Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-07-28, n. 201503702

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-07-28, n. 201503702
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201503702
Data del deposito : 28 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08017/2013 REG.RIC.

N. 03702/2015REG.PROV.COLL.

N. 08017/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8017 del 2013, proposto da Interfidi - Consorzio di garanzia collettiva fidi, in persona del presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato P G R, con domicilio eletto presso lo studio Placidi, in Roma, via Cosseria 2;

contro

Regione Puglia, in persona del presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato M A, con domicilio eletto presso Anna Lagonegro in Roma, via Boezio 92;

nei confronti di

Artigianfidi Puglia società cooperativa a resp. lim., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Goffredo, con domicilio eletto presso Angela Palmisano in Roma, via Tevere 46;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI, SEZIONE II, n. 519/2013, resa tra le parti, concernente una procedura per l’assegnazione di contributi a favore di cooperative di garanzia e consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzie a favore di piccole e medie imprese.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Artigianfidi Puglia società cooperativa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2015 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati P G R, M A e Francesca Giuffrè, in dichiarata sostituzione dell’avvocato Maria Goffredo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. L’Interfidi - consorzio di garanzia collettiva fidi di II secondo grado ex art. 13 d.l. n. 269/2003 (“Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”) partecipava alla procedura indetta dalla Regione Puglia (con avviso approvato con delibera di giunta regionale n. 250 del 26 febbraio 2009 e successivamente pubblicato con determinazione n. 150 del 26 marzo 2009) per « l’accesso ai contributi a favore di cooperative di garanzia e consorzi fidi per la dotazione di fondi rischi diretti alla concessione di garanzie a favore di operazioni di credito attivate da piccole e medie imprese », con dotazione di € 50.000,000, non venendo ammesso per mancanza dei requisiti previsti dall’avviso (determinazione n. 1053 del 30 novembre 2009).

2. La successiva impugnativa, proposta al TAR Puglia – sede di Bari, ed articolata in un ricorso e successivi motivi aggiunti, veniva respinta con la sentenza in epigrafe.

3. Il consorzio di garanzia ha quindi proposto il presente appello, al quale resistono la Regione Puglia e la controinteressata società cooperativa Artigianfidi Puglia.

DIRITTO

1. L’infondatezza dell’appello consente di prescindere dall’esaminare le eccezioni preliminari sollevate dalla Regione e da Artigianfidi.

E’ infatti legittimo il provvedimento di non ammissione ai contributi di cui alla procedura in contestazione, poiché Interfidi è effettivamente privo di entrambi i requisiti previsti dall’art.

4.1 dell’avviso pubblico, e consistenti, alternativamente, in un numero di 3000 « imprese socie » e in « operazioni di garanzia (impieghi in essere) superiori a 10 milioni di euro ».

2. Quanto al secondo requisito, sul quale Interfidi insiste nel primo motivo d’appello (§§ da I a IV), va rilevato quanto segue:

- lo stesso consorzio appellante riconosce che i propri impieghi per garanzie rilasciate, all’ultimo bilancio approvato al momento della partecipazione alla procedura, e cioè a quello relativo all’esercizio 2008, ammontano ad € 6.972.752 (dato ricavato dalla nota integrativa, pag. 23);

- ciò premesso, non giova in contrario invocare invece il dato relativo ai crediti garantiti, pari ad € 17.440,467;

- come in particolare osserva il controinteressato Artigianfidi, le espressioni utilizzate dal citato art.

4.1 dell’avviso sono chiare nell’incentrare il requisito in questione sulle garanzie rilasciate dal consorzio partecipante, attraverso l’espressione « operazioni di garanzia (impieghi in essere) »;

- la norma dell’avviso in esame va letta in correlazione con quella primaria recante la definizione dell’attività svolta dai consorzi di garanzia collettiva, consistente nel« l’utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario » (art. 13 d.l. n. 269/2003);

- come si evince agevolmente dalla definizione richiamata, oltre che dalle deduzioni di appellante e controinteressata (concordi sul punto) circa le caratteristiche operative dei consorzi di garanzia collettiva, attraverso queste garanzie si facilita l’accesso delle piccole e medie imprese consorziate al credito (essenzialmente bancario), mediante la stipula di convenzioni con gli enti creditizi prevedenti tassi di finanziamento agevolati e, quale corrispettivo, il rilascio di garanzie da parte dei consorzi confidi;

- pertanto, sono queste ultime lo strumento tipico di operatività dei consorzi confidi, ben distinto dal credito con esse garantito;

- è più precisamente la garanzia a dare la misura dell’esposizione del consorzio, donde l’impiego della norma dell’avviso in esame del termine « impieghi in essere », e della conseguente sua capacità di operare a favore delle imprese consorziate, sostenendo queste ultime nel reperimento di finanziamenti, laddove il credito garantito è l’impiego dell’istituto finanziatore;

- pertanto, le garanzie dei consorzi confidi non corrispondono all’ammontare del credito garantito, ma si attestano ad una percentuale variabile di quest’ultimo, sul quale l’ente creditizio o finanziatore può rivalersi in caso di insolvenza dell’impresa;

- questa circostanza è quella verificatasi nel caso di specie: è infatti la stessa Interfidi ad ammettere, richiamando la nota integrativa al proprio bilancio d’esercizio 2008, che esso « garantisce una percentuale variabile da un minimo del 30% ad un massimo del 50% (…) Nel complesso le garanzie rilasciate (€ 6.972.752,00) rappresentano il 39,98% degli impieghi in essere (€ 17.440.466,90) » (pag. 18 dell’appello);

- ulteriore conferma di quanto finora rilevato è fornita dai criteri di ripartizione dei contributi posti a concorso fissati dall’art. 9 dell’avviso, ed in particolare quello correlato al requisito in esame, vale a dire « all’ammontare delle garanzie in essere secondo l’ultimo bilancio approvato » (lett. a);

- sempre con riguardo al requisito in questione, devono essere respinte anche le censure di disparità di trattamento, che il consorzio Interfidi svolge sul rilievo che nei confronti di altri concorrenti, tra cui il controinteressato Artigianfidi (oltre che la Cooperativa artigiana di garanzia di Bari soc. coop. a resp. lim.), sono stati presi in considerazione i dati ricavati dai bilanci relativi al 2007;

- difetta nel caso di specie l’assoluta identità di posizioni che costituisce il necessario presupposto della figura di eccesso di potere in esame (in questo senso, da ultimo: Sez. IV, 4 febbraio 2014, n. 496;
Sez. VI, 5 marzo 2013, n. 1323);

- come infatti ammette la stessa parte appellante (a pag. nn. 15 e 33 dell’appello), alla scadenza del termine per la presentazione delle domande il consorzio odierno appellato e l’altra concorrente sopra menzionata non avevano ancora approvato il bilancio relativo all’esercizio 2008.

3. Deve quindi passarsi al requisito numerico previsto dal citato art.

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