Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-12-14, n. 202310807
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Testo completo
Pubblicato il 14/12/2023
N. 10807/2023REG.PROV.COLL.
N. 05565/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5565 EL 2023, proposto da Satline s.r.l., A.T.P. Autoservizi Trasporti Pontini Società Cooperativa, Caliciotti Bus s.r.l., Autoservizi Colella s.r.l. Unipersonale, TI Pullmans di TI RF & C. s.a.s., Autoservizi di Piazzoli Giorgio, Nuova Tesei Bus s.r.l., Società Pontina Trasporti s.r.l., Autoservizi Cerci s.r.l., Bianchi s.a.s., nelle persone dei legali rappresentanti pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9576386BB7, 9576435429, 9576462A6F, 9576497752, 9576522BF2, 957692260B, 957693619A, 95769469D8, 9576953F9D, 9576967B2C, 95769740F6, rappresentate e difese dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Strade Lazio - Astral s.p.a., in persona EL legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefania Miccoli, Bruno Bitetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Bruno Bitetti in RO, via Ovidio 32;
Regione Lazio, in persona EL legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ge.A.F. s.c.r.l. Gestione Autolinee Frosinone Società Consortile a Responsabilità Limitata, non costituita in giudizio;
per la riforma
ELla sentenza EL Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 7257/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Strade Lazio - Astral s.p.a. e ELla Regione Lazio;
visti tutti gli atti ELla causa;
relatore nell'udienza pubblica EL giorno 12 ottobre 2023 il Cons. Gianluca Rovelli e uditi per le parti gli avvocati Fidanzia, Gigliola, Bitetti e Fusco;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Le appellanti sono imprese operanti nell’ambito EL trasporto pubblico locale e attuali affidatarie di servizi nel territorio ELla Regione Lazio.
2. Riferiscono che con ELiberazione 29 dicembre 2022, n. 1253, la Giunta Regionale EL Lazio approvava la Relazione redatta ai sensi ELl’art. 34, comma 20, EL d.l. 179/2012 e ELla Misura 2, punto 2, ELla ELibera ART 154/2019, per l’affidamento dei servizi di TPL urbano e interurbano nei comuni EL Lazio ad eccezione di RO TA e dei comuni capoluogo di provincia, stabilendo che Astral s.p.a. provvedesse a pubblicare l’avviso per l’affidamento, mediante procedura competitiva, dei medesimi servizi.
3. All’interno ELla Relazione illustrativa venivano descritte le opzioni di finanziamento e di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, i fattori di mercato considerati al fine EL dimensionamento dei lotti e il processo con il quale è stato ELineato il moELlo organizzativo dei servizi.
4. Con determina a contrarre n. 740 EL 30.12.2022, Astral s.p.a. avviava la procedura di “ Affidamento in concessione, attraverso procedura aperta, dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico urbano ed interurbano nei comuni EL Lazio ad eccezione di RO TA e dei comuni capoluogo di provincia, come individuati ai sensi EL moELlo di cui alla DGR Lazio n. 617 EL 22.02.2020 ‘Approvazione EL nuovo moELlo di programmazione EL trasporto pubblico locale ”.
5. Il bando veniva pubblicato in G.U.U.E., GU/S S10, EL 13.01.2023 ed in G.U.R.I., V Serie Speciale, Anno 164 – Numero 5 EL 13.01.2023.
6. L’affidamento, avente durata di 9 (nove) anni da aggiudicarsi secondo il criterio ELl’offerta economicamente più vantaggiosa (punteggio massimo offerta tecnica: 80/100 e punteggio massimo offerta economica: 20/100), veniva suddiviso in 11 (undici) lotti, così denominati:
- Lotto 1: NO RD (valore stimato 70.280.492,01 euro);
- Lotto 2: LL EL RE (valore stimato 61.270.149,76 euro);
- Lotto 3: AL EL CO (valore stimato 62.742.335,04 euro);
- Lotto 4: ST RO (valore stimato 59.991.066,93 euro);
- Lotto 5: AL ELl’EN (valore stimato 34.258.466,25 euro);
- Lotto 6: CI (valore stimato 44.465.728,59 euro);
- Lotto 7: TI (valore stimato 26.823.967,83 euro);
- Lotto 8: RA di OR (valore stimato 48.724.317,97 euro);
- Lotto 9: IA (valore stimato 90.618.447,16 euro);
- Lotto 10: TO SU (valore stimato 64.605.771,72 euro);
- Lotto 11: SU TI (valore stimato 66.722.891,96 euro).
7. Nel Disciplinare veniva previsto che ciascun operatore, singolo o raggruppato, potesse concorrere per uno, più di uno o per tutti i lotti, fermo restando che ogni operatore economico poteva essere aggiudicatario di massimo due lotti. Veniva inoltre previsto che il concorrente che intendesse partecipare a più lotti fosse tenuto a partecipare sempre nella medesima forma (individuale o associata) e, nel caso di RTI, nella medesima composizione, pena l’esclusione EL concorrente in forma associata.
8. Per i requisiti di partecipazione, venivano previsti requisiti di idoneità professionale (iscrizione alla C.C.I.A. per attività attinenti a quella oggetto di affidamento e autorizzazione al trasporto di persone su strada), nonché requisiti di capacità economico - finanziaria e di capacità tecnico - professionale. Con riferimento ai requisiti economici, veniva previsto che l’operatore concorrente dovesse vantare un patrimonio netto all’ultimo Bilancio approvato pari ad almeno il 15% EL corrispettivo annuo EL lotto cui quest’ultimo intendeva partecipare, nonché il possesso per almeno tre esercizi tra gli ultimi cinque di un fatturato specifico medio annuo per servizi analoghi non inferiore al 50% EL valore EL lotto per cui si concorreva. Per i requisiti di capacità economico-finanziaria sub Paragrafo 7.2, lett. a) EL Disciplinare, ossia quelli relativi al patrimonio netto ELla società, veniva previsto che, in caso di operatori partecipanti in raggruppamento, i medesimi requisiti dovessero essere posseduti dalla capogruppo in misura pari ad almeno il 50% EL totale richiesto. Quest’ultima previsione veniva rettificata a seguito ELla presentazione di ricorso innanzi al TAR Lazio da parte ELle odierne appellanti.
9. Con riguardo ai requisiti di capacità tecnico - professionale, il Paragrafo 7.3 EL Disciplinare di gara prevedeva che i concorrenti dovessero aver regolarmente eseguito, per almeno tre anni EL quinquennio precedente la data di pubblicazione EL bando, un volume di servizi di trasporto pubblico locale non inferiore all’80% EL monte chilometri annuo EL lotto per cui si concorreva. Per quanto concerne la valutazione ELl’offerta tecnica, il Disciplinare prevedeva, al Paragrafo 10.1, pag. 36, che il punteggio venisse attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri riportati all’interno degli Allegati A7.1 e A7.2 al Disciplinare. Quanto alla valutazione economica, invece, veniva previsto, al Paragrafo 18.2 EL Disciplinare, che i concorrenti quotassero uno sconto unico percentuale da applicare al corrispettivo chilometrico a base d’asta e che il relativo punteggio venisse calcolato secondo la formula matematica ivi riportata.
10. Le odierne appellanti presentavano ricorso innanzi al TAR Lazio, notificato in data 10.02.2023, al fine di ottenere l’annullamento EL bando di gara, unitamente agli atti a questo presupposti e correlati.
11. Con sentenza EL 27 aprile 2023, n. 7257 il TAR Lazio rigettava il ricorso.
12. Di tale sentenza, asseritamente ingiusta e illegittima, Satline s.r.l., A.T.P. Autoservizi Trasporti Pontini Società Cooperativa, Caliciotti Bus s.r.l., Autoservizi Colella s.r.l. Unipersonale, TI Pullmans di TI RF & C. s.a.s., Autoservizi di Piazzoli Giorgio, Nuova Tesei Bus s.r.l., Società Pontina Trasporti s.r.l., Autoservizi Cerci s.r.l., Bianchi s.a.s., chiedevano la riforma con rituale e tempestivo atto di appello alla stregua di sei motivi così rubricati: “ 1. Sull’erroneità e/o nullità ELla sentenza EL TAR Lazio per aver omesso di pronunciarsi sulle doglianze ELle appellanti relative alle violazioni ELla normativa di settore riconducibili all’irrazionalità ed eterogeneità dei lotti di gara. Violazione ELl’art. 112 c.p.c. Violazione ELl’art. 3 c.p.a. Violazione ELl’art. 111, comma 6 Cost. Violazione ELl’art. 132 c.p.c. Omessa pronuncia. Omessa motivazione. Violazione e falsa applicazione ELl’art. 7, comma 31, Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28. Violazione e falsa applicazione ELl’art. 5, commi 1 e 2, Legge Regionale 30 luglio 1998, n. 30. Violazione e falsa applicazione ELl’art. 16-bis D.L. 6 luglio 2012, n. 95. Violazione e falsa applicazione ELl’art. 5 e EL Considerando 20 Reg. 2007/1370/CE. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione EL principio di proporzionalità e adeguatezza. Illogicità e ingiustizia manifesta; 2. Sull’erroneità e/o nullità ELla sentenza EL TAR Lazio per aver rigettato le doglianze ELle appellanti circa le violazioni ELla normativa di settore riconducibili all’abnormità dei lotti ed alla limitazione alla concorrenza a danno ELle PMI. Omessa o insufficiente e/o apparente e/o perplessa motivazione. Violazione ELl’art. 111, comma 6 Cost. Violazione ELl’art. 132 c.p.c. Violazione ELl’art. 38, EL Considerando 67 e EL Considerando 73 ELla Direttiva 23/2014/UE. Violazione e falsa applicazione ELl’art. 5 e EL Considerando 20 Reg. 1370/2007/CE. Violazione ELl’art. 83, comma 2, d.lgs. 50/2016 Violazione ELl’art. 51, comma 1, D.lgs. 50/2016. Violazione ELl’art. 30 D.Lgs. 50/2016. Violazione ELla Misura 6 ELla ELibera n. 48 EL 30 marzo 2017 ELl’Autorità di Regolazione dei Trasporti e ELla relativa Relazione Illustrativa e, per essa, ELla Misura 2 ELl’Allegato A alla Delibera n. 154/2019 EL 28 novembre 2019 ELl’Autorità di Regolazione dei Trasporti; 3. Sull’erroneità e/o nullità ELla sentenza EL TAR Lazio per aver considerato legittime le tariffe e i corrispettivi previsti da Astral all’interno ELla lex specialis di gara, che invece risultano immediatamente escludenti poiché non permettono di formulare un’offerta competitiva e/o costringono ad un’offerta in perdita. Carente e/o insufficiente e/o perplessa motivazione. Violazione degli artt. 3, 4 e 5, EL Considerando 20 Reg. 2007/1370/CE e ELl’Allegato al medesimo Regolamento. Violazione ELl’art. 17 D.Lgs. 422/1997. Violazione ELl’art. 27, comma 8-bis, D.L. 50/2017. Violazione ELl’art. 1, comma 84, L. 27 dicembre 2013, n. 147. Violazione EL DM EL 28.03.2018, n. 157 EL Ministero ELle Infrastrutture e dei Trasporti e ELl’Allegato 2 al medesimo DM. Difetto di motivazione e di istruttoria; 4. Sull’erroneità e/o nullità ELla sentenza EL TAR Lazio per aver considerato legittime le condizioni economiche previste da Astral all’interno ELla lex specialis di gara, che invece risultano immediatamente escludenti in relazione alla disparità di trattamento tra i diversi lotti con riferimento al corrispettivo chilometrico applicato. Violazione ELl’art. 1 L. 241/1990. Violazione ELl’art. 3 Cost. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 5 e EL Considerando 20 Reg. 1370/2007/CE. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Illogicità e ingiustizia manifesta; 5. Sull’erroneità e/o nullità ELla sentenza EL TAR Lazio per aver considerato legittime le condizioni economiche previste da Astral all’interno ELla lex specialis di gara, che invece risultano immediatamente escludenti in relazione alla disparità di trattamento tra gli operatori concorrenti nell’ambito ELl’affidamento di cui è causa e Cotral S.p.A. con riferimento al corrispettivo chilometrico