Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-11-20, n. 202409343
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Testo completo
Pubblicato il 20/11/2024
N. 09343/2024REG.PROV.COLL.
N. 05225/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5225 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D G, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'interno - Questura di Torino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (sezione III) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno - Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2024 il consigliere S F;
Udito l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è costituito dal decreto del Questore di Torino - n. 1383/14 del 26 ottobre 2022 - recante l’accoglimento parziale, ex art. 37 t.u.imp.civ. St. (d.P.R. n. 3 del 1957) della istanza di congedo straordinario per gravi motivi di famiglia presentata, in data 5 luglio 2022, da parte del sostituto commissario della Polizia di Stato -OMISSIS-.
2. I fatti salienti della vicenda e del procedimento possono essere compendiati nei termini seguenti: a) il signor -OMISSIS- ha avanzato all’amministrazione la richiesta di 69 giorni di congedo straordinario alla luce dell’esigenza di prestare assistenza alla moglie, la quale era stata sottoposta a plurime operazioni chirurgiche e necessitava di assistenza non solo in occasione dei ricoveri e delle visite di controllo, ma anche per l’espletamento delle attività di vita giornaliere;
b) l’amministrazione ha accolto la richiesta solo parzialmente, per un numero di giorni pari a 10, ritenendo sussistenti i presupposti per la concessione del congedo straordinario solo con riferimento alle giornate in cui il -OMISSIS- “ ha accompagnato la moglie presso la struttura ospedaliera nei ripetuti ricoveri e controlli ambulatoriali ai quali è stata sottoposta ”, attesa la mancanza, agli atti del procedimento, di documentazione comprovante le esigenze di assistenza continuativa prospettate dal richiedente.
3. Avverso la predetta determinazione il signor -OMISSIS- ha proposto ricorso dinanzi al T.a.r. piemontese – affidato ad un unico motivo esteso da pagina 3 a pagina 5 del gravame - lamentando l’illegittimità del provvedimento per errata valutazione delle risultanze dell’istruttoria, per illogicità manifesta, per difetto di motivazione, carente e incompleta, nonché per irragionevolezza.
4. L’amministrazione ha resistito al gravame e il primo giudice, con la sentenza in epigrafe indicata – T.a.r. per il Piemonte, sez. III, n.-OMISSIS- - ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite, secondo le ragioni che possono riassumersi nei termini seguenti:
a) l’istituto del congedo straordinario è disciplinato dall’art. 37 del d.P.R. n.3 del 1957, il quale prevede che “all’impiegato, oltre il congedo ordinario, possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari (…)”;
b) il congedo straordinario compete di diritto quando l’impiegato debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità. In ogni caso il congedo straordinario non può superare complessivamente nel corso dell’anno la durata di quarantacinque giorni. Il congedo straordinario è concesso, in base a motivato rapporto del capo dell’ufficio, dall’organo competente secondo gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni;
c) con circolare 333.A/9807.F.4 del 30 marzo 1999 l’amministrazione ha chiarito che, a fronte di una istanza di congedo straordinario per “gravi motivi”: i) l’amministrazione deve, nell’esercizio di un potere discrezionale, operare una valutazione che tenga conto “ non solo delle necessità del dipendente ma anche delle esigenze di servizio ”; ii) il dipendente deve addurre una motivazione “ precisa e circostanziata in ordine all’effettiva gravità della situazione per cui si richiede il congedo ”; iii) poiché la valutazione demandata all’amministrazione è strettamente correlata alla fattispecie concreta, “ è indispensabile che tutte le richieste di congedo straordinario per gravi motivi, da qualunque causa determinate, siano corredate da un’esauriente documentazione, nonché del motivato ed esaustivo parere del dirigente dell’Ufficio di appartenenza, obbligatorio a norma dell’art. 37 D.P.R. n. 3/1957 (salvo ovviamente l’ipotesi in cui vi sia coincidenza tra il dirigente dell’Ufficio di appartenenza e l’organo competente alla concessione) ed indispensabile per valutare l’obiettiva gravità della situazione rappresentata e per determinare la durata del congedo straordinario ”;
d) sulla base dei descritti elementi normativi e interpretativi, nella specie risultava che l’amministrazione, nella doverosa considerazione degli interessi pubblici sottesi, avesse correttamente limitato la concessione del congedo straordinario alle giornate in cui risultava