione.

9. Detto ordine di idee è condiviso dal Collegio.

9.1. La costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha posto in risalto come l’apprezzamento circa l’affidabilità del singolo operatore economico nell’ambito delle gare pubbliche sia rimessa – al di fuori dei casi di esclusione automatica previsti dalla legge – alla valutazione discrezionale dell’amministrazione ( ex multis , cfr. -O-), principio che vale anche in relazione alla fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-ter), d.lgs. n. 50 del 2016, qui in rilievo, per la quale è chiaramente rimessa dalla legge alla stazione appaltante – tra l’altro – una valutazione di «gravità», e dunque di attitudine escludente del fatto rilevato (cfr. Cons. Stato, -O-)

A tale proposito, s’è chiarito, anche – con riguardo in particolare ai pregiudizi di natura penale – che l’indagine della stazione appaltante si incentra su un apprezzamento autonomo dei fatti (cfr. Cons. Stato, -O-), tenuto conto del contesto temporale.

Dal che si desume, in termini generali, da un lato che non occorre certamente un giudicato sulla vicenda addebitata al concorrente per poterne trarre ragioni d’inaffidabilità o non integrità giustificanti la sua esclusione;
dall’altro – al contempo – che l’amministrazione è investita d’un autonomo e distinto apprezzamento in funzione dell’adozione dei provvedimenti d’ammissione ed esclusione dalla gara (cfr., oggi, l’art. 80, comma 10-bis, ultimo periodo, d.lgs. n. 50 del 2016)” (Cons. Stato, -O-, cit.).

Quanto suesposto ben vale, con i dovuti adattamenti e declinazioni, per le ipotesi di risoluzione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-ter), d.lgs. n. 50 del 2016, per le quali – come è evidente dal tenore della disposizione – occorre un apprezzamento diretto dalla stazione appaltante sul piano della gravità, oltreché della collocazione temporale del fatto.

10. Tanto premesso, la controinterssata, contrariamente a quanto sostiene -O-, non ha omesso di dichiarare le viste vicende avvenute nel corso della procedura attinenti lo svolgimento della propria attività professionale al fine di consentire alla stazione appaltante di valutare l’eventuale incidenza delle stesse sulla propria affidabilità, ancorché si trattasse di vicende all'epoca appena iniziate e coperte dal segreto istruttorio. Ciò non è senza rilevanza ai fini della valutazione da parte della stazione appaltante, che non avendo la necessaria conoscenza delle vicende oggetto di indagine e in virtù della presunzione di innocenza, non avrebbe potuto certamente esprimere un compiuto ed approfondito giudizio di inaffidabilità.

10.1 Ciò che rileva nel caso all’esame è, in conclusione, che la controinterssata ha comunicato tempestivamente le vicende rilevanti, ai fini di poter mettere in condizione la S.A. di valutare l’eventuale incidenza dei fatti sulla reale affidabilità di -O-.

10.2. Ed invero, quanto al provvedimento sanzionatorio, esso dalla documentazione versata dalla difesa regionale risulta essere stato pubblicato sul sito dell’AGCM -O- in epoca successiva alla data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte;
laddove, la stessa controinterssata, nel corso dello svolgimento della procedura di gara, ha comunicato non solo di essere stata destinataria del visto atto sanzionatorio, ma di essere intenzionata a gravarlo davanti all’autorità competente.

11 Analogamente, con nota -O-, -O- ha ancora informato la stazione appaltante della notifica dell’ordinanza del Tribunale -O-, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, emessa a seguito della richiesta avanzata ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 comma 2 D. Lgs. 231/2001;
trasmettendo contestualmente una nuova dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del codice dei contratti, con la quale, anche qui, ha reso noto di aver impugnato il provvedimento sanzionatorio sopra richiamato e di aver posto in essere le misure di rimediali in applicazione dell’art. 80, comma 7 del D.Lgs 50/2016.

11.1. Facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie, e delle notizie conosciute all’epoca dei fatti, può dirsi che la -O-, pertanto, non ha omesso di dichiarare alla S.A le vicende avvenute nel corso della procedura “ attinenti lo svolgimento della propria attività professionale ” al fine di consentire alla stessa stazione appaltante di valutare l’eventuale incidenza delle stesse sulla reale affidabilità dell’operatore economico.

La censura deve essere quindi respinta

12. Con il secondo, terzo e quarto motivo di appello, strettamente connessi, -O- contesta la sentenza impugnata per avere respinto le censure con cui si sosteneva che la nomina del Presidente e della Commissione giudicatrice sarebbe avvenuta con modalità in contrasto con le regole di trasparenza (art. 84 d.lgs. 163/2006), in quanto si tratterebbe di soggetto non appartenente ai ruoli della stazione appaltante.

12.1. Dopo aver ricordato che, sino a quando non entrerà in funzione l’Albo dei Commissari gestito dall’ANAC, l’art. 216, comma 12, del d. lgs. n. 50 del 2016 ha transitoriamente previsto che “ la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della Stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza e trasparenza previamente individuate da ciascuna Stazione Appaltante ”, l’appellante ha sostenuto che, nella specie, non risulta che la Centrale abbia adottato nessun regolamento ai sensi dell’art. 216 per l’individuazione dei commissari esterni, né risulta dal provvedimento di nomina della Commissione che la stazione appaltante abbia seguito alcun criterio di selezione.

13. Anche questo motivo è stato ritenuto infondato.

13.1.Ad avviso del primo giudice, l’operato della Commissione non può ritenersi, infatti, illegittimo a causa della mancata formalizzazione delle regole di scelta dei commissari di gara, poiché occorre la dimostrazione in concreto della carenza delle condizioni di trasparenza e competenza nella scelta dei commissari, sicché le condizioni richieste dal legislatore sono soddisfatte quando la nomina del seggio di gara sia stata fatta con procedura trasparente, sia supportata dalla presentazione di curricula idonei in termini di competenze e vi sia la presentazione delle dichiarazioni sostitutive dei commissari attestanti l’insussistenza di eventuali cause di incompatibilità rispetto all’incarico ricevuto (-O-).

13.2. Ciò premesso, dalla documentazione versata in atti dalla difesa regionale (nota -O-), si legge: « Come noto la Centrale di Committenza regionale ha in fase di espletamento la procedura di gara per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione a basso impatto ambientale, ai sensi del DM 18 ottobre 2016, rivolto alle Aziende sanitaria e ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna. Al fine di poter procedere con la valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dalle imprese partecipanti, si chiede di fornire uno o più nominativi di professionisti esperti nel settore merceologico oggetto di gara ovvero di figure professionali competenti in materia di appalti che potranno far parte della Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del codice dei contratti pubblici e ss.mm .ii ».

13.3. Nella determinazione -O- (nomina della Commissione giudicatrice) si dà atto: a) che fino al 31 dicembre 2020 non trova applicazione l’art. 77, comma 3, del d. lgs. n. 50 del 2016, relativamente all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 78, fermo restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
b) che è stato ritenuto necessario provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice, composta da tre componenti, da individuarsi tra i dirigenti e i funzionari in servizio presso le aziende sanitarie della Regione Sardegna e in possesso di professionalità adeguate ai fini della valutazione dell’offerta tecnica;
c) della nota prot. -O-, con la quale si chiedeva alle Aziende sanitarie e ospedaliere del territorio regionale di fornire uno o più nominativi di professionisti esperti nel settore merceologico oggetto di gara ovvero di figure professionali competenti in materia di appalti, per la costituzione della Commissione giudicatrice;
d) del fatto che in riscontro alla suddetta richiesta le Aziende interpellate hanno fatto pervenire una nota nella quale sono stati segnalati uno o più nominativi di professionisti esperti nel settore oggetto della gara ovvero di figure professionali competenti in materia di appalti, tra i quali sono stati individuati tre nominativi per la costituzione della Commissione giudicatrice:

- per l’ATS -O-;

- per l’A.O.U. di Sassari -O-;

- per l’Azienda Ospedaliera Brotzu -O-;

e) del fatto che la Commissione così composta sarebbe stata costituita da componenti portatori di diverse esperienze professionali, sia di natura gestionale ed amministrativa sia di natura tecnica, rispondenti, in un rapporto di complementarietà, alle esigenze valutative imposte dall’oggetto della gara d’appalto.

13.4. La citata determinazione, secondo il primo giudice, soddisfa pienamente l’onere posto in capo alla stazione appaltante, che è quello di scegliere i componenti della Commissione con procedura trasparente e secondo criteri di competenza.

13.5. L’Amministrazione ha, infatti, proceduto - secondo la sentenza impugnata - ad un interpello formale per poi nominare i soggetti disponibili facendo affidamento sulle diverse competenze disponibili tra i dirigenti e i funzionari in servizio presso le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna.

14. Anche queste argomentazioni del primo giudice sono contestate da -O-. Secondo l’appellante, la determinazione di nomina della Commissione, menzionata e riportata dal Tribunale, non potrebbe certo supplire alla mancata fissazione dei criterî di trasparenza richiesti dall’art. 216 del d.lgs. n. 50 del 2016.

14.1. La pubblica amministrazione si sarebbe limitata a nominare la Commissione giudicatrice sulla base di considerazioni del tutto sintetiche, sommarie e generiche, senza soffermarsi, con la dovuta ponderazione, a sviscerare le argomentazioni poste a fondamento della scelta dei tre commissari, dei quali non sarebbe dato sapere quali sia il profilo professionale, sia di natura gestionale che amministrativa che tecnica, rispondenti alle esigenze valutative imposte dall’oggetto della gara.

14.2. Pure questo motivo di appello va respinto.

14.3 La normativa applicabile ratione temporis è contenuta nel D.L. n. 32 del 2019, conv. con mod. in l. n. 55 del 2019 (c.d. “Sblocca Cantieri”) all’art. 1, comma 1, lett. c), il quale, nel prevedere la sospensione fino al 31 dicembre 2020 (prorogata al 31 dicembre 2021), dell’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti dall’Albo gestito dall’ANAC (art. 77, comma 3, e art. 78 del d.lgs. n. 50 del 2016), ha mantenuto fermo il solo obbligo « di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante ».

14.4. Al riguardo, questa stessa Sezione, nella sentenza -O- (ma v. già Cons. St., -O-), aveva già chiarito che la norma codicistica (combinato disposto degli artt. 77 e 78 del d. lgs. n. 50 del 2016) non deve essere interpretata letteralmente come necessità di un vero e proprio “regolamento”, in quanto ciò che rileva, sotto il profilo sostanziale, è che la Commissione di gara risulti oggettivamente costituita secondo regole di trasparenza e competenza, e che la stazione appaltante dia adeguato conto, nella determina di nomina, delle motivazioni sottese alla stessa.

14.5. L’assenza di criteri previamente stabiliti non determina mai, ex se , l’illegittimità della nomina della Commissione, poiché occorre dimostrare che, in concreto, siano totalmente mancate le condizioni di trasparenza e competenza.

14.6. La Centrale regionale di committenza, nel ruolo di soggetto aggregatore, nel provvedimento di nomina ha dato conto di aver scelto i commissari tra soggetti in servizio nelle Aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna che beneficeranno del servizio oggetto dell’appalto, dotati della necessaria competenza.

14.7. Come già evidenziato, inoltre, con la recente sentenza -O-, questo Consiglio di Stato ha ritenuto sufficiente che siano individuati, quantomeno nei tratti essenziali, sia il procedimento adottato sia il requisito di esperienza e competenza.

15. La Centrale regionale di committenza, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, ha proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice per la gara in oggetto, composta da tre componenti, scegliendo di individuarli tra i dirigenti e i funzionari in servizio presso le Aziende sanitarie della Regione Sardegna, in possesso di professionalità adeguate ai fini della valutazione dell’offerta tecnica.

15.1. A tal fine, con nota -O-, ha chiesto alle Aziende sanitarie e ospedaliere del territorio regionale di fornire uno o più nominativi di professionisti esperti nel settore merceologico oggetto di gara ovvero di figure professionali competenti in materia di appalti.

15.2. Sono stati formalmente segnalati i nominativi dei soggetti con le suddette caratteristiche.

15.3. Ritiene il Collegio che la determinazione di nomina della Commissione di gara, come ha ben ritenuto il primo giudice, sia sufficientemente motivata, in quanto:

a) reca l’indicazione specifica delle ragioni di scelta dei commissari tra i dipendenti delle Aziende sanitarie che costituiscono i soggetti beneficiari delle Convenzioni oggetto dell’affidamento;

b) descrive le modalità di scelta dei professionisti segnalati dalle Aziende sanitarie interpellate;

c) fa riferimento alle caratteristiche dell’appalto e all’esperienza e competenza professionale dei componenti della commissione.

15.4. Risultano quindi rispettate le norme in materia.

15.5. In merito alla competenza della Commissione, per consolidata giurisprudenza la legittima composizione della Commissione di gara presuppone la prevalente, seppur non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell’appalto, mentre il riferimento al “settore” cui afferisce l’oggetto del contratto significa che rileva la competenza per aree tematiche omogenee, anche se non per tutte e ciascuna delle materie rientranti nell’area tematica oggetto dell’appalto o addirittura per i singoli e specifici aspetti presi in considerazione dalla legge di gara ai fini valutativi (in senso conforme v., per tutti, Cons. St., -O-).

15.6. Nel caso di specie, la scelta dei componenti, come si legge nel provvedimento di nomina, è avvenuta analizzando le competenze di ciascuno dei soggetti segnalati e la scelta è stata quella di nominare componenti portatori di diverse esperienze professionali, sia di natura gestionale e amministrativa, sia di natura tecnica, che rispondono, in un rapporto di complementarietà, alle esigenze valutative imposte dall’oggetto della gara.

15.7. Né l’appellante, si badi, ha in qualche modo dimostrato che il profilo professionale dei tre commissari sia inadeguato rispetto alla gara in oggetto, sicché la censura, apodittica, risulta sfornita di qualsivoglia convincente principio di prova.

16. Con il quinto motivo di appello -O- deduce l’erroneità della sentenza impugnata per avere respinto il primo motivo di censura, con cui essa aveva denunciato la genericità dei sub criteri di natura discrezionale, tali da rendere impossibile comprendere in assoluto le ragioni e le motivazioni che hanno condotto la Commissione all’assegnazione di un dato punteggio.

16.1. Inoltre, alla genericità e illogicità dei sub-criteri si sarebbe aggiunta la totale assenza di motivazione dei punteggi assegnati dalla Commissione, che ha definitivamente reso incomprensibile ed incontrollabile dall’esterno l’iter logico seguito dalla stessa.

16.2. Il motivo è stato ritenuto infondato dal Tribunale.

16.3. Il primo giudice ha ricordato che le valutazioni della pubblica amministrazione in ordine agli elementi tecnici dell’offerta sono frutto di un apprezzamento di natura tecnico-discrezionale e pertanto possono essere sindacate solo in caso di macroscopica erroneità o irragionevolezza o di decisivo errore di fatto.

16.5. Va poi detto che le contestazioni della ricorrente sono comunque infondate in fatto.

16.6. Il disciplinare di gara al punto 22, rubricato “Offerta tecnica – Busta Tecnica”, prevede:

« Le imprese concorrenti devono produrre e allegare a sistema, per ciascun lotto, nella Busta Tecnica della RdO la seguente documentazione: a) indice del contenuto della busta b) una relazione tecnica redatta in conformità a quanto di seguito specificato […]».

19.8. Il citato punto 22 prescrive:

a) la descrizione della struttura organizzativa dedicata all’appalto;

b) la descrizione del Piano di formazione proposto relativo ai servizi oggetto dell’appalto e alla formazione specialistica relativa al d. lgs. n. 81 del 2008 e al D.M. del 18 ottobre 2016 (sub-criterio 1b);

c) l’indicazione della percentuale degli addetti coinvolti nella formazione specialistica e specifica, relativa alle attività previste per la sanificazione delle aree a maggior rischio, altissimo e alto coefficiente di complessità sul numero complessivo degli operatori (sub-criterio 1c);

d) la descrizione del sistema di tracciabilità e di rendicontazione riferito alla formazione eseguita (sub-criterio 1d);

e) l’indicazione del monte ore annuo per l’esecuzione dei servizi a canone di pulizia continuativa e periodica (sub-criterio 2a);

f) la descrizione del sistema informatico proposto e le funzionalità dello stesso (sub-criterio 3a e sub-criterio 3b);

g) la descrizione del sistema di controllo di processo proposto e quello di risultato proposto. I sistemi di controllo dovranno essere tenuti distinti (sub-criterio 4a e sub-criterio 4b);

h) l’indicazione nel Piano di gestione ambientale delle modalità da adottare per la riduzione dei consumi energetici (in termini di efficacia dei macchinari nel trattenere PM10, di riduzione di altri impatti ambientali derivanti dalla capacità del macchinario di procrastinare altre operazioni di pulizia (sub-criterio 5a);

i) l’indicazione nel Piano di gestione ambientale delle ulteriori soluzioni da adottare per la riduzione dei consumi energetici ovvero di altri impatti ambientali (sub-criterio 5b);

l) l’indicazione nel Piano di gestione ambientale delle ulteriori soluzioni/misure di gestione per minimizzare i consumi energetici e idrici in termini di “incidenza percentuale dei prodotti utilizzati per il servizio di pulizia conformi ai criteri di assegnazione delle etichette ambientali ISO di tipo I sulla quantità totale di prodotti di pulizia utilizzati” come previsto nel CAM di cui al D.M. del 18 ottobre 2016 (sub-criterio 5c);

m) l’indicazione nel Piano di gestione ambientale delle ulteriori soluzioni da adottare per minimizzare la produzione dei rifiuti e migliorare la raccolta differenziata (sub-criterio 5d);

n) l’indicazione nel Piano di gestione ambientale delle soluzioni supplementari da adottare, rispetto ai minimi richiesti nel capitolato e nel d.m. 09.11.2016, riferiti ai sistemi di dosaggio e/o alle tecniche di pulizia e/o alle procedure atte a ridurre il consumo di sostanze chimiche e/o prodotti (sub-criterio 5e);

o) la dichiarazione circa l’eventuale possesso della certificazione

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi