Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-04-22, n. 202403611
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Testo completo
Pubblicato il 22/04/2024
N. 03611/2024REG.PROV.COLL.
N. 01475/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1475 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Turarolo e Luca Milani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) -OMISSIS-, resa tra le parti, sul ricorso per l'annullamento del decreto della Prefettura di Como – Sportello Unico Immigrazione, prot.-OMISSIS- del 15 dicembre 2020 che ha rigettato l'istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, co. 1, D.L. n. 34/2020, presentata in favore dell'odierno appellante;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2024, il Cons. Angelo Roberto Cerroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con decreto notificato in data 13 gennaio 2021, la Prefettura di Como rigettava l'istanza di emersione da lavoro irregolare presentata dal sig. -OMISSIS- in data 16 giugno 2020 a favore del sig. -OMISSIS-, visto il parere non favorevole all'accoglimento dell'istanza espresso dalla competente Questura a seguito della sentenza del Tribunale di Genova che ha condannato il beneficiario per i reati di cui agli artt. 528 e 648 c.p. alla multa di euro 950,00, della sentenza della Corte d'Appello di Napoli che ha condannato il beneficiario alla pena di otto mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 110 e 648 c.p. e del deferimento in stato di libertà del beneficiario per i reati di cui agli artt. 473, 474 e 648 c.p.,
2. – Adito in prime cure il TAR per la Lombardia con domanda annullatoria sorretta dalla deduzione di vizi di legittimità per violazione di legge e difetto di motivazione, il primo giudice ha respinto il ricorso sul rilievo che il provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare risulterebbe correttamente motivato sotto il profilo della pericolosità sociale di parte ricorrente, ciò sulla base di una valutazione in proposito posta in essere ex ante dallo stesso Legislatore. Chiosa, infine, il primo giudice che nel provvedimento de quo sarebbe stata effettuata “ una compiuta valutazione del mancato inserimento sociale dell’esponente, a prescindere dai legami familiari, in circostanze nelle quali l’Amministrazione non è tenuta a compiere un’autonoma specifica valutazione della pericolosità dello straniero, né a considerarne l’attualità, in quanto il Legislatore ha già provveduto ex ante e in termini vincolanti ”.
3. – Lo straniero ha, dunque, interposto appello innanzi a questo Consiglio articolando un unico motivo di censura teso a dedurre i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, corredato da istanza sospensiva: la difesa dello straniero stigmatizza, in particolare, l’intrinseca sproporzione insita nell’automatismo ostativo e nella sottesa presunzione assoluta di pericolosità sociale, che emergerebbe con note stridenti nella fattispecie della vendita di DVD con marchio contraffatto di cui si è reso responsabile l’appellante, peraltro in circostanze di tempo assai risalenti.
4. – Si è ritualmente costituito il Ministero dell’interno senza svolgere difese nel merito.
5. – In esito alla trattazione cautelare, il Collegio, nel rilevare l’ampia risalenza nel tempo dei precedenti penali unitamente alla