Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2017-06-22, n. 201702593
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Pubblicato il 22/06/2017
N. 02593/2017 REG.PROV.CAU.
N. 02837/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2837 del 2017, proposto da:
G S, rappresentato e difeso dall'avvocato P M, domiciliato ex art. 25 cpa presso Cons. Di Stato Segreteria in Roma, piazza Capo di Ferro 13;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Brescia, Ufficio Territoriale del Governo Brescia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n. 00244/2017, resa tra le parti, concernente provvedimento di rigetto istanza rinnovo permesso soggiorno
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Brescia e di Ufficio Territoriale del Governo Brescia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2017 il Cons. Sergio Fina e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Maria Vittoria Lumetti;
Considerato che a carico del ricorrente risultano precedenti di polizia per favoreggiamento e sfruttamento dell’immigrazione clandestina e che lo straniero non ha dimostrato nel periodo considerato redditi sufficienti.
Ritenuto pertanto che la domanda cautelare debba essere respinta con compensazione, in questa fase, delle spese.