Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-03-19, n. 201301606

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-03-19, n. 201301606
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201301606
Data del deposito : 19 marzo 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06217/2011 REG.RIC.

N. 01606/2013REG.PROV.COLL.

N. 06217/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6217 del 2011, proposto da:
P P, rappresentato e difeso dall'avv. G R, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, Piazzale Flaminio N. 19;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

E A, G R, A C;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 00286/2011, resa tra le parti, concernente approvazione graduatoria relativa al reclutamento di 21 tenenti in s.p.e. dell'arma dei carabinieri


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2012 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Gabriele Pafundi (su delega di G R) e l'avvocato dello Stato Giovanni Palatiello;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

L’ing. P P, all’epoca ufficiale di complemento dell’Arma dei Carabinieri partecipava al concorso per titoli ed esami per la nomina a 21 tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico logistico dell’Arma dei Carabinieri indetto dal Ministero della Difesa per la “sezione telematica” di cui all’art.1 comma 2 lettera f) del bando pubblicato sul GURI del 13 febbraio 2004.

I giorni 28 e 29 aprile 2004 si svolgevano le prove scritte del concorso previste dal bando (art.10) il cui esito veniva comunicato all’ing. P mediante telegramma il 14 giugno 2004 , successivamente confermato da lettera del 25 giugno 2004 , con l’indicazione della data di svolgimento delle prove orali coincidente con il 21 luglio 2004.

L’interessato veniva quindi convocato per sostenere le prove fisico psicoattitudinali per il 28 giugno 2004 , mentre il 30 giugno 2004 gli veniva comunicato l’esito positivo relativo agli accertamenti sanitari e il primo luglio dello stesso anno era comunicato quello altrettanto positivo di idoneità attitudinale.

Il giorno fissato per l’esame orale si presentavano i sei concorrenti ammessi ( oltre al P, i sigg. A, C,. Gargiulo, S e Viola ) e prima dell’inizio della prova il sig. S veniva invitato ad abbandonare l’aula in quanto erroneamente indicato nell’elenco degli esaminandi, mentre doveva essere presente il candidato R che veniva convocato a sostenere la prova il giorno 23 agosto 20904.

La prova orale cui partecipava l’attuale appellante unitamente agli altri candidati ( ad esclusione di S e R ) si svolgeva il 21 luglio 2004 e in tale sede uno dei componenti della Commissione, il capitano M S veniva sostituito da capitano G M in servizio presso lo stesso ufficio in cui svolgevano servizio i candidati A e C, gerarchicamente subordinati al predetto Ufficiale: all’esito della stessa prova veniva formulata un graduatoria provvisoria che vedeva il P posizionato al terzo posto.

Quindi, il giorno 23 agosto 2004 il candidato R sosteneva la prova orale e all’esito della stessa la graduatoria subiva una modificazione in virtù della quale il P veniva collocato al quarto posto, in posizione non utile alla nomina.

Quest’ultimo ha impugnato innanzi al Tar del Lazio il provvedimento di approvazione della graduatoria relativa al concorso de quo, i verbali della procedura concorsuale stessa e i provvedimenti assunti nel corso delle procedura selettiva nonchè il decreto di nomina della commissione esaminatrice e l’adito Tribunale con sentenza n.286/2011 ha respinto il ricorso, giudicandolo infondato.

L’ing. P ha impugnato tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto, deducendo a sostegno del proposto gravame i seguenti motivi:

1) error in iudicando in relazione al maggior termine concesso al R per la preparazione alla prova orale avente una valenza discriminatoria, con conseguente lesione della posizione dell’appellante.;

2) error in iudicando in relazione alle disposizioni di cui all’art.51 c.p.c. nn.3 e 5 , sul rilevo che con riferimento alla composizione della commissione esaminatrice come venutasi a formare in ragione dell’avvenuta sostituzione del capitano Strangio con il capitano M, si era creata una situazione di incompatibilità che imponeva l’astensione di tale ultimo ufficiale, onde assicurare le necessarie condizioni di trasparenza e imparzialità dell’organo .

Quindi parte appellante ha chiesto a titolo di risarcimento danni che questo Consiglio di Stato, ove non dovesse rivedere la graduatoria finale con l’inclusione in posizione utile dell’ing. P, condanni l’Amministrazione alla corresponsione in favore del medesimo degli emolumenti che avrebbero dovuto essere liquidati al medesimo qualora fosse stato tempestivamente assunto, compresi quelli accessori costituiti dagli interessi e rivalutazione monetaria.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri che hanno contestato la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone la reiezione.

All’odierna udienza pubblica la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

L’appello è infondato, meritando l’impugnata sentenza. integrale conferma.

Col primo mezzo d’impugnazione parte appellante lamenta il fatto che al candidato R sono stati concessi 33 giorni per la preparazione agli orali, mentre a lui e agli altri candidati sono stati dati 25 giorni e tale circostanza darebbe luogo alla violazione del principio di contestualità e massima concentrazione delle prove concorsuali e lederebbe altresì la regola della par condicio tra i candidati .

L’assunto difensivo non ha pregio.

Invero, come ricostruito in punto di fatto, lo “spostamento” in avanti della prova orale per il R ( 23 agosto 2004 ) è avvenuto unicamente per il fatto che è stato erroneamente convocato per la data delle prove orali fissata al 21 luglio 2004 il sig. S che invece solo per errore era stato inserito tra gli esaminandi e tale causa di “ forza maggiore “ ha imposto, proprio in sede di esame orale di tutti gli altri candidati la nuova convocazione per il R (erroneamente) non convocato per la suddetta data del 21 luglio.

Ora se così è, appare evidente come non vi poteva essere contestualità della prova concorsuale e quindi nella specie non può rilevarsi, per la materiale impossibilità a configurarsi, un operato della P.A. in contrasto con le fondamentali regole della trasparenza e imparzialità cui improntare l’adozione degli atti che definiscono le operazioni concorsuali.

Neppure è configurabile una violazione della regola della par condicio per la semplice ragione che all’appellante , così come agli altri candidati, è stato concesso il termine di almeno venti giorni per sostenere la prova orale , come previsto dall’art.6 comma3 del DPR n.487 del 9 maggio 1994.

Se la ratio della norma in questione è quella di assicurare un margine di tempo sufficiente a consentire all’interessato di dedicarsi alla preparazione della prova orale , tale spatium temporis è stato comunque assicurato a tutti i candidati.

Vero è che di fatto il R ha goduto di 33 giorni per prepararsi ( dal 21 luglio al 23 agosto ) ma il maggior periodo concesso non appare ledere alcuna delle posizioni degli altri candidati ciascuno dei quali ha già svolto la sua prova orale proprio il giorno di convocazione per il R , sicchè l’assenza di un contestuale espletamento della fase concorsuale della prova orale da parte di tutti i candidati ammessi alla medesima, non vale ad inficiare la procedura seguita., proprio perché le “condizioni di partenza” , per l’errore cui sopra si accennava, non sono potute essere uguali per tutti i concorrenti e non può quindi parlarsi di un diversificato trattamento.

D’altra parte, all’uopo vale altresì far presente il fatto che in concreto anche l’appellante ha goduto di un lasso di tempo superiore ai venticinque giorni formalmente concessigli ( 25 giugno- 21 luglio ) per la preparazione agli orali ove si osservi che già con telegramma del 14 giugno gli era stato comunicato l’esito del superamento delle prove scritte.

Col secondo mezzo d’impugnazione il P deduce in relazione all’avvenuta sostituzione di un componente della Commissione ( il capitano M in luogo del capitano Strangio , la violazione delle disposizioni dettate dall’art.51 c.p.c. in tema di astensione in ragione dell’appartenenza allo stesso ufficio del primo dei predetti ufficiali e dei due candidati classificatisi ai primi posti ( A e C ) e dall’essere i tre sunnominati legati da rapporti di subordinazione gerarchica.

I dedotti rilievi non colgono nel segno.

Nei pubblici concorsi i componenti delle commissioni esaminatrici hanno l’obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall’art.51 del codice di procedura civile , senza che le cause di incompatibilità previste dalla predetta norma possano essere oggetto di estensione analogica ( Cons. Stato Sez. VI 27 novembre 2012 n.4858).

Ora la situazione in concreto dedotta , l’appartenenza allo stesso ufficio e il rapporto di subordinazione nel lavoro, non è riconducibile ad alcuno dei casi previsti dalle disposizioni invocate: non alle ipotesi di cui al comma 3 ( causa pendente , rapporti di credito e debito, grave inimicizia ) e neppure alle ipotesi di cui al comma 5 ( tutore, curatore, datore di lavoro di una delle parti ) .

In ogni caso, in ordine dalla denunciata situazione di pretesa incompatibilità, non si evince né è provata l’esistenza di una relazione tra i due candidati A e C e il capitano M contrassegnata dai caratteri di sistematicità e di intensità, tale da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio idoneo ad imporre l’obbligo di astensione ( cfr Cons. Stato Sez. VI 31 maggio 2012 n. 3276).

Infine parte appellante formula, sia pure in via subordinata, una richiesta di risarcimento del danno quantificata nella chiesta corresponsione degli emolumenti che sarebbero spettati all’ing. P dall’assunzione, ma la pretesa patrimoniale è del tutto inconfigurabile per almeno due ordini di ragioni:

a) la domanda viene introdotta per la prima volta in sede di giudizio di appello e si appalesa perciò stesso inammissibile;

b) mancano gli elementi costitutivi per la individuazione di una responsabilità causativa di danno risarcibile ex art.2043 codice civile, mancando, in particolare, per la ragioni sopra esposte, una condotta contra legem imputabile all’Amministrazione suscettibile di ristoro patrimoniale .

In forza delle suestese considerazioni l’appello è infondato e va, pertanto, respinto.

Sussistono , peraltro giusti motivi, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda, per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.

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