Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 2023-05-18, n. 202301982

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 2023-05-18, n. 202301982
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202301982
Data del deposito : 18 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/05/2023

N. 03260/2023 REG.RIC.

N. 01982/2023 REG.PROV.CAU.

N. 03260/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3260 del 2023, proposto da G S, rappresentato e difeso dagli avvocati D V, A V D C, C C e S F, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, lungotevere Marzio 3;


contro

Ministero dell’università e della ricerca, Ministero della salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi 12;
Università degli studi di Padova, in persona del rettore pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marika Sala, Roberto Toniolo e Sabrina Visentin, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia;
Cineca - Consorzio Interuniversitario, non costituito in giudizio;

nei confronti

Alberta De Crescenzo, Francesco Chiavarone, non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma (sezione terza) n. 914/2023


Visto l’art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dei Ministeri dell’università e della ricerca e della salute, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro e dell’Università degli studi di Padova;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2023 il consigliere F F e uditi per le parti gli avvocati A V D C, C C e Federico Basilica per l’Avvocatura dello Stato;


Considerato che:

- l’appello cautelare pone nel merito questioni analoghe a quelle recentemente esaminate da questa sezione, tra l’altro con l’ordinanza cautelare del 13 aprile 2023, n. 1415, dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi;

- a ciò deve aggiungersi, sul piano strettamente cautelare, la considerevole distanza in termini di punteggio dalla soglia utile per l’accesso alle facoltà a numero programmato;

- per la natura delle questioni controverse le spese di causa possono nondimeno essere compensate;

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