Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2018-04-30, n. 201802592
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Pubblicato il 30/04/2018
N. 02592/2018REG.PROV.COLL.
N. 02528/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero di registro generale 2528 del 2017, proposto da:
E F s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato A T, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cicerone, 49;
contro
Regione Basilicata, in persona del Presidente della Regione in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato M R B, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Nizza, 56;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. BASILICATA - POTENZA: SEZIONE I n. 00230/2017, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Basilicata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2018 il Cons. F D M e uditi per le parti gli avvocati A T e, in dichiarata delega dell'avv. Brancati, Luca Lorenzo.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il 9 agosto 2013 n. 998 la Giunta della Regione Basilicata approvava l’avviso pubblico avente ad oggetto: “ PO FESR Basilicata 2007 – 2013, Asse IV – Obiettivo specifico IV.2 – Linea di intervento IV.2.2.C – Approvazione avviso pubblico per la concessione di aiuti alla PMI operanti nel settore della produzione cinematografica per la realizzazione di lungometraggi e cortometraggi d’interesse regionale ”.
2. E F s.r.l., società di produzione cinematografica, presentava domanda di concessione di contributo per la realizzazione del progetto filmico “Honeymun”.
3. Il 27 giugno 2014, n. 788 la Giunta regionale approvava la graduatoria delle domande;alla E F s.r.l. erano assegnati 72 punti, per un contributo ammissibile di € 133.000,00.
3.1. Con determinazione dirigenziale 20 aprile 2014, pertanto, l’Ufficio Sistemi Culturali e Turistici della Regione Basilicata concedeva alla E F s.r.l. il contributo approvato, con espressa indicazione degli obblighi e delle prescrizioni imposti, delle modalità di erogazione e di rendicontazione delle spese. Il provvedimento era notificato il 30 aprile 2014.
4. Ricevuta la notifica, la E F s.r.l. richiedeva l’erogazione del 50% del contributo assentito, pari ad € 66.500,00 come previsto dell’art. 13 dell’avviso pubblico. L’anticipazione richiesta era concessa ed erogata dalla Regione.
5. Il 30 dicembre 2015, avendo completato il progetto, la E F s.r.l. inoltrava richiesta di saldo;seguiva la determinazione dirigenziale n. 11AC. 2016/D 01260 del 7 dicembre 2016 in cui si dava atto che, a seguito della verifica amministrativa sull’istanza di saldo, l’Ufficio Responsabile aveva rilevato circostanze comportanti una rideterminazione del contributo concesso. La Regione, pertanto, stabiliva che il contributo erogabile alla luce della rideterminazione operata a consuntivo era pari ad € 67.111,00 e che, avendo anticipato la somma di € 66.500,00, il saldo erogabile era di € 611,00.
6. La E F s.r.l. impugnava la determinazione dirigenziale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, domandandone l’annullamento.
7. Si costituiva in giudizio la Regione Basilicata che eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario e, nel merito, concludeva per il rigetto del ricorso.
8. Con sentenza, sezione prima, 20 marzo 2017, il Tribunale amministrativo, ritenuta fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Regione, dichiarava inammissibile il ricorso. Spese compensate.
8.1. Rammentato l’orientamento giurisprudenziale consolidato per il quale le controversie inerenti il recupero di finanziamenti pubblici sono devolute alla cognizione del giudice amministrativo solo se la revoca è disposta per rinnovata valutazione dell’interesse pubblico o per vizi propri dell’atto che dispone la concessione, il Tribunale riteneva il provvedimento di rideterminazione motivato con l’avvenuta individuazione di spese non ammissibili tra quelle rendicondate dalla società e, pertanto, né con vizi propri dell’atto di concessione né con la rinnovata valutazione dell’interesse pubblico sotteso alla liquidazione.
9. Ha proposto appello la E F s.r.l.;si è costituiva la Regione Basilicata. La E F s.r.l. ha depositato memoria in vista dell’udienza. All’udienza del 22 marzo 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La E F s.r.l. propone un unico motivo di appello con il quale censura la sentenza di primo grado per “ Error in iudicando et in procedendo” – violazione di legge – giurisdizione del giudice amministrativo – violazione dell’avviso pubblico “Concessione di aiuti alle PMI operanti nel settore della produzione cinematografica per la realizzazione di lungometraggi e contrometraggi di interesse regionale – violazione dell’art. 11 C.p.a. – violazione dei principi in tema di autotutela amministrativa – eccesso di potere .”.
1.1. Secondo l’appellante, il Tribunale avrebbe fatto erronea applicazione dei principi generali in tema di riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo. Richiamata la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 29 gennaio 2014, n. 6, la E F s.r.l. sostiene che le ragioni che avevano indotto l’Amministrazione regionale alla rideterminazione del contributo assentito non riguardavano un suo inadempimento agli obblighi fissati al momento dell’erogazione del finanziamento, ma derivavano da un riesame dei requisiti di ammissibilità e di assegnazione del finanziamento pubblico.
1.2. Ricorda a tal proposito l’appellante che la Regione Basilicata ha rideterminato la misura del contributo avendo rilevato l’avvenuta delega a soggetti terzi (la Marvin Film s.r.l. e la Vega Project s.r.l.) di più del 30% dell’importo progettuale, con superamento dei limiti posti alla delegabilità delle operazioni finanziate dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 2 del 2009. Tuttavia, rappresenta la E F s.r.l., la collaborazione con soggetti terzi per una percentuale superiore al 30% era già stata prevista nella relazione descrittiva del progetto sottoposta a finanziamento, per cui era conosciuta dall’Amministrazione, che, nonostante ciò, aveva approvato la concessione del contributo. La conclusione del ragionamento è che la Regione ha adottato un provvedimento di autotutela di cui agli artt. 21 quinquies e 21 nonies l. 8 agosto 1990, n. 241;donde la giurisdizione del giudice amministrativo.
2. Il motivo di appello è infondato.
3. Come ricordato dalla stessa appellante il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di concessione e revoca di contributi e sovvenzioni è stato oggetto di una fondamentale pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 29 gennaio 2014, n. 6.
3.1. Tenendo conto della situazione giuridica soggettiva azionata, l’Adunanza plenaria ha affermato i seguenti principi:
“ — sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla pubblica amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, il quomodo dell’erogazione (cfr. Cass., sez. un., 7 gennaio 2013, n. 150, cit.);
— qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (cfr. Cass., sez. un., ord. 25 gennaio 2013, n. 1776, cit.);
— viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (Cass., sez. un., 24 gennaio 2013, n. 1710, cit.;Cons. Stato, ad. plen., 29 luglio 2013, n. 17, cit.) .”.
3.2. Di tali principi è stata fatta costante applicazione in tutte le pronunce che sono seguite (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 agosto 2017, n. 3975;sez. V, 11 luglio 2016, n. 3051;sez. V, 7 giugno 2016, n. 2436;sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 835;Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 22 dicembre 2015, n. 741;Cass. civ., Sez. Un., 11 luglio 2014, n. 15941;Sez. Un., 17 febbraio 2016, n. 3057).
4. L’odierna controversia attiene alla fase di erogazione del contributo: dopo aver adottato il provvedimento con il quale ammetteva il progetto della E F s.r.l. a contributo fissando la somma concessa, la Regione Basilicata, in sede di verifica amministrativa ai fini dell’erogazione del saldo, e, quindi, esaminando la rendicontazione delle spese sostenute, ha ritenuto di rideterminare il contributo, dimezzando la somma concessa.
4.1. Occorre, dunque, tener conto delle ragioni della decisione amministrativa, se essa è motivata con l’inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione del contributo ovvero da vizi di legittimità del provvedimento di concessione, come pure per contrasto iniziale con il pubblico interesse.
5. La Regione Basilicata ha deciso la rideterminazione del beneficio concesso per asserite inadempienze della E F s.r.l.
6. Nella motivazione del provvedimento impugnato, infatti, esaminata la “ Spesa per “Affidamento di attività a soggetti terzi” ai sensi dell’art. 4 della Circolare n. 2/2009 del Ministero del lavoro pubblicata del GURI n. 117 del 22.5.2009 ”, l’Amministrazione rilevava l’avvenuta violazione della previsione del punto 4.2) “ Delega di parte delle attività ” dell’art. 4 della Circolare n. 2/2009 del Ministero del lavoro per la quale: “ Le attività sono delegabili nel rispetto delle procedure di cui al successivo paragrafo 4.4. e alle seguenti condizioni: - che il valore complessivo delle attività delegate non superi il 30% dell’importo progettabile ”;risultava, infatti, che la E F s.r.l. aveva delegato attività per un valore complessivo superiore a quello ammesso: a fronte di un valore delegabile per € 296.035,00 la società risultava aver delegato attività per € 711.390, 69 alla Marvin Film s.r.l. e per € 119.690,33 alla Vega’s Project s.r.l..
7. Per le considerazioni svolte, l’inadempimento agli obblighi assunti al momento della concessione del finanziamento è la ragione della sua rideterminazione;la situazione soggettiva azionata dal privato che contesta in giudizio la decisione dell’amministrazione è di diritto soggettivo e la relativa controversia deve essere conosciuta dal giudice ordinario.
8. Non conduce a diversa conclusione la circostanza evidenziata dalla società appellante per la quale già nella relazione a corredo della domanda di finanziamento era stato indicato all’amministrazione che altri soggetti avrebbero partecipato alla produzione del prodotto cinematografico in percentuali complessivamente superiori al 30%;l’appellante intende trarne l’argomentazione per cui la Regione aveva assentito, ammettendo il progetto a finanziamento, a tale riparto nell’esecuzione del progetto.
8.1. Una prima considerazione: in sede di relazione la società aveva dichiarato che le due società, Vega’s Project s.r.l. e Marvin Film s.r.l., avrebbero coprodotto il progetto cinematografico (come da dichiarazione trascritta nell’atto di appello), che è cosa diversa dall’essere soggetti delegati alla produzione.
In ogni caso, è al momento della rendicontazione – e non al momento della presentazione del progetto – che va verificato il rispetto degli obblighi assunti con l’ammissione al finanziamento, poiché nulla esclude che l’eventuale intento di delegare parte delle attività – eventualmente anche oltre i limiti consentiti – possa in concreto non attuarsi, proprio nella consapevolezza che il superamento dei limiti comporta la perdita del finanziamento concesso (o, come avvenuto, la sua rideterminazione). Neppure può immaginarsi che l’amministrazione, concedendo il finanziamento e, per converso, nulla rilevando in merito alle attività da delegare ad altre società, abbia acconsentito alla disapplicazione dei limiti imposti da atti amministrativi presupposti (nel caso la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 2/2009).
9. L’appello va respinto e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.