Consiglio di Stato, sez. VII, decreto cautelare 2024-09-07, n. 202403392

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, decreto cautelare 2024-09-07, n. 202403392
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403392
Data del deposito : 7 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/09/2024

N. 06738/2024 REG.RIC.

N. 03392/2024 REG.PROV.CAU.

N. 06738/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6738 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di rappresentante legale e di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, -OMISSIS-, nella qualità rappresentante legale e di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, rappresentati e difesi dall'avvocato I F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Liceo Scientifico Statale Giuseppe Mercalli, Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 01641/2024, resa tra le parti, di rigetto, concernente il ricorso per l’annullamento, previa sospensione della comunicazione di non ammissione alla classe successiva anno scolastico 2023/2024 prot. n. -OMISSIS- dell’11.06.2024 da parte del Liceo scientifico “Giuseppe Mercalli scuola secondaria di secondo grado statale, notificata ai ricorrenti in data 14.06.2024 a mezzo posta, nel quale si determina che l’alunna -OMISSIS- ha conseguito esito “negativo allo scrutinio finale e pertanto risulta non ammessa alla classe successiva”, nonché di ogni atto presupposto, connesso e comunque conseguenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che, allo stato:

non emergono elementi sufficienti di fumus boni iuris per ipotizzare il possibile accoglimento dell’appello cautelare;

sino alla decisione collegiale, anche nell’interesse della minore, è inopportuno modificare l’assetto di fatto e di diritto conseguente al motivato giudizio di non ammissione alla classe successiva;

la fissazione della camera di consiglio cautelare nella prima udienza utile, calendarizzata poche settimane dopo l’avvio dell’anno scolastico, rende evidente l’assenza del requisito dell’estrema gravità ed urgenza previsto dall’art. 56 del CPA;

resta riservato al collegio l’approfondimento dei motivi esposti nell’appello cautelare;


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