Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-03-08, n. 202402268
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Testo completo
Pubblicato il 08/03/2024
N. 02268/2024REG.PROV.COLL.
N. 04513/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4513 del 2019, proposto dalle Aziende agricole Strizzolo Desireé e T R, in persona dei rispettivi omonimi titolari, rappresentate e difese dall'avvocato M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell’avvocato A P in Roma, via Nizza, n. 59;
contro
- l’AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura e il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- la Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati E V e B C dell’Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia ed elettivamente domiciliata presso l’Ufficio di rappresentanza della Regione in Roma, piazza Colonna, n. 335;
nei confronti
del Consorzio Cospalat del Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio di AGEA, del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e della Regione Friuli Venezia Giulia e i documenti prodotti;
Vista l’ordinanza collegiale del Consiglio di Stato, Sez. III, 3 marzo 2020 n. 1575;
Esaminate le ulteriori memorie difensive, anche di replica e le note d’udienza con gli ulteriori atti depositati in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2023 il Cons. Stefano Toschei e udito, per la parte appellante, l’avvocato M A. Si registra il deposito di note d’udienza a cura dell’avvocato B C, per la regione appellata, con richiesta di passaggio in decisione della controversia senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa sullo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio “in presenza” nella fase di superamento dello stato di emergenza del 10 gennaio 2023;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso indicato in epigrafe le Aziende agricole Strizzolo Desireé e T R hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 14 novembre 2018 n. 349, con la quale sono stati dichiarati in parte improcedibili e inammissibili e in parte respinti il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti (n. R.g. 435/2015) presentati dalle suddette aziende agricole al fine di ottenere l’annullamento dei seguenti atti e/o provvedimenti: (con il ricorso introduttivo) a) la comunicazione AGEA prot. n. AGEA.AGA.2015.45191 dd. 29 luglio 2015 ad oggetto “Regime quote latte – esito dei calcoli di fine periodo per le consegne 2014/2015 e contestuale comunicazione del prelievo imputato”, inviata all’Azienda agricola Strizzolo Desireè, dalla quale risulta il prelievo sulle eccedenze imputato alla predetta per le consegne di latte effettuate nel corso della campagna lattiera 1° aprile 2014/31 marzo 2015 all’acquirente latte “Cospalat del Friuli Venezia Giulia” (prelievo che risulta indicato anche nella “lista di prelievo per acquirente” inviata al medesimo acquirente latte, che pure si impugna) e i presupposti conteggi, nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica della stessa azienda agricola ricorrente; b) la comunicazione AGEA prot. n. AGEA.AGA.2015.45022 dd. 29 luglio 2015 ad oggetto “Regime quote latte – esito dei calcoli di fine periodo per le consegne 2014/2015 e contestuale comunicazione del prelievo imputato”, inviata all’Azienda agricola T R, dalla quale risulta il prelievo sulle eccedenze imputato alla predetta per le consegne di latte effettuate nel corso della campagna lattiera 1° aprile 2014/31 marzo 2015 all’acquirente latte “Cospalat del Friuli Venezia Giulia” (prelievo che risulta indicato anche nella “lista di prelievo per acquirente” inviata al medesimo acquirente latte, che pure si impugna) e i presupposti conteggi, nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica della stessa azienda agricola ricorrente; c) la comunicazione AGEA prot. n. AGEA.AGA.2015.44329 dd. 27 luglio 2015 ad oggetto “Regime quote latte – esito dei calcoli di fine periodo per le consegne 2014/2015 e contestuale comunicazione del prelievo imputato”, inviata all’acquirente latte Cospalat del Friuli Venezia Giulia e relativi allegati, dalla quale risulta la quantificazione del prelievo per il periodo 1° aprile 2014/31 marzo 2015 imputato alle aziende agricole Strizzolo Desireè e T R, produttori di latte, nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica di ciascuno dei ricorrenti; d) ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche in corso di definizione al momento di notificazione del presente ricorso e sebbene non conosciuto, compresi i provvedimenti AGEA dai quali risultano le operazioni di calcolo e di imputazione del prelievo per il periodo 2014/2015, con allegati, richiamati negli atti qui impugnati, e di prot. n. AGEA.uccu.2015.5272 del 26.08.2015, con cui AGEA ha stabilito le modalità applicative dell’art. 1 del decreto legge n. 51/2015 convertito in legge n. 91/2015, nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica degli stessi ricorrenti; (con ricorso recante motivi aggiunti) e) l’intimazione di versamento della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – direzione centrale Risorse agricole, forestali e ittiche – Area di sviluppo rurale prot. n. 44029/P del 26 settembre 2016 emessa nei confronti di Strizzolo Desireè nonché nei confronti di Cospalat del Friuli Venezia Giulia ad oggetto “Quote latte. Intimazione al versamento del prelievo supplementare dovuto e non versato per la campagna 2014/2015. Rideterminazione degli importi dovuti ai sensi dell’art. 1, comma 4-bis, 4-quinquies e 4-sexies, del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni in legge 2 luglio 2015, n. 91 e successive modificazioni (legge 7 agosto 2016, n. 160)(…)”, a firma del direttore del Servizio, con la quale è stato intimato il versamento del prelievo supplementare imputato da AGEA all’azienda agricola Strizzolo Desireè nella campagna di commercializzazione 2014/2015, come rideterminato a seguito delle modifiche legislative introdotte dalla legge n. 160/2016; f) l’intimazione di versamento della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – direzione centrale Risorse agricole, forestali e ittiche – Area di sviluppo rurale prot. n. 44413/P del 27 settembre 2016 emessa nei confronti di T R nonché nei confronti di Cospalat del Friuli Venezia Giulia ad oggetto “Quote latte. Intimazione al versamento del prelievo supplementare dovuto e non versato per la campagna 2014/2015. Rideterminazione degli importi dovuti ai sensi dell’art. 1, comma 4-bis, 4-quinquies e 4-sexies, del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni in legge 2 luglio 2015, n. 91 e successive modificazioni (legge 7 agosto 2016, n. 160) (…)”, a firma del direttore del Servizio, con la quale è stato intimato il versamento del prelievo supplementare imputato da AGEA all’azienda agricola T R nella campagna di commercializzazione 2014/2015, come rideterminato a seguito delle modifiche legislative introdotte dalla legge n. 160/2016; proponendo nel contempo domanda risarcitoria.
2. – I fatti che hanno dato luogo alla presente vicenda contenziosa, tenuto conto degli atti processuali e dei documenti versati dalle parti in giudizio nel fascicolo digitale del processo e da quanto emerge dalla parte “in fatto” della sentenza di primo grado qui oggetto di appello, possono essere sintetizzati come segue:
- le aziende agricole appellanti ricordano, in via preliminare, che il contenzioso qui in esame si iscrive nel tema della limitazione in ambito europeo della commercializzazione del latte, caratterizzata nel periodo dal 1984 al 2015 dal regime di contingentamento della produzione del latte vaccino. Con detto “sistema” l’Unione europea stabilì un tetto massimo di produzione europea di latte per ogni “campagna di riferimento” (corrispondente all’arco temporale che (anda)va dall’1 aprile al 31 marzo di ogni anno), stabilendo che tale quota venisse ripartita tra gli Stati membri e prevedendo che ogni Stato membro sarebbe stato tenuto a pagare una multa, il c.d. “prelievo supplementare”, nel caso in cui, a fine campagna, la produzione di latte interna fosse risultata superiore alla quota nazionale. Per effetto del sopra descritto “sistema” era dunque imposto agli Stati membri di suddividere la quota nazionale tra i produttori di latte (c.d. QRI), di aggiornarla annualmente anche in base agli aumenti comunitari e, in caso di eccedenze produttive a livello nazionale, di recuperare il prelievo dovuto alla comunità da tutti i produttori che, superando la propria quota individuale, avevano contribuito al superamento della quota nazionale;
- le aziende agricole appellanti procedevano quindi nella elencazione delle norme eurounitarie e nazionali che disciplinavano il surriprodotto “sistema”. Per le norme UE di riferimento indicava il Regolamento (CE) n. 1788/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 e il Regolamento (CE) n. 595/04 della Commissione del 30 marzo 2004. Per le norme nazionali la ridetta società indicava il d.l. 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, in l. 30 maggio 2003, n. 119, in seguito modificato dal d.l. 24 giugno 2004, n. 157 convertito, con modificazioni,