Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-10-17, n. 202309020

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-10-17, n. 202309020
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202309020
Data del deposito : 17 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/10/2023

N. 09020/2023REG.PROV.COLL.

N. 02780/2020 REG.RIC.

N. 04942/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2780 del 2020, proposto da
N Agosti, Soc. Agr. Romana S.S., Agri-Leo di Leoni Alberto e Sergio S.S., Alessandro Alari, Almici Luigi e Damiano S.S., Giacomo Andena, Soc. Agr. Bellini F.Lli S.S., Bettoni Giovanni e Giuseppe S.S., Bianchini Alberto e Mauro S.S., Soc. Agr. F.Lli Bicelli S.S., Luigi Domenico Bizioli, Boldini Franco e Bernardino Soc. Agr., Soc. Agr. Bondioli Angelo e Rodella Loredana S.S., Bondioli Giovanni, Alberto e Stefano S.S., Az. Agr. Bonetti Domenico e Massimo S.S., Soc. Agr. Boselli Giancarlo e Francesco Mario S.S., Ersilio Brignani, Buccella Guerrino Ermes Graziano Agostino S.S., Soc. Agr. Busi Carlo Maria e Gianluigi, Caldera Sergio, Amadio, Giovanni e Fabio S.S., Calonghi Paolo ed Andrea S.S., Giovanni Battista Camanini, Campana Emiliano e Adriano Soc. Agr., Cappuccini S.S., Francesco Invernizzi, Cattaneo Ernesto e Giuseppe S.S., Denis Cestana, Chiappini Dario e Alessandro S.S., Francesco Chiari, Az. Agr. Cinaglia di Martinelli Giosue' Giuseppe e Maurizio S.S., Comune di Boldini Amadio e Figli S.S., Cortina di Chiappini Ettore e C. Soc. Agr., Soc. Agr. Costa F.Lli di Angelo e Luigi S.S., Costa Marco e Fabio S.S., Soc. Agr. La Fenice di Bonzani Adolfo, Davide, Fabio S.S., Conti Felice e Conti Giuseppe Soc. Agr., Soc. Agr. Facchi F.Lli S.S., Falappi Francesco, Giacomo e Maurizio S.S., Falappi Severino e Luciano S.S., Fenilazzo di Cavaliere Attilio e Figli S.S., Forti Francesco e Giambattista S.S., Foschetti Eugenio e Angelo S.S., Gallina Sereno e C. S.S., Guarneri Alberto e Luigi S.S., Soc. Agr. La Sorgente di Moretti Attilio e Gianprimo S.S., Lissignoli Luigi e Giacomo S.S., Giacomo Marella, Mason e Bertagna S.S., Angelo Merlo, Mutti Lorenzo, Giuseppe e Sergio Soc. Agr., Angelo Nicoli, Az. Agr. Nodari P.G. e Alghisi L. S.S., Orizio Fabio e Ennio S.S., Soc. Agr. La Canova di Pagani Gualtiero e F.Lli S.S., Soc. Agr. Paneroni Alberto e Figli S.S., Soc. Agr. Pezzaioli Gabriele e Roberto S.S., Pieve di Rezzola Martino S.S., Plebani Enrico Andrea e Mario S.S., Enrico Luigi Polloni, Raccagni Santo Luigi e Figli, Ragnoli Bruno e C. S.S., Gabriele Rizzini, Rubes Giuseppe e Pezzi Giuseppina S.S., Soc. Agr. Ruggeri Luigi e Lorenzo S.S., Salvoni Mauro e Massimo S.S., Savoldi Gianpietro e Giuliano S.S., Schieppati Giovanni e Stefano, Soldi Dario e C. S.S., Tirelli Giuseppe e F.Lli Soc. Agr., Soc. Agr. Tomasoni Michele e Alberto S.S., Roberto Vezzoli, Vitali F.Lli di Giovanni e Paolo, Soc. Agr. Zanesi Battista e Rinaldo S.S., Soc. Agr. Zani Gianmario e Angelo S.S., Antonio Zanoletti, Zanoletti F.Lli S.S., Preti Gianluigi S.S., Galia di Brignani Soc. Agr., Soc. Agr. Alberini Francesco e Davide S.S., Fiorini Roberto, Fausto Daniele e Luca S.S., Rubini Giovanni e Ettore S.S., Daniele Ribaldi, Angelo Merlini, Bozzoni Gianfranco e Antonio S.S., rappresentati e difesi dagli avvocati Daniele Manca Bitti, Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daniele Manca Bitti in Roma, via Luigi Luciani 1;

contro

Commissario Straordinario Legge 09/04/09 art. 8 Quinquies Comma 6, non costituito in giudizio;
Agea Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



sul ricorso numero di registro generale 4942 del 2020, proposto da
Azienda Agricola Andena Giacomo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C T in Udine, via Mercatovecchio, 28;

contro

Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

quanto al ricorso n. 2780 del 2020:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Seconda) n. 11200/2019, resa tra le parti, Accoglimento delle domande di rateizzazione debiti relativi alle quote latte e approvazione del contratto di rateizzazione e lo schema di rinuncia al contenzioso, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, compresi i provvedimenti con i quali AGEA, sulla base delle impugnate comunicazioni, ha iscritto i ricorrenti nel Registro nazionale dei debiti, nella parte in cui incidono nella sfera giuridica degli stessi ricorrenti

quanto al ricorso n. 4942 del 2020:

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Seconda) n. 11200/2019, resa tra le parti, Annullarsi , in toto ovvero in parte de qua per tutti i motivi di gravame esposti: 1) le comunicazioni del Commissario Straordinario aventi ad oggetto accoglimento delle domande di rateizzazione debiti relativi alle quote latte e approvazione del contratto di rateizzazione e lo schema di rinuncia al contenzioso 2) ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto agli atti suindicati, anche non conosciuto, compresi i provvedimenti con i quali Agea, sulla


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2023 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Nessuno è comparso per le parti costituite Emanuela Vergine in sostituzione dell'avv. C T;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il primo degli appelli di cui in epigrafe le società appellanti impugnavano la sentenza n. 11200 del 2019 del Tar Lazio, recante rigetto del gravame proposto dinanzi allo stesso Tar;
quest’ultimo era stato proposto, in qualità di aziende produttrici interessate dai provvedimenti impugnati, al fine di ottenere l’annullamento delle comunicazioni del Commissario straordinario aventi ad oggetto: Accoglimento delle domande di rateizzazione debiti relativi alle quote latte e approvazione del contratto di rateizzazione e lo schema di rinuncia al contenzioso, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, compresi i provvedimenti con i quali AGEA, sulla base delle impugnate comunicazioni, ha iscritto i ricorrenti nel Registro nazionale dei debiti, nella parte in cui incidono nella sfera giuridica degli stessi ricorrenti.

Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava, avverso la sentenza di rigetto, i seguenti motivi di appello:

- con riferimento al primo motivo di ricorso, eccesso di potere, difetto di motivazione e violazione degli articoli 83, 84 e 306 c.p.c.;

- con riferimento al secondo motivo di ricorso, illegittimità propria e derivata per violazione degli artt. 8 quater e 8 quinquies, L. n. 33/09, degli artt. 1 e 3 L. n. 241/90, nonché dell’art. 46 r.d. 17 agosto 1907 n. 642 - violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., carenza di potere e difetto di attribuzione, eccesso di potere per: carenza e/o contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento dell’interesse pubblico e violazione del principio di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione;

- con riferimento al terzo motivo di ricorso, eccesso di potere, violazione dei precetti di logica per sussistenza di vizi di illogicità e di irragionevolezza, sviamento della causa tipica, contraddizione fra motivazione e dispositivo, contraddizione con precedenti manifestazioni di volontà, mancata predeterminazione dei criteri di attribuzione di benefici, difetto di motivazione, tutto in relazione al decreto legge n. 5 del 05 febbraio 2009 rispetto alla legge n. 33 del 11 aprile 2009 in riferimento alla modifica dell’articolo 10 del decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e di cui all’articolo 10-bis (Assegnazione quote latte) come introdotto dalla Legge n. 33/09, nonché la palese violazione da parte del legislatore nazionale nel recepire le direttive derivanti dalla normativa Comunitaria e di cui all’8° considerando del Regolamento Ce n. 72/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 e di cui al Regolamento CE n. 248/2008 del Consiglio del 17 marzo 2008 ed al regolamento CE n. 72/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, Violazione dell’articolo 2, comma 2 bis, della Legge 119 / 2003;

- con riferimento al quarto motivo di ricorso illegittimità per violazione dell’art. 16 del Decreto del Commissario Straordinario 10 marzo 2010, degli artt. 8 quater e 8 quinquies L. n. 33/90, degli artt. 10, commi da 34 a 39, del D.L. n. 49/2003 convertito in L. n. 119/03 e successive modifiche, del D.M. 30 luglio 2003 e degli artt. 1 e 3 e segg. L. n. 241/90, diversi profili di eccesso di potere, sviamento dell’interesse pubblico e violazione del principio di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione;

- illegittimità propria e derivata per violazione e falsa applicazione degli artt. 8, ter, quater e quinquies L. n. 33/09 e dell’art. 3 L. n. 241/90, illegittima intimazione degli interessi, eccesso di potere per illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, sviamento di potere e carenza di motivazione.

L’amministrazione appellata si costituiva in giudizio chiedendo la declaratoria di inammissibilità, per insussistenza dei presupposti del ricorso collettivo, ed il rigetto dell’appello.

Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2023 la causa passava in decisione.

Con il secondo appello di cui in epigrafe altre aziende originarie ricorrenti impugnavano la medesima sentenza n. 11200 del 2019, , avverso la quale venivano dedotti i seguenti motivi:

- violazione degli artt.8 ter, 8 quater e 8 quinquies della legge n.33/2009 in relazione alle metodiche di calcolo dei cosiddetti prelievi esigibili senza preventiva idonea appostazione nel registro nazionale dei debiti di agea con verifica della loro spettanza e della loro effettiva esigibilità, violazione di legge per carenza di adeguata motivazione della sentenza gravata ovvero per erroneità della motivazione della sentenza gravata circa la statuizione di reiezione dei motivi di impugnazione sub 2 e 3 del ricorso introduttivo nel primo grado del giudizio;

- violazione degli artt. 8 ter ss. cit. anche in relazione alla reiezione delle censure inerenti la violazione dell’art.4 co.2° l.n.119/2003 e dell’art.24 del regolamento ce n.595/2004 con violazione della legge n.241/1990 quanto alla erroneita’ dei contentui delle intimazioni di pagamento dei prelievi supplementari oggetto di impugnativa originaria, violazione di legge e falsa applicazione di legge anche per vizio derivato dalla 17 violazione della norma dell’art.7 del regolamento ce n.1392/2001 quantomeno in relazione ai prelievi intimati per le campagne produttive dal 1995/1996 sino a quella 2002/2003;

- violazione degli artt. 8 ter ss. cit. in relazione all’art.3 del regolamento ce n.536/1993 e del regolamento ce n.1392/2001 e dell’art.15 del regolamento ce n.595/2004 eccesso di potere del provvedimento impugnato per palese genericità e indeterminatezza nel calcolo della quota di interessi.

Anche in tale gravame l’amministrazione appellata si costituiva in giudizio formulando analoghe conclusioni.

Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2023 la causa passava in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, va disposta la riunione degli appelli in epigrafe, nei termini imposti dall’art. 96 comma 1 cod proc amm, trattandosi di appelli avverso la medesima sentenza (“tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza devono essere riunite in un solo processo”).

2. Sempre invia preliminare, parte appellata eccepisce l’inammissibilità del ricorso collettivo per carenza dei relativi presupposti.

2.1 L’eccezione è infondata a fronte dell’identità dell’oggetto e della posizione delle parti.

2.2 In generale, la proposizione contestuale di un'impugnativa da parte di più soggetti, nell'ambito del processo amministrativo, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto dei seguenti requisiti stringenti: l'assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, e l'identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. III , 28/02/2023 , n. 2025).

2.3 Nel caso di specie l’analogia degli atti impugnati e della posizione delle aziende originarie ricorrenti integrano i predetti presupposti.

3. Nel merito gli appelli sono infondati sulla scorta dell’orientamento già espresso da questo Consiglio (cfr. ex multis sentenza n. 7096 del 2023), con conseguente applicabilità dell’art. 74 cod proc amm.

La sentenza appellata merita di essere confermata, risultando condivisibili, nonché esaustive delle censure dedotte, le argomentazioni svolte dal TAR.

3.1. Neanche in appello sono stati dedotti argomenti idonei a mettere in discussione il presupposto fondamentale della decisione del TAR, vale a dire l’inoppugnabilità della quantificazione delle somme dovute a titolo di prelievo supplementare dalle appellanti – in ragione di una sequenza procedimentale che, in coerenza con quanto disposto dall’art. 8, ss., del d.l. 5/2009, ha registrato: l’emissione delle intimazioni di pagamento, la loro non contestazione (o, quantomeno, non contestazione utile) da parte dei destinatari ed invece la loro richiesta di rateizzazione dei relativi importi, l’approvazione della richiesta e l’accettazione del piano di rateizzazione da parte delle appellanti, infine il loro inadempimento del pagamento delle rate previste, con conseguente decadenza dal beneficio.

3.2. Se questo è vero, risulta priva di base normativa la pretesa a considerare quanto accaduto come tam quam non esset, sulla base dell’assunto che la decadenza dal beneficio della rateizzazione azzererebbe ogni negoziazione intervenuta medio tempore e riporterebbe le parti alla situazione originaria, consentendo alle aziende di rimettere in discussione, a monte, la stessa debenza del pagamento.

3.3 Viceversa, va ribadito che l’adesione alla rateizzazione vincolava le parti ed ha comportato un effetto decadenziale, per quanto riguarda il beneficio della rateizzazione, mantenendo l’efficacia dell’obbligo di pagamento, ormai consolidatosi.

3.4 Nessun’altra interpretazione è sostenibile, se si considera il sinallagma contrattuale e la natura lato sensu transattiva della rateizzazione.

3.5 Analogamente, non sono stati forniti elementi specifici volti a sostanziare la doglianza riguardante l’omesso computo dei pagamenti eventualmente sopravvenuti, o delle avvenute compensazioni con contributi maturati.

3.6 Né, per superare le conseguenze dell’inoppugnabilità della determinazione del debito, potrebbe disporsi la disapplicazione della normativa nazionale che ha condotto alla imposizione del prelievo supplementare, per effetto della sopravvenuta giurisprudenza della CGUE.

Nella prospettiva del diritto nazionale, l’inoppugnabilità delle intimazioni di pagamento e della rateizzazione determinerebbero senz’altro l’infondatezza delle pretese (cfr. Cons. Stato, A.P. n. 18/2021 – che, sulla stabilità del giudicato nazionale, richiama:

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