Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza collegiale 2025-03-11, n. 202502013
Ordinanza collegiale
11 marzo 2025
Sentenza
5 agosto 2019
Ordinanza collegiale
8 giugno 2021
Sentenza
10 ottobre 2022
Ordinanza collegiale
20 gennaio 2022
Decreto presidenziale
9 agosto 2019
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 11/03/2025
N. 02013/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03455/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3455 del 2023, proposto dalla signora LA SE in proprio nonché in qualità di legale rappresentante della società AM s.r.l., rappresentate e difese dall'avvocato Massimo Falco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Nola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Renzulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il signor NC Cozzolino, in proprio e quale rappresentante della Cozzolino Re s.r.l, rappresentati e difesi dagli avvocati Sabato Giuseppe Perna, Rita Scopa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 06218/2022, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nola e della Cozzolino Re s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2025 la consigliera Silvia Martino;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
1. La società ricorrente è titolare del bar Caffetteria Rossini, con sede in Nola.
Di fronte al suddetto esercizio insiste il fondo di proprietà della società controinteressata, che gestisce un distributore di carburanti.
In tale terreno, nel 2017, venivano avviati dei lavori edili.
La parte ricorrente faceva istanza di accesso ai documenti, originariamente respinta, ma poi concessa a seguito della sentenza del T.a.r. per la Campania n. 4407/2018 del 3 luglio 2108.
Successivamente la ricorrente chiedeva l’accesso ad ulteriori documenti, non ostesi.
1.1. Con il ricorso di primo grado l’odierna appellane agiva in primo luogo per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto del Comune di Nola sull'istanza di accesso agli atti presentata in data 17 dicembre 2018, volta ad ottenere copia del p.d.c. 87 del 19 ottobre 2018, nonché per la declaratoria del diritto a conseguire l'accesso richiesto.
1.2. Con sentenza n. 4294 del 2019, tale domanda veniva definita dal T.a.r. con sentenza parziale di declaratoria di cessazione della materia del contendere, in quanto la documentazione richiesta era stata depositata in giudizio.
1.3. Il ricorso di primo grado recava anche la domanda per l’annullamento del permesso di costruire n. 87 del 19 ottobre 2018, rilasciato dal Comune di Nola in favore della Cozzolino Re s.r.l. per l’ampliamento del locale non oil e la realizzazione della zona car wash.
La domanda di annullamento era affidata a sei mezzi di gravame (da pag. 18 a pag. 16).
1.4. Con motivi aggiunti, depositati il 23.7.2019, parte ricorrente proponeva ulteriori mezzi di impugnazione sempre avverso il p.d.c. n. 87 del 2018, del quale, nel frattempo, aveva acquisito la copia.
2. Con la sentenza oggetto dell’odierna impugnativa il T.a.r.:
- ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti.
- ha compensato tra le parti spese di lite;
- ha posto a carico della ricorrente gli oneri della verificazione svolta in corso di giudizio.
3. L’appello dell’originaria parte ricorrente, rimasta soccombente, è affidato ai seguenti motiv.i
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2, 65 e 66 CPA - VIOLAZIONE DELL’ART. 24 E 111 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO.
Il T.a.r. ha deciso la causa nonostante le carenze documentali segnalate dal verificatore le quali avrebbero richiesto un supplemento di istruttoria ovvero l’acquisizione in giudizio degli atti non rinvenuti.
Il verificatore ha infatti dato atto di non aver rinvenuto, presso il Comune, gli originali dei titoli edilizi in forza dei quali è stato realizzato sia il manufatto “non oil” che l’impianto di distribuzione carburanti e si è basato sulla copia dei documenti rilasciata su cd-rom dal Comune, documenti che non recano però numero di protocollo e dei quali non è dato sapere se siano conformi agli originali dei titoli edilizi suddetti.
In ogni caso, il verificatore non ha rinvenuto documenti o attestazioni da cui desumere la destinazione d’uso del locale “non oil” e avrebbe quindi rassegnato delle conclusioni “dubitative” o “alternative” nel proprio elaborato.
Sul punto il T.a.r. – a pag. 10 della sentenza appellata – afferma che:
“ il verificatore, pur non avendo ottenuto dal Comune la documentazione richiesta con attestazione di conformità all’originale, è comunque venuto in possesso di copia dei titoli edilizi in esame in quanto consegnati dal Dirigente dell’UTC di Nola, il quale consentiva al verificatore di replicare in copia informale (su CD rom e in copie eliografiche e fotostatiche) la suddetta documentazione che veniva pertanto acquisita in tale forma per le valutazioni peritali.
Non vi è pertanto ragione per dubitare della conformità agli originali di tali atti, in quanto provenienti dagli stessi uffici comunali e non contestati da parte ricorrente con specifici argomenti nella loro veridicità ”.
Tuttavia dagli atti del giudizio risulta che i titoli edilizi acquisiti dal verificatore – eccetto il permesso di costruire n. 87/2018 – sono le s.c.i.a. e le d.i.a. presentate dalla società controinteressata, rappresentate da atti non recanti il timbro del protocollo del Comune e non firmati dal tecnico della società.
Inoltre il verificatore non ha depositato in giudizio il cd – rom né le “copie eliografiche e fotostatiche” citate dal T.a.r. con la conseguenza che non è dato comprendere come il primo giudice abbia potuto ritenere tali atti ammissibili se neanche esibiti.
II – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2, 65 e 66 CPA - VIOLAZIONE DELL’ART. 24 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA.
La sentenza appellata è erronea per violazione del diritto di difesa e del giusto contraddittorio sotto un ulteriore profilo.
Con l’ordinanza collegiale n. 394/2022 il T.a.r., nel nominare il verificatore, disponeva:
“ Ritenuto di assegnare all’organo incaricato della verificazione il termine di giorni sessanta dal conferimento dell’incarico al verificatore per il deposito, presso la segreteria della Sezione, della relazione conclusiva, corredata da grafici e rilievi fotografici ed eventuale documentazione allegata;
Considerato che, entro gli ulteriori successivi venti giorni, le parti potranno depositare eventuali osservazioni e documenti, e, entro gli ulteriori successivi dieci giorni, il tecnico verificatore dovrà depositare le proprie repliche alle eventuali osservazioni delle parti ”.
I suddetti termini non sono stati rispettati dal T.a.r. pur avendoli esso stesso fissati.
Il verificatore ha depositato l’elaborato peritale in data 10 giugno 2022 e l’udienza di merito è stata trattata in data 29 giugno 2022 (appena 19 giorni dopo).
Non è stato garantito il rispetto dei termini fissati nell’ordinanza interlocutoria di 20 + 10 giorni per il deposito e l’esame da parte del verificatore delle controdeduzioni delle parti.
In ogni caso la AM ha depositato in data 14 giugno 2022 le proprie controdeduzioni all’elaborato peritale e le stesse non sono state comunque esaminate dal verificatore.
È stato quindi violato il principio del contraddittorio processuale, con conseguente erroneità della decisione appellata.
III. ERROR IN IUDICANDO SULLA VOLUMETRIA DEL PORTICATO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONE CAMPANIA N. 1 DEL 20/1/2012 – VIOLAZIONE DEL P.R.G. E DELLE N.T.A. DEL COMUNE DI NOLA –MOTIVAZIONE ERRONEA E PERPLESSA SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA.
La AM aveva dedotto, in primis , che il manufatto non oil , al piano terra, prevede un porticato non considerato ai fini volumetrici.
Nello specifico, era stato rilevato che dai grafici di progetto il porticato stesso risultava tompagnato sui tre lati, costituendo pertanto un volume chiuso (Cons. Stato