Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-09-23, n. 201906281
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Pubblicato il 23/09/2019
N. 06281/2019REG.PROV.COLL.
N. 04259/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 4259 del 2009, proposto dalla sig.ra M L C, rappresentata e difesa dall’avvocato F L e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G C in Roma, via Dardanelli n. 37,
contro
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (già Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato) in persona del Direttore
pro tempore
, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, n. 162/2009, concernente revoca di concessione di raccolta del gioco del lotto.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 10 settembre 2019, il Cons. Giancarlo Luttazi e udito l’avvocato G C su delega dell’avvocato F L;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- La sig.ra M L C ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, n. 162/2009, emessa con rito abbreviato, la quale, con condanna alle spese, ha respinto il ricorso n. 1502/2008 proposto dall’appellante avverso la revoca della concessione della ricevitoria Lotto n. BR1505 in Ostuni (annessa alla rivendita n. 14), conferita con il contratto di concessione n. 1235, sottoscritto in data 14 dicembre 2006 e avente decorrenza 29 novembre 2006.
L’atto di revoca, preceduto da comunicazione di avvio del procedimento, è stato emesso perché la ricevitoria aveva conseguito negli anni 2006 e 2007 una raccolta inferiore a quella fissata dalle vigenti disposizioni (nell'anno 2006 era stata conseguita una raccolta di € 18.710,00;nell’anno 2007 era stata conseguita una raccolta di € 16.517,50).
L’atto impugnato ha respinto i rilievi resi dalla ricorrente nella dialettica procedimentale, i quali invocavano la deroga di cui alla circolare della Direzione generale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato prot. 2006/13466/Giochi/LTT, adottata nell’aprile 2006, deroga prevista per le ricevitorie distanti oltre mt. 600 dal centro abitato purché la raccolta annua delle giocate non fosse inferiore alla soglia di € 15.000,00;ed ha espresso in proposito la seguente motivazione: “(…) per quanto dettato nell’ultimo capoverso dell’art. 1 del contratto che disciplina il rapporto di concessione delle ricevitorie Lotto e per quanto esposto al primo punto della circolare n. 2008/10889/Giochi/LTT del 20/03/2008 della Direzione Generale dei Monopoli di Stato (…)”.
La sentenza appellata, resa con rito abbreviato in sede cautelare, ha respinto i suddetti rilievi della ricorrente, riproposti nel ricorso dinanzi al Tar.
La sentenza ha rilevato la vincolatività dell’art. 1 del contratto sottoscritto dalle parti il 14 dicembre 2006, il quale all’ultimo capoverso disponeva testualmente: “ La concessione è altresì revocata qualora, in due esercizi consecutivi, indipendentemente dalla decorrenza contrattuale e dalla titolarità della ricevitoria, sia effettuata una raccolta del gioco inferiore al limite annuo di € 20.658,28. In tali casi non si procederà all’incameramento del deposito cauzionale ”.
2. - L’appello lamenta che il Tar si è soffermato esclusivamente sull’art. 1 del contratto sottoscritto dalle parti il 14 dicembre 2006 e su di una circolare della stessa Amministrazione, tralasciando in una carente motivazione di considerare gli ulteriori elementi fattuali e normativi indicati dall’interessata.
Il Ministero dell’economia e delle finanze si è costituito.
In esito ad avviso di perenzione consegnato in data 19 giugno 2014 l’appellante ha depositato, in data 20 luglio 2014, domanda di fissazione di udienza.
Il Ministero ha depositato una memoria in data 28 giugno 2019, chiedendo il rigetto dell’appello.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 10 settembre 2019.
DIRITTO
Le censure d’appello sono infondate.
Gli ulteriori elementi normativi e fattuali indicati dall’interessata, e che il Tar avrebbe tralasciato, non incidono sulla legittimità della revoca, la quale risulta correttamente adottata in considerazione della vincolatività del contratto di concessione stipulato il 14 dicembre del 2006 fra la ricorrente e l’Amministrazione dei Monopoli di Stato.
Gli elementi normativi prospettati in primo grado, e di cui l’appellante denuncia la pretermissione da parte del Tar, sono i seguenti:
- la previsione dell'art. 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528 (“ Ordinamento del gioco del Lotto e misure per il personale del Lotto ”) secondo la quale i punti di raccolta del gioco del Lotto sono collocati presso le rivendite di generi di monopolio;
- l'art. 33 (“ Gioco del Lotto ”), comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (“ Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ”), e successive modifiche e integrazioni, il quale, al primo periodo, prevede: “ Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell’art. 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, l’allargamento della rete di raccolta del gioco del Lotto in modo che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sia raggiunto il numero di 15.000 punti di raccolta e che successivamente sia estesa a tutti i tabaccai che ne facciano richiesta entro il 1° marzo di ogni anno, purché sia assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, salvaguardando le esigenze di garantire la presenza nelle zone periferiche del Paese ”;
- l’art. 4 del decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 12 dicembre 2003 (“ Ampliamento della rete di raccolta del gioco del Lotto ”), il quale dispone che, entro il 31 marzo di ciascun anno, a partire dal 31 marzo 2005, gli Ispettorati compartimentali procedono alla revoca della concessione per le ricevitorie che, negli ultimi due esercizi consecutivi, abbiano effettuato una raccolta del gioco del Lotto inferiore al limite annuo di € 20.658,28;e che tale ultima disposizione si applica ai soggetti titolari di nuove concessioni attribuite successivamente all’entrata in vigore del decreto Direttoriale del 30 dicembre 1999, con esclusione dei titolari di ricevitoria operanti in Comuni provvisti di un solo punto di raccolta;
- la circolare dell’aprile 2006, prot. 2006/13466/Giochi/LTT, con cui la Direzione generale Amministrazione autonoma Monopoli di Stato ha disposto che per le ricevitorie ubicate a una distanza superiore ai 600 metri rispetto a un’altra si ritiene opportuno soprassedere all’avvio del procedimento di revoca purché gli incassi non siano inferiori a € 15.000,00 all’anno.
Al riguardo l’appellante ribadisce che la propria rivendita, con annessa ricevitoria, è sita in una contrada di circa 1.000 abitanti, distante circa 20 km dal Comune di Ostuni e circa 5 km dal Comune di Cisternino;e che dunque la ricevitoria del Lotto più vicina è ubicata ad una distanza di 5 km;sicché, essendo stati gli incassi derivanti dal gioco del Lotto della ricevitoria, pari ad € 18.710,00 nel 2006 ed a € 16.517,50 nel 2007, superiori agli € 15.000,00 di cui alla citata circolare aprile 2006 prot. 2006/13466/Giochi/LTT l’Amministrazione avrebbe dovuto soprassedere alla revoca.
In proposito, proprio sotto il profilo normativo, deve osservarsi che l’art. 21 del d.P.R. 7 agosto 1990, n. 303 (“ Regolamento di applicazione ed esecuzione della L. 2 agosto 1982, n. 528 e della L. 19 aprile 1990, n. 85 sull’ordinamento del gioco del Lotto ”), non specificamente contestato dall’appellante, prevede espressamente al comma 1: “ Il rapporto di concessione del gioco del Lotto viene disciplinato mediante contratto della durata massima di nove anni da stipularsi con il raccoglitore del gioco da parte del competente Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato ”;e che il contratto di disciplina del rapporto di concessione della ricorrente – da essa sottoscritto in data 14 dicembre 2006 (e quindi, anche a prescindere da ogni ulteriore considerazione al riguardo, comunque successivo alla invocata circolare aprile 2006 prot. 2006/13466/Giochi/LTT) - prevedeva espressamente: “ La concessione è altresì revocata qualora, in due esercizi consecutivi, indipendentemente dalla decorrenza contrattuale e dalla titolarità della ricevitoria, sia effettuata una raccolta del gioco inferiore al limite annuo di € 20.658,28. In tali casi non si procederà all’incameramento del deposito cauzionale ”.
Nessuna delle disposizioni citate precludeva una normazione amministrativa e pattizia che – come avvenuto nel caso di specie - disciplinasse e imponesse una raccolta minima annuale.
Né risulta o è affermato dall’appellante che questo profilo sinallagmatico, con riferimento al consenso espresso, fosse stato inficiato da vizi della volontà.
Pertanto la sentenza appellata correttamente ha rilevato la vincolatività del citato contratto del 14 dicembre 2006, altrettanto correttamente richiamando l’art. 1372, comma 1, del codice civile laddove statuisce che il contratto ha forza di legge tra le parti.
A fronte della precisa indicazione contrattuale, successiva alla circolare dell’aprile del 2006, sono prive di rilievo: la circostanza che l’appellante fosse titolare di una rivendita (la n. 14) - con annessa ricevitoria - sita in Ostuni alla Contrada Intendente n. 20 (contrada di circa 1.000 abitanti), distante dal Comune di Ostuni circa 20 km, e circa 5 km dal Comune di Cisternino;la circostanza che la ricevitoria del Lotto più vicina fosse ubicata ad una distanza di 5 km;la circostanza che gli incassi derivanti dal gioco del Lotto della ricevitoria dell’appellante fossero stati superiori agli € 15.000,00 di cui sopra.
Per effetto di questo vincolo pattizio non possono avere rilievo le ulteriori considerazioni in fatto, attinenti: all’ubicazione dell’esercizio in una zona non servita da linea ADSL;alla riferita conseguente lentezza della linea telefonica con pregiudizio della velocità delle giocate;al riferito conseguente e frequente annullamento di queste ultime;circostanze che l’appellante prospetta di aver esposto - telefonicamente - a più riprese all’Amministrazione. Non consta infatti, né è riferita dall’appellante, una previsione normativa che precludesse per simili prospettate circostanze il potere di revoca della concessione;né peraltro vi è prova di questi disagi, né di una loro formale prospettazione all’altra parte dell’accordo sì da poter escludere la piena efficacia di quest’ultimo in eventuale applicazione dell’art. 1464 del codice civile, sull’impossibilità parziale di adempimento del contratto.
Ciò premesso, il Tar ha correttamente valorizzato la vincolatività dell’accordo contrattuale tra le parti, esponendone l’efficacia e la conseguente infondatezza del ricorso di primo grado;sì da non incorrere, anche in considerazione del rito abbreviato in cui è stata emessa la pronuncia, nel vizio di carente motivazione pure denunciato dall’appellante.
L’appello va dunque respinto.
Le spese del grado possono essere compensate.