Consiglio di Stato, sez. VII, decreto cautelare 2022-09-17, n. 202204592

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, decreto cautelare 2022-09-17, n. 202204592
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202204592
Data del deposito : 17 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

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Pubblicato il 17/09/2022

N. 07176/2022 REG.RIC.

N. 04592/2022 REG.PROV.CAU.

N. 07176/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 7176 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati O M, L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio O M in Roma, via Arno, n. 6

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Consorzio Interuniversitario Cineca, non costituiti in giudizio

nei confronti

-OMISSIS-non costituiti in giudizio

per la corretta esecuzione

della sentenza del Consiglio di stato - -OMISSIS-


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l’istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Visto il ricorso in appello in epigrafe e i relativi allegati;

Valutata in primo luogo l’istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami formulata in calce al ricorso in appello;

Considerato che la parte appellante ha plausibilmente rappresentato che la notificazione del ricorso in appello nei modi ordinari risulterebbe particolarmente difficile, anche in considerazione del numero dei potenziali controinteressati (art. 41, co. 4 del cod. proc. amm.);

Considerato che, in base a un condiviso orientamento, il codice del processo amministrativo ammette l'istituto della notifica per pubblici proclami senza specificarne le modalità, che di volta in volta vanno stabilite dal Presidente del Tribunale ovvero della Sezione investita della cognizione della causa. Solo in mancanza di apposite prescrizioni da parte del giudice, troverebbero applicazione le disposizioni del codice di procedura civile (artt. 150 e 151 c.p.c.), ai sensi del rinvio operato dall'art. 39, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010 (sul punto – ex multis -: Cons. Stato, III, sent. 1331/2021);

Considerato che, dunque, la richiesta autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può essere concessa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la notifica avverrà attraverso la pubblicazione sul sito Internet del Ministero appellato di un sintetico avviso contenente il nominativo della parte appellante, l’indicazione dell’amministrazione appellata, gli estremi del provvedimento con cui è stato disposto il depennamento dalla graduatoria, la sintetica indicazione dei motivi di ricorso, i nominativi dei controinteressati (laddove noti) ovvero l’indicazione dei criteri di individuazione degli iscritti nella graduatoria per cui è causa che seguono la ricorrente, con indicazione nominativa – ove possibile – almeno del primo e dell’ultimo in graduatoria fra di essi;

- la pubblicazione avverrà per un periodo non inferiore a dieci giorni continuativi in una sezione dedicata del sito Internet del Ministero appellato e, in ogni caso, in una sezione facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica;

- una volta decorso il termine di pubblicazione, sarà cura della parte appellante depositare nella segreteria della Sezione un’attestazione dei competenti Uffici del Ministero appellato da cui emerga che la pubblicazione è avvenuta secondo le modalità dinanzi indicate. A tale incombente la parte appellante provvederà entro il termine di trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione.

Valutata in secondo luogo l’istanza di misure cautelari interinali ai sensi dell’art. 56, cod. proc. amm.;

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