Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-04-03, n. 201802051

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-04-03, n. 201802051
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201802051
Data del deposito : 3 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/04/2018

N. 02051/2018REG.PROV.COLL.

N. 00839/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 839 del 2017, proposto da:
S &
C. S, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato D F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Vaticano, 48;

contro

Consorzio Artigiani Edili - Con. Ar. Ed., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R P, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Formiconi in Roma, via Cremera, 11;

nei confronti

Comune di Camerota, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 00012/2017, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consorzio Con. Ar. Ed.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2018 il Cons. R G e udito, per l’appellante, l’avvocato avvocati Cicenia per delega dell’avvocato Fenucciu;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Viene in decisione l’appello proposto dalla società S &
C. s.p.a. per ottenere la riforma della sentenza, di estremi indicati in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, ha accolto il ricorso proposto dal Consorzio Artigiani Edili (di seguito anche solo CONARED) e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento con il quale il Comune di Camerota ha disposto a favore dell’odierna appellante l’aggiudicazione della gara per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di valorizzazione degli spazi aperti e miglioramento dell’accessibilità al centro storico di Camerota.

2. Il Tribunale amministrativo regionale ha ritenuto fondato ed assorbente il motivo con il quale il Consorzio ricorrente in primo grado aveva dedotto l’esistenza di una soluzione di continuità (dal 27 gennaio 2016 al 26 febbraio 2016) nel possesso dell’attestazione SOA da parte dell’aggiudicataria. Ha ritenuto, quindi, che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara perché aveva perso il necessario requisito di qualificazione.

3. Per ottenere la riforma di detta sentenza ha proposto appello la società S &
C. s.p.a.

4. Si è costituito in giudizio per resistere all’appello il CONARED, il quale ha anche riproposto i motivi del ricorso introduttivo assorbiti dal Tribunale amministrativo regionale.

5. Alla pubblica udienza dell’8 marzo 2018 la causa è stata trattenuta per la decisione.

6. L’appello merita accoglimento.

7. Come più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa, nelle gare pubbliche, al fine della verifica della continuità del possesso dei requisiti speciali di partecipazione di cui all’attestazione Soa, è sufficiente che l’impresa abbia presentato, ai sensi dell'art. 76 comma 5, d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, istanza di rinnovo nel termine normativamente previsto, ovvero 90 giorni precedenti la scadenza del termine di validità dell’attestazione, atteso che la succitata norma è volta ad evitare soluzioni di continuità nella qualificazione delle imprese, in modo che la posizione del concorrente – che, prima della scadenza dell'attestazione anzidetta, si è tempestivamente e diligentemente premurato di richiederne il rinnovo, confidando nella sua tempestiva evasione – non può essere penalizzata con l’esclusione dalle gare pubbliche, in applicazione del principio del favor partecipationis e tenuto conto dell’efficacia retroattiva della verifica positiva, idonea a creare una saldatura con il periodo successivo alla scadenza della precedente attestazione, fino all'esito positivo della domanda di rinnovo, sempre che la stessa sopraggiunga prima della data fissata dal provvedimento di aggiudicazione definitiva per stipula del contratto di appalto. Infatti, il rilascio di una nuova attestazione Soa certifica non solo la sussistenza dei requisiti di capacità da una data ad un’altra, ma anche che l’impresa non ha mai perso requisiti in passato già valutati e certificati positivamente, ma li ha mantenuti anche nel periodo intercorrente tra la domanda di rinnovo e quella di rilascio della nuova certificazione, senza alcuna soluzione di continuità (cfr., ex multis , Cons. Stato, V, n. 1091/2017).

Nel caso di specie, risulta dagli atti che l’appellante aveva dato incarico alla SOA per il rinnovo dell’attestazione in data 13 ottobre 2015 (cioè almeno 90 giorni prima la scadenza della precedente attestazione). Il rinnovo è poi avvenuto in data 26 febbraio 2016 (prima della stipula del contratto). Deve, quindi, ritenersi che non ci sia stata soluzione di continuità, né in senso contrario rileva che la nuova attestazione menzioni alcune categorie di lavorazioni non contemplate nella precedente (è decisivo che abbia confermato la qualificazione nella categoria precedente).

Non rileva neanche che l’incarico per il rinnovo non sia stato trasmesso all’ANAC (il relativo obbligo non prevede sanzione), né che rechi come data di decorrenza quella del 26 febbraio 2016 (questo rileva ai fini della successiva scadenza quinquennale, ma non esclude l’ultra-vigenza della precedente attestazione).

8. I motivi del ricorso introduttivo assorbiti in primo grado (contro il giudizio di non anomalia e contro la valutazione dell’offerta tecnica) entrano nel merito della valutazione discrezionale e meritano, quindi, positivo apprezzamento.

9. Per quanto riguarda, in particolare, la valutazione dell’offerta tecnica, va richiamato il consolidato orientamento secondo cui “ nelle gare pubbliche, e relativamente a quanto attiene alla valutazione delle offerte, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità, con la conseguenza che solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici ” (cfr., ex multis , Cons. Stato, III, n. 4650/2016;
Cons. Stato, V, n. 3911/2016;
Cons. Stato, V, n. 120/2016).

Sulla base di tale condiviso e consolidato principio, deve riconoscersi, nella fattispecie in esame, la sufficienza del punteggio numerico, in ragione del fatto che il disciplinare di gara disciplinava dettagliatamente le modalità di valutazione di ciascun elemento che compone l’offerta tecnica e le modalità di attribuzione dei punteggi.

10. Infondate sono anche le censure dirette a contestare il giudizio di non anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria.

Giova anche in questo caso richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: a ) nelle gare pubbliche il giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta – finalizzato alla verifica dell’attendibilità e serietà della stessa ovvero dell’accertamento dell’effettiva possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte – ha natura globale e sintetica e deve risultare da un’analisi di carattere tecnico delle singole componenti di cui l’offerta si compone, al fine di valutare se l’anomalia delle diverse componenti si traduca in un’offerta complessivamente inaffidabile; b ) detto giudizio costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato alla Pubblica amministrazione ed insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato della Commissione di gara, che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta; c ) dal suo canto il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni della Pubblica amministrazione sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, ciò rappresentando un’inammissibile invasione della sfera propria della Pubblica amministrazione; d ) anche l’esame delle giustificazioni prodotte dai concorrenti, a dimostrazione della non anomalia della propria offerta, rientra nella discrezionalità tecnica della Pubblica amministrazione, con la conseguenza che soltanto in caso di macroscopiche illegittimità, quali gravi ed evidente errori di valutazione oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto, il giudice di legittimità può esercitare il proprio sindacato, ferma restando l’impossibilità di sostituire il proprio giudizio a quello della Pubblica amministrazione (cfr., ex multis , Cons. Stato, V, n. 5387/2017).

Nel caso di specie, non emergono gravi o evidenti errori di valutazione tali da determinare l’illegittimità del giudizio espresso dalla commissione.

Risulta, in particolare, che nel caso di specie l’aggiudicataria ha offerto di eseguire l’intero appalto (progettazione incluso) per € 456.285, in cui confluiscono € 1.216,18 offerti per la progettazione esecutiva, con un ribasso, sulla progettazione, del 95%. Tale ribasso (che secondo CONARED sarebbe insostenibili economicamente) trova la sua giustificazione nella libera scelta imprenditoriale di avvalersi di uno staff di tecnici con cui l’aggiudicataria ha un rapporto fiduciario e continuativo ed accollandosi direttamente i relativi oneri (indicati in sede di subprocedimento di verifica di anomalia in € 15.000), oneri che risultano, tuttavia, sostenibili nell’economia complessiva dell’appalto, il cui importo globale è di € 456.825 e che presenta utili nella misura dell’8% (pari ad € 32.543,26).

11. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere respinto il ricorso di primo grado.

12. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 5.000 (cinquemila/00), oltre agli accessori di legge.

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