Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-01-17, n. 202300610

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-01-17, n. 202300610
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300610
Data del deposito : 17 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/01/2023

N. 00610/2023REG.PROV.COLL.

N. 06733/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6733 del 2022, proposto da
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione quarta) n. -OMISSIS-resa tra le parti, concernente il provvedimento di esclusione dal concorso per il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri-anno 2021;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 il Cons. Carmelina Addesso e udito per la parte appellata l’avv. M S;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe il Ministero dell’economia e Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza chiedono la riforma della sentenza del

TAR

Lazio, sezione quarta, n. -OMISSIS-che ha accolto il ricorso proposto da -OMISSIS-avverso il provvedimento di esclusione dal concorso per il reclutamento di n. 1409 allievi finanzieri-anno 2021.

1.1 L’esclusione veniva disposta per mancato possesso dei requisiti di moralità e di condotta previsti dall’art. 2, comma 1, lettera g) del bando di concorso, poiché in data 3 novembre 2013, nel corso di un controllo di pubblica sicurezza, veniva trovato, unitamente ad altri giovani, seduto al tavolo di un locale, al di sotto del quale venivano rivenuti grammi 4 di marijuana suddivisa in dosi ed euro 60, oltre che cartine per confezionare filtri e sigarette. A seguito di segnalazione amministrativa, il Prefetto di -OMISSIS- procedeva ad una formale ammonizione ai sensi dell’art. 75 comma 14 del d.p.r. 309/1990.

1.2 Il TAR accoglieva il ricorso per difetto di motivazione del provvedimento di esclusione poiché l’episodio era risalente nel tempo, occorso allorché l’interessato aveva solo sedici anni e fondato su un ragionamento meramente congetturale.

2. Le Amministrazioni appellanti lamentano l’erroneità della sentenza impugnata poiché il provvedimento di esclusione ha natura vincolata alla luce del tenore letterale dell’art. 2 comma 1 lettera g) del bando di concorso, che recepisce il contenuto dell'articolo 6, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 199/1995. Quest’ultima disposizione, introdotta dal d.lgs 95/2017, sancisce espressamente l’esclusione anche in relazione ad un singolo e risalente episodio di detenzione/uso personale di sostanze stupefacenti. Espongono che l’esclusione del candidato è il frutto di una completa istruttoria e di un attento esame di tutti gli atti (proposta del Centro di Reclutamento e informazioni di rito con i relativi allegati) e degli aspetti relativi alla vicenda. Inoltre, non può in alcun modo essere condivisa la tesi formulata dal

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