Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2017-06-22, n. 201702593

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 2017-06-22, n. 201702593
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201702593
Data del deposito : 22 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/06/2017

N. 02837/2017 REG.RIC.

N. 02593/2017 REG.PROV.CAU.

N. 02837/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2837 del 2017, proposto da:


G S, rappresentato e difeso dall'avvocato P M, domiciliato ex art. 25 cpa presso Cons. Di Stato Segreteria in Roma, piazza Capo di Ferro 13;


contro

Ministero dell'Interno, Questura Brescia, Ufficio Territoriale del Governo Brescia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n. 00244/2017, resa tra le parti, concernente provvedimento di rigetto istanza rinnovo permesso soggiorno


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Brescia e di Ufficio Territoriale del Governo Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2017 il Cons. Sergio Fina e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Maria Vittoria Lumetti;


Considerato che a carico del ricorrente risultano precedenti di polizia per favoreggiamento e sfruttamento dell’immigrazione clandestina e che lo straniero non ha dimostrato nel periodo considerato redditi sufficienti.

Ritenuto pertanto che la domanda cautelare debba essere respinta con compensazione, in questa fase, delle spese.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi