Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-05-16, n. 201302670

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-05-16, n. 201302670
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201302670
Data del deposito : 16 maggio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07194/2008 REG.RIC.

N. 02670/2013REG.PROV.COLL.

N. 07194/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7194 del 2008, proposto da:
L I, rappresentato e difeso dall’avv. M D e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Conca d’Oro n. 184/190 pal. D, per mandato a margine dell’appello;

contro

- Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, non costituito nel giudizio d’appello;
- Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria per la regione Marche, in persona del Dirigente pro-tempore, non costituito come tale nel giudizio di primo grado, né costituito nel giudizio d’appello;
- Direzione della Casa Circondariale di Ascoli Piceno, in persona del Direttore pro-tempore, non costituito come tale nel giudizio di primo grado, né costituito nel giudizio d’appello;

nei confronti di

F N e F Z, controinteressati intimati, non costituiti nel giudizio di primo grado e nel giudizio d’appello;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per le Marche n. 386 del 29 maggio 2008, resa tra le parti, con la quale sono stati decisi i ricorsi in primo grado riuniti nn.rr. 463/2005, 1065/2005, 231/2006, limitatamente alla reiezione del ricorso n.r. 231/2006, proposto per l’annullamento degli ordini di servizio del Direttore della Casa Circondariale di Ascoli Piceno n. 97 e n. 98 del 6 dicembre 2005, con i quali, rispettivamente, l’ispettore capo di polizia penitenziaria F N è stato nominato vice comandante del reparto e l’ispettore superiore F Z sostituto del vice comandante del reparto, con compensazione delle spese dei giudizi riuniti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2013 il Cons. L S e preso atto che nessuno è comparso per l’appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.) L I è ispettore superiore della polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Ascoli Piceno.

Con il ricorso in primo grado n.r. 463/2005 ha impugnato gli ordini di servizio n. 1 del 22 aprile 2005 e n. 2 del 27 aprile 2005, con i quali, rispettivamente, l’ispettore capo di polizia penitenziaria F N è stato nominato vice comandante del reparto e l’ispettore superiore F Z sostituto del vice comandante.

Con successivo ricorso in primo grado n.r. 1065/2005, integrato con motivi aggiunti, lo Iannotta ha impugnato l’ordine di servizio n. 15 dell’11 novembre 2005, con il quale egli stesso era stato adibito al servizio di vice coordinatore delle videoconferenze.

Infine con il ricorso in primo grado n.r. 231/2006 l’interessato ha impugnato gli ordini di servizio n. 97 e n. 98 del 6 dicembre 2005, con i quali, rispettivamente, l’ispettore capo di polizia penitenziaria F N è stato nominato vice comandante del reparto e l’ispettore superiore F Z sostituto del vice comandante del reparto.

Con la sentenza del T.A.R. per le Marche n. 386 del 29 maggio 2008 i ricorsi, già riuniti, sono stati decisi nei sensi di seguito indicati:

- il ricorso n.r. 463/2005 è stato accolto sul rilievo della censura, ritenuta assorbente, di difetto di motivazione;

- il ricorso n.r. 1065/2005 è stato accolto del pari in relazione alla carente motivazione e all’illogicità dell’atto impugnato, che aveva obliterato la graduatoria dell’interpello disposto per il conferimento dell’incarico, non potendosi ammettere l’integrazione giudiziale della motivazione secondo i rilievi difensivi svolti dall’Avvocatura distrettuale dello Stato;

- il ricorso n.r. 263/2006 è stato rigettato: il giudice amministrativo marchigiano ha considerato che la nomina rispecchiava esercizio non irragionevole della discrezionalità consentita, ai fini della deroga dal criterio dell’anzianità e dell’ordine gerarchico, e che le censure ulteriori svolte dall’interessato impingessero il merito della scelta.

Con appello notificato il 30 luglio 2008 e depositato il 16 settembre 2008, la sentenza è stata gravata per la parte d’interesse, relativa alla reiezione del ricorso n.r. 263/2005, deducendosi in sintesi, con unico motivo complesso, le seguenti censure:

Violazione e falsa applicazione del principio generale di sovraordinazione gerarchica, dell’art. 32 del regolamento di servizio del corpo di polizia penitenziaria (d.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82) e dell’art. 2 d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443. Errore di fatto, irrazionalità manifesta, carenza assoluta di motivazione, sviamento di potere dalla causa tipica.

In relazione al principio di sovraordinazione gerarchica, come riconosciuto dalle disposizioni in epigrafe, i due ordini di servizio sono viziati, perché l’ispettore capo N riveste qualifica inferiore all’appellante e l’ispettore superiore Z ha conseguito la qualifica in epoca successiva;
quest’ultimo ha meno variegata e qualificata esperienza, in quanto coordinatore dello spaccio laddove l’appellante già organizzava i turni del personale;
entrambi i controinteressati sono stati fatti oggetto di segnalazioni da parte delle organizzazioni sindacali SI.N.A.P.PE. e C.G.I.L., il secondo non ha partecipato a importante operazione, all’opposto coordinata proprio dall’appellante, non ha svolto servizi di sorveglianza.

Inoltre l’appellante ha seguito corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, a differenza del N, e lo Z non ha superato per due volte il concorso da vice commissario.

In altre case circondariali (Fossombrone e Ancona) l’incarico di vice comandante è ricoperto da ispettori superiori.

Vi è contraddittorietà tra l’annullamento degli ordini di servizio nn. 1 e 2 e la riconosciuta legittimità degli ordini di servizio nn. 97 e 98, posto che i primi sarebbero identici ai secondi, onde la carenza motivazionale per essi riscontrata affliggerebbe anche quelli successivi.

Con memoria difensiva depositata il 18 marzo 2013, l’appellante ha insistito per l’accoglimento del gravame, evidenziando come medio tempore l’ispettore capo N sia stato collocato in pensione e l’ispettore superiore Z sostituisca temporaneamente e per brevi periodi gli attuali comandanti e vicecomandanti del reparto, e lamentando che il comandante deleghi spesso quale coordinatore della sorveglianza generale altro ispettore capo.

All’udienza pubblica del 16 aprile 2013 l’appello è stato discusso e riservato per la decisione.

2.) L’appello in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.

2.1) L’art. 32 del d.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 (recante “Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria”), la cui violazione lamenta l’appellante, rubricato “Supplenza temporanea nella funzione di comandante del reparto”, dispone testualmente, al primo comma, che:

“In caso di assenza o impedimento del comandante del reparto per qualsiasi causa e qualora non sia stato ancora nominato un supplente o questi sia a sua volta assente o impedito, la funzione di comandante del reparto è assunta dall’appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che riveste la qualifica più elevata, salva diversa motivata determinazione del direttore”.

Esso assicura, quindi, soltanto in via tendenziale l’affidamento delle attribuzioni di “vicecomandante”, ossia di comandante vicario, secondo l’ordine gerarchico, in base al principio enunciato dal pure invocato art. 2 del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 (recante “Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395”), ammettendovi deroga, appunto, in base ad una determinazione motivata del direttore della casa circondariale.

2.2) Nel caso di specie, e contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, gli originari ordini di servizio n. 1 del 22 aprile 2005 e n. 2 del 27 aprile 2005, recanti rispettivamente la nomina a vicecomandante all’ispettore capo N e di sostituto del vicecomandante all’ispettore superiore Z, erano del tutto privi di motivazione, e come tali manifestamente illegittimi, onde sono stati rettamente annullati dal giudice amministrativo marchigiano in accoglimento del ricorso in primo grado n.r. 463/2005.

Al contrario, i successivi ordini di servizio nn. 97 e 98 del 6 dicembre 2009 sono motivati in modo specifico e articolato.

Nel primo provvedimento, relativo alla nomina a vicecomandante dell’ispettore capo N, si evidenzia che egli fu nominato comandante di reparto con nota del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del 7 luglio 1999, e che da tale data e sino alla nomina quale comandante del Vice commissario Pio Mancini, ossia sino al 2 aprile 2005, ha svolto l’incarico “…per più di cinque anni”;
che appare “…dunque il più meritevole ad assumere le funzioni di Vice comandante, avendo mostrato nel concreto svolgimento delle funzioni di Comandante di reparto spiccate attitudini, non comuni doti e capacità, eccellente competenza professionale non disgiunte da capacità di risoluzione e organizzativa”, considerata altresì “…la stima e il prestigio goduti…non solo in Istituto, ma anche presso le autorità con cui si è costantemente relazionato nello svolgimento delle funzioni di Comandante di reparto”.

Nel secondo provvedimento, relativo alla nomina a sostituto vicecomandante dell’ispettore superiore Z, si evidenzia che il medesimo “…ha già egregiamente svolto in via provvisoria le funzioni di Comandante di reparto presso questa sede dal 23.10.98 al 7 luglio 1999, data di assegnazione Comandante di reparto Ispettore N Fernando”, e che “da tale data egli ha egregiamente svolto le mansioni di Vice comandante presso questa sede”, ribadendosi anche per lo stesso il giudizio di maggiore meritevolezza “…avendo mostrato nel concreto svolgimento delle funzioni di Comandante e Vice comandante di reparto spiccate attitudini, non comuni doti e capacità, eccellente competenza professionale non disgiunte da capacità di risoluzione e organizzativa”, ed egli pure godendo di “…stima e prestigio non solo in Istituto, ma anche presso le autorità con cui si è costantemente relazionato nello svolgimento delle funzioni di Comandante e Vice comandante di reparto”, nonché considerato che “…ha proficuamente frequentato l’apposito corso di aggiornamento professionale per Comandanti e Vice comandanti, svoltosi nell’anno 2003 presso la scuola di formazione di Sulmona”.

Rispetto a tale diffusa motivazione, non può assumere rilievo l’ulteriore e sia pure generica notazione, contenuta in entrambi i provvedimenti, riferita indistintamente ai “…profili disciplinari degli ispettori con più anzianità nel ruolo presenti in sede, e gli incarichi da essi svolti e da cui risultano in taluni casi anche essere stati rimossi”.

2.2) Acclarato, dunque, che i due provvedimenti sono diffusamente ed esaurientemente motivati con il richiamo di elementi obiettivi (il pregresso svolgimento dell’incarico superiore di comandante per oltre cinque anni da parte del N, nonché per più breve ma comunque significativo periodo -nove mesi- da parte dello Z, nonché quanto a quest’ultimo, dell’incarico di vice comandante per un periodo di oltre cinque anni), è evidente che il giudizio valutativo specifico sulle modalità di svolgimento dell’incarico, sulle qualità evidenziate, sulla stima e considerazione goduta, non contrastato da specifici e comprovati elementi di segno opposto, pertiene alla sfera insindacabile del merito, inattingibile dal sindacato giurisdizionale amministrativo, che non può spingersi addirittura ad una sorta di “valutazione comparativa” come quella pretesa dall’appellante con l’evidenziazione di suoi assunti potiori titoli professionali, e tantomeno con la valorizzazione di “segnalazioni” di organizzazioni sindacali, cui non può certo annettersi rilievo svalutativo, anche tenuto conto delle normali dinamiche “dialettiche” tra i responsabili del reparto e le stesse organizzazioni sindacali.

Del tutto prive di rilievo giuridico, sono, da ultimo, le circostanze allegate nella memoria difensiva, introdotte all’evidente fine “suggestivo” di delineare pretesi profili di penalizzazione nei confronti dell’appellante.

3.) In conclusione, l’appello in epigrafe deve essere rigettato, con conferma della sentenza gravata.

4.) Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio d’appello, non essendo costituite le parti pubblica e private appellate.

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