Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-06-07, n. 201803445

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-06-07, n. 201803445
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201803445
Data del deposito : 7 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/06/2018

N. 03445/2018REG.PROV.COLL.

N. 00027/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 27 del 2012, proposto da:
A M, rappresentata e difesa dall'avvocato G T, con domicilio eletto presso lo studio Roberto De Sandro in Roma, viale delle Milizie, 38;



contro

Comune di Chiaravalle Centrale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato V V, con domicilio eletto presso lo studio Alberto Galati in Roma, via Innocenzo Xi n. 8;
Liberata Fabiano, non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. CALABRIA - CATANZARO :SEZIONE I n. 00881/2011, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Chiaravalle Centrale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2018 il Cons. Francesco Mele e uditi per le parti l’avvocato Gianluca Ubertini su delega di V V;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con sentenza n. 881/2011 del 10-6-2011 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) rigettava il ricorso proposto dalla sig.ra M Antonia inteso ad ottenere l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 39 dell’11-6-2009, adottata dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Chiaravalle Centrale, con la quale veniva ordinato alla stessa di “ ripristinare …la destinazione d’uso assentita con permesso di costruire n. 20/2005 mediante la rimozione di tutte le opere e i materiali che hanno determinato una diversa destinazione dell’immobile ”.

La prefata sentenza esponeva in fatto quanto segue.

….la ricorrente, proprietaria di un immobile, in catasto al foglio 33, part. 16 sub 3 e sub 4 del Comune di Chiaravalle, via Diaz ( detta anche “via Pastorino”), sito in zona urbanisticamente normata come ZTO A1 Centro Abitato – Centro Storico, come da certificato che produceva, premetteva di aver ottenuto il permesso di costruire n. 20 del 5-4-2005 per la realizzazione di un “tetto di copertura di un fabbricato per attività commerciale”, seguito, poi, dalla DIA prot. n. 4599 del 18-5-2005, inerente varianti in corso d’opera, entrambi regolarmente approvati anche dal Genio Civile. Precisava che, dopo aver ricevuto l’ordinanza di demolizione n. 71 del 28-10-2008 del Responsabile del Servizio Urbanistico (procedimento avviato con comunicazione prot. n. 9229 del 7-10-2008) con cui si contestavano difformità nell’esecuzione dei lavori interni rispetto ai titoli edilizi assentiti, presentava il progetto in sanatoria prot. n. 10526 dell’11-1-2008, per il “recupero abitativo del sottotetto”, ai sensi dell’art. 49 della legge regionale n. 19 del 2002 e dell’art. 45 delle NTA del Regolamento Edilizio di Chiaravalle, che, successivamente, veniva rigettato con nota prot. n. 11158 del 24-11-2008 del Responsabile del Procedimento del Settore Urbanistica, motivata con il rilievo secondo cui, nella specie, non si tratterebbe di un sottotetto da recuperare, ma di un nuovo tetto realizzato in violazione della vigente normativa in materia. Esponeva che , successivamente, presentava l’istanza di riesame in autotutela prot. n. 11376 dell’1-12-2008, su cui il Comune di Chiaravalle si pronunciava con nota prot. n. 12007/12116 del 18-12-2008, con cui, in attesa dell’esito di ulteriori accertamenti, sospendeva l’efficacia dell’ordinanza di demolizione n. 71 del 28-10-2008 nonché del provvedimento prot. n. 11158 del 24-11-2008, dispositivo del diniego di approvazione del proprio progetto in sanatoria per il recupero abitativo del sottotetto. Evidenziava che il Comune, con ordinanza n. 22 del 18-3-2009, provvedeva a revocare definitivamente l’ordinanza di demolizione n. 71 del 28-10-2008, pur rilevando la permanenza di violazioni edilizie connesse al cambio di destinazione d’uso del sottotetto.

Con il presente ricorso, impugnava la successiva ordinanza n. 39 dell’11-6-2009, con cui veniva ordinato il ripristino della destinazione d’uso…. ”.

Avverso la sentenza di rigetto del giudice di primo grado la signora M ha proposto appello, deducendone l’erroneità e chiedendone l’integrale riforma.

Ha in proposito lamentato: 1) Violazione dell’art. 13 della legge n. 47/85 per come modificato dall’art. 36 del DPR n. 380/2001 per mancata motivazione e pronuncia del progetto in sanatoria – violazione dell’art. 3 e dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 – violazione dell’art. 24 della Costituzione- violazione dell’art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea; 2) Violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990; 3) Violazione ed errata interpretazione ed applicazione dell’art. 49 della legge regionale n. 19/2002 e successive modifiche ed integrazioni con conseguente violazione dell’art. 45 del PRG del Comune di Chiaravalle Centrale – eccesso di potere per travisamento dei fatti, per omessa valutazione dei presupposti in fatto e in diritto; 4) Violazione dell’art. 32 delle NTA del Piano Regolatore Generale di Chiaravalle Centrale.

Si è costituito in giudizio il Comune intimato, il quale ha rilevato l’infondatezza dell’appello e ne ha chiesto il rigetto.

La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 12-4-2018.



DIRITTO

Con il primo motivo di appello la signora M censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accolto il primo motivo del ricorso introduttivo (violazione dell’art. 13 della legge n. 47/85 per come modificato dall’art. 36 del d.p.r. n. 380/2001 per mancata motivazione e pronuncia del progetto di sanatoria – violazione dell’art. 3 e dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 – violazione dell’art. 24 della Costituzione – violazione dell’articolo 41 della Carta del Diritti Fondamentali dell’Unione Europea).

Con tale motivo aveva denunziato l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione in quanto mancante di motivazione specifica, giacchè il progetto di sanatoria relativo alla modifica dello stato d’uso dell’immobile non era stato preso in considerazione in alcun modo e poiché non sarebbe stato inviato il preavviso di rigetto e fatto erroneamente riferimento alla nota prot. n. 5055 del 26-5-2009, sebbene mai notificata.

Deduce, in particolare, l’erroneità della sentenza del Tribunale laddove ha rigettato la domanda della ricorrente affermando “ che non risulta essere stato impugnato nei termini decadenziali il provvedimento prot. n. 11158 del 24-11-2008…, dispositivo del rigetto dell’istanza prot. n. 10526 dell’11-1-2008 di approvazione del progetto in sanatoria per il recupero abitativo del sottotetto per cui è causa….Nè la (atipica) nota prot. n. 12116 del 18-12-2008 (anch’essa non impugnata), dispositiva della sospensione temporanea, in attesa di accertamenti….può essere ritenuta un fatto idoneo a determinare l’interruzione o la sospensione del termine ai fini dell’estinzione del diritto di impugnazione, non potendo trovare applicazione, in tema di decadenza, gli istituti della interruzione e della sospensione (art. 2694 c.c.)…. ”.

Evidenzia, in proposito, che il giudice di primo grado non aveva tenuto conto del fatto che il provvedimento n. 11158 del 24-11-2008, di rigetto della sanatoria, era stato, mediante il principio dell’autotutela, precedentemente sospeso, avendo il Segretario comunale, con ordinanza n. 22 del 18-3-2009, trasmesso la pratica al responsabile del settore tecnico per l’avvio di un nuovo procedimento.

Invero, con tale nuova ordinanza, tutto ciò che era stato precedentemente deciso perdeva efficacia e l’amministrazione avrebbe dovuto determinarsi nuovamente sulla domanda di sanatoria, con un provvedimento espresso di accoglimento ovvero di rigetto dell’istanza.

Né il semplice richiamo, nella impugnata ordinanza, alla nota prot. n. 5055 del 26-5-2009 poteva valere quale rigetto della concessione in sanatoria, atteso che la stessa mai era stata notificata all’appellante.

La sentenza, inoltre, sarebbe erronea in quanto non aveva rilevato che nell’ordinanza di demolizione n. 39 dell’11-6-2009 non erano indicate le violazioni accertate né erano indicate le ragioni per le quali il progetto per il recupero abitativo del sottotetto era stato negato, non potendosi, tra l’altro, essere presa in considerazione la precedente ordinanza di demolizione in quanto revocata.

Il motivo di appello non merita favorevole considerazione.

E tanto per le ragioni che di seguito si espongono.

Il progetto di sanatoria per il recupero abitativo del sottotetto di proprietà della ricorrente, presentato in data 11-11-2008, prot. n. 10526, risulta essere stato rigettato dal Comune di Chiaravalle con provvedimento prot. n. 11158 del 24-11-2008.

In esso si legge: “ Con riferimento alla pratica di cui all’oggetto…si comunica alla S.V. che il richiesto Permesso di costruire in sanatoria non può essere rilasciato in quanto la richiesta contrasta con quelle che sono le vigenti prescrizioni dello strumento urbanistico, né l’invocato comma 2 dell’art. 49 Legge Regionale 19/2002 consente l’intervento, tenuto conto che il predetto comma recita “Con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio, è consentito, nei centri storici e nelle zone totalmente costruite dei centri abitati, il recupero ai fini abitativi dei sottotetti…”, ciò presuppone l’esistenza di un sottotetto da recuperare nel mentre nella fattispecie trattasi di un nuovo tetto realizzato in difformità a quanto previsto dalle vigenti norme in materia ”.

Tale

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