Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-05-18, n. 201502502

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2015-05-18, n. 201502502
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201502502
Data del deposito : 18 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05172/2014 REG.RIC.

N. 02502/2015REG.PROV.COLL.

N. 05172/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5172 del 2014, proposto da:
ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRSAP), in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Comande', con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Stoppani, n. 1;

contro

CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC SOCIETÀ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv. A A, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, piazza dei Carracci, n. 1;

nei confronti di

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO IN LIQUIDAZIONE, GESTIONE SEPARATA IRSAP, in persona del legale rappresentante non costituito in giudizio;
REGIONE SICILIA e ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituiti in giudizio;

per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, Sez. II quater, n. 2766 dell’11 marzo 2014, resa tra le parti, concernente esecuzione del lodo arbitrale sottoscritto in Roma in data 10 marzo 2010 relativo al contratto d'appalto lavori ripristino e messa in esercizio infrastrutture primarie idrico – fognarie;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consorzio Cooperative Costruzioni - Ccc Società Cooperativa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2015 il Cons. C S e uditi per le parti gli avvocati Gianfranco D'Onofrio su delega dell'avv. Carlo Comandè, A A,;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

1. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II quater, con la sentenza n. 2766 dell’11 marzo 2014, accogliendo il ricorso proposto dal Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC, ha ordinato all’IRSAP, Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, gestione separata del Consorzio ASI di Agrigento in liquidazione, l’esecuzione del lodo arbitrale sottoscritto in Roma il 10 marzo 2010, depositato il successivo 11 marzo 2010, nella segreteria della Camera arbitrale presso l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, servizi e forniture, che ha deciso la controversia insorta tra il predetto Consorzio Cooperative Costruzioni e il Consorzio ASI di Agrigento in relazione al contratto di appalto del 31 maggio 2001, rep. 124293, avente ad oggetto “lavori urgenti per il ripristino e la messa in esercizio delle infrastrutture primarie idrico – fognarie nell’agglomerato industriale di Ravanusa”.

2. Con atto di appello notificato a mezzo del servizio postale il 10 giugno 2014 l’IRSAP ha chiesto riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua di due motivi di gravame, rubricati rispettivamente, il primo “1. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva dell’IRSAP” e il secondo “II. Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto l’eccezione di tardività del ricorso in riassunzione – Violazione e falsa applicazione degli artt. 79 comma 2 ed 80 comma 3 c.p.a.”.

Ha resistito al gravame il Consorzio Cooperative Costruzioni – CCC, deducendone l’assoluta infondatezza ed insistendo per il suo rigetto.

3. Nell’imminenza dell’udienza di trattazione le parti hanno illustrato con apposite memorie difensive.

All’udienza in camera di consiglio del 20 gennaio 2015, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

4. L’appello è infondato.

4.1. Deve essere preliminarmente esaminato il secondo motivo di gravame, con cui l’IRSAP ha lamentato “Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto l’eccezione di tardività del ricorso in riassunzione – Violazione e falsa applicazione degli artt. 79 comma 2 ed 80 comma 3 c.p.a.”: esso infatti concerne la corretta e valida instaurazione del rapporto processuale e, come tale. precede giuridicamente e logicamente la questione - di merito - della legittimazione passiva.

L’appellante ha dedotto, sotto un primo profilo, l’erroneità del rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, in ragione dell’asserita tardività della riassunzione a seguito della soppressione del Consorzio ASI di Agrigento, al quale era stato notificato l’atto introduttivo del giudizio;
in particolare la predetta riassunzione sarebbe avvenuta con atto notificato il 1° agosto 2012, ben oltre il termine di rito di 90 giorni, che, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, sarebbe decorso non già dall’ordinanza del 25 luglio 2012 di interruzione del giudizio, bensì dal 27 aprile 2012 (data in cui l’evento interruttivo è stato dalla stessa appellante indicato nell’atto di costituzione in giudizio) ovvero dal 17 maggio 2012 (data dell’udienza di trattazione dell’affare in cui quell’evento è stato dichiarato).

Sotto altro profilo l’appellante ha dedotto l’inammissibilità anche della riassunzione per l’asserita nullità della relativa notifica alla Regione Siciliana e all’Assessorato alle attività produttiva, non avvenuta, come necessario, presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato, che ne ha per legge la rappresentanza e la difesa.

Nessuno dei due profili di censura merita condivisione.

4.1.1. Quanto al primo, deve osservarsi che il codice del processo amministrativo, dopo aver precisato all’art. 79 che la sospensione del processo è disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell’Unione europea (comma 1) e che l’interruzione del processo è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile (comma 2), all’art. 80 prevede che il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificata l’evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza (comma 2) e che, se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma 2, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione.

La giurisprudenza ha precisato che il dies a quo del termine per la riassunzione decorre non dal giorno della dichiarazione della morte, né da quando si è verificato l’evento interruttivo, ma dalla data in cui detto evento sia venuto in forma legale a conoscenza della parte interessata alla riassunzione, ossia da quando vi è prova della ufficiale conoscenza, tramite comunicazione della segreteria, dell’intervenuta pronuncia di interruzione (Cons. Stato, sez. V, 27 maggio 2014, n. 2713;
sez. IV, 31 dicembre 2010, n. 9608).

Non essendovi ragione per discostarsi da tale consolidato indirizzo, la riassunzione del processo in trattazione è da ritenersi tempestiva, essendo intervenuta entro i novanta giorni dalla data dell’ordinanza con cui il tribunale adito lo aveva dichiarato interrotto.

4.1.2. Non può peraltro sottacersi, che, stante la prescrizione decennale dell’actio iudicati, l’atto di riassunzione del giudizio eventualmente tardivo ben avrebbe potuto essere qualificato (dal giudice) come nuovo autonomo atto introduttivo del giudizio di ottemperanza nei confronti del soggetto effettivamente obbligato ad adempiere l’obbligazione nascente dal giudicato, senza necessità di una pronuncia meramente processuale, come preteso dall’appellante, trattandosi di un provvedimento giurisdizionale inutile e incompatibile con i principi del diritto di azione e del giusto processo predicati dagli articoli 24, 111 e 113 della Costituzione.

4.1.3. Quanto al secondo profilo, è sufficiente osservare che l’obbligo della notifica presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato degli atti introduttivi di giudizio nei confronti dell’amministrazione regionale siciliana non può che riguardare le impugnative di atti e provvedimenti propri di quell’amministrazione e non già degli enti pubblici, da essi distinti e dotati di una autonoma personalità giuridica.

Pertanto la notifica dell’atto di riassunzione effettuato alla Regione Sicilia ed all’Assessorato regionale alle attività produttive presso la sede dei rispettivi uffici e non già presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato non determina alcuna nullità dell’atto stesso e non invalida la sentenza impugnata, sia perché gli atti notificati non concernevano la contestazione giudiziale di atti o provvedimenti emanati dall’amministrazione regionale, sia perché detta notifica, così come quella dell’atto introduttivo del giudizio, era da intendersi compiuta ai fini della mera conoscenza della controversia instauranda.

4.2. Non merita favorevole considerazione neppure il primo motivo di gravame, con cui lamentando “Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva dell’IRSAP”, l’appellante ha ribadito la propria estraneità all’oggetto del giudizio arbitrale, che concerneva esclusivamente il Consorzio ASI di Agrigento, del quale non poteva essere considerato in alcun modo successore a titolo universale per effetto della sua liquidazione, essendo piuttosto succeduto a titolo particolare solo in alcuni rapporti, esclusi quelli afferenti i rapporti giuridici passivi.

Secondo l’appellante in definitiva la legittimazione passiva sarebbe spettata esclusivamente alla gestione liquidatoria del disciolto consorzio, che avrebbero mantenuto la propria personalità giuridica e la conseguente legittimazione processuale, attiva e passiva, sino alla definitiva conclusione della liquidazione accertata con il decreto assessoriale di cui al comma 4 dell’art. 19 della legge regionale n. 8 del 2012, così come disposto dall’art. 64 della legge regionale n. 9 del 2013, secondo cui i disciolti Consorzi mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica sino all’adozione del predetto decreto assessoriale e aggiungono alla propria denominazione le parole “gestione separata IRSAP”, con la precisazione che “in nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all’IRSAP ovvero nel bilancio della Regione”.

Tali considerazioni non idonee a inficiare la correttezza della impugnata sentenza, essendo frutto di un’esasperata interpretazione formalistica del testo normativo, incompatibile del resto con la sua ratio.

Al riguardo si osserva quanto segue.

4.2.1. L’articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 (“Costituzione dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive”) ha previsto l’istituzione dell’IRSAP, ente pubblico non economico, di natura strumentale della Regione che, proprio attraverso esso, svolge “…attività di regolamentazione, gestione ed intervento nell’ambito delle aree destinate ad attività produttive”, in modo da “…assicurare l’esercizio unitario delle funzioni amministrative nell’intero territorio regionale in ossequio ai predetti indirizzi strategici” (art. 1, comma 1), aggiungendo al secondo comma che “…le aree destinate allo svolgimento di attività produttive sono quelle già attribuite ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale regolati dalla legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1” e che “Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per le attività produttive, previa delibera della Giunta regionale, è possibile istituire, modificare o sopprimere le aree da destinare allo svolgimento di attività produttive”.

L’articolo 2 ha delineato poi le funzioni e le finalità dell’IRSAP, prevedendo che esso “…promuove l’insediamento delle imprese nelle aree destinate allo svolgimento di attività produttive attraverso lo sviluppo e l’implementazione delle azioni necessarie per favorire l’avvio di nuove iniziative produttive e per potenziare ed innovare quelle esistenti” e che a tal fine “a) elabora e adotta i piani regolatori delle aree destinate allo svolgimento di attività produttive;
b) acquisisce gli immobili necessari alla realizzazione delle infrastrutture e degli stabilimenti da destinare allo svolgimento delle attività produttive ovvero allo svolgimento dei servizi da fornire alle imprese insediate;
acquisisce e cede terreni per la costruzione di stabilimenti da destinare ad attività produttive;
dispone, ove possibile, il recupero degli immobili industriali non utilizzati;
c) progetta, realizza e gestisce le opere infrastrutturali ed i servizi destinati alle imprese insediate anche mediante procedure di finanza di progetto;
d) progetta e realizza gli edifici da destinare allo svolgimento dell’attività produttiva da cedere all’impresa insediata, ove questa non vi provveda in proprio;
e) promuove ed implementa l’adozione di convenzione ed accordi con i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel processo tesi a favorire lo sviluppo dell’imprenditoria nelle aree di cui all’articolo 1, comma 2;
f) attiva ogni iniziativa utile al reperimento di fondi, anche in ambito extraregionale, per la realizzazione dei propri scopi;
g) sviluppa azioni di marketing e promozione del territorio anche al fine di favorire il reperimento di fondi di investimento pubblici e privati;
h) fornisce assistenza tecnica agli operatori economici sia nella fase propedeutica all’insediamento, anche al fine di favorire il reperimento di nuovi fondi, sia nella fase successiva all’insediamento;
i) fornisce assistenza alle imprese insediate o che intendono insediarsi nelle aree di cui all’art. 1, comma 2, per l’accesso al credito agevolato anche attraverso la stipula di accorsi e convenzioni con gli enti nazionali e regionali, sia pubblici che privati, competenti in materia di mediocredito e finanza agevolata;
l) svolge i compiti e le funzioni ad esso assegnati da leggi regionali e statali: m) stipula convenzioni con i titolari delle attività produttive insediate o da insediare per delefare ad essi, in tutto in parte, le funzioni di cui alla lettera c)”.

Il terzo dell’articolo 2 ha stabilito che “La Regione, gli enti locali ovvero altri enti pubblici possono, tramite la stipula di convenzioni, delegare all’IRSAP lo svolgimento di ulteriori attività e funzioni inerenti alla realizzazione ed alla gestione di infrastrutture e servizi connessi alle finalità di cui al presente articolo”.

4.2.2. Per quanto qui interessa, l’articolo 19 ha disciplinato la liquidazione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale, attraverso la nomina dei commissari straordinari, disponendo in particolare che: a) a decorrere dalla data in vigore della legge, sono soppressi e sono posti in liquidazione i Consorzi per le aree di sviluppo industriale esistenti, che assumono la denominazione di “Consorzio per le aree di sviluppo industriale in liquidazione”, con contestuale scioglimento degli organi consortili e nomina per lo svolgimento dell’attività di liquidazione di un commissario straordinario (comma 1);
b) il commissario, competente all’adozione degli atti di ordinaria amministrazione, provvede a definire nei successivi 180 giorni le procedure di rilevazione dello stato patrimoniale ed economico – finanziario di ogni singolo Consorzio, rilevando, tra l’altro, le attività e le passività rinegoziando, ove possibile, i rapporti con i creditori (comma 2);
c) decorso il predetto termine di 180 giorni la gestione dei singoli Consorzi passa all’IRSAP (comma 4), che subentra integralmente e definitivamente nella gestione delle aree di cui all’art. 1, comma 2, secondo quanto stabilito dalla (presente) legge e per i fini e le attività dalla stessa contemplate (comma 5);
d) trascorso infruttuosamente il termine di 180 giorni, cui al comma 4), i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale transitano in apposite gestioni a contabilità separata presso l’IRSAP in modo da garantire ed assicurare l’assoluta distinzione delle masse patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività di ogni singolo Consorzio soppresso e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazioni, con la precisazione che “le gestioni separate di ogni singola liquidazione di cui al presente comma sono amministrate, previo controllo e vigilanza dell’Assessorato regionale delle attività produttive e, per i profili tecnico – contabili, dell’Assessorato regionale dell’economia, ai fini della celere conclusione delle operazioni di liquidazione, dal direttore generale dell’Istituto” (comma 8) .

Infine l’art. 64 della legge regionale n. 9 del 2013 (“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di stabilità regionale”) ha interpretato autenticamente l’ottavo comma del ricordato articolo 19 della legge regionale n. 8 del 2012, rilevando che esso “…si interpreta nel senso che il presidente dell’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP), subentrato ai commissari liquidatori nominati ai sensi del comma 1 del predetto articolo 19, è il legale rappresentante, anche ai fini di cui all’articolo 7, comma 1, lett h), della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, dei singoli soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale in liquidazione, transitati nella gestione separata, e che gli stessi mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica sino all’adozione del decreto assessoriale di cui al comma 4, ultimo periodo del citato articolo 19 della legge regionale n. 8/2012. I predetti Consorzi aggiungono alla propria denominazione le parole “gestione separata IRSAP”. In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all’IRSAP ovvero nel bilancio della Regione”.

4.2.3. Dal delineato quadro normativo emerge che la soppressione dei Consorzi ASI, previa loro scioglimento e liquidazione, e il successivo, integrale e definitivo, subentro dell’IRSAP “…nella gestione delle aree di cui all’art. 1, comma 2, secondo quanto stabilito dalla legge e per i fini e le attività dalla stessa contemplate” (art. 19, comma 7, della legge regionale n. 8 del 2012) ha dato vita ad una fattispecie di successione a titolo particolare tra enti, coerentemente all’indirizzo giurisprudenziale nella materia de qua (Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 2002, n. 535;
Cons. Stato, sez. VI, 11 settembre 2014, n. 4630), secondo cui in tema di soppressione di enti pubblici, la successione si attua in modo diverso a seconda che la legge o l’atto amministrativo, che hanno disposto la soppressione, abbiano considerato il permanere delle finalità dell’ente soppresso ed il loro trasferimento ad altro ente, unitamente al passaggio, sia pure parziale delle strutture e del complesso delle posizioni giuridiche già facenti capo al primo ente ovvero abbiano disposto la soppressione, previa qualificazione, giacché, mentre nel primo caso si verifica una successione in universum jus (così che tutti i rapporti giuridici facenti capo all’ente soppresso passano all’ente subentrante), nel secondo caso, difettando la permanenza degli scopi dell’ente soppresso, si ha invece una successione a titolo particolare, limitata ai soli beni che residuano dalla procedura di liquidazione (non essendo ragionevolmente ed utilmente ipotizzabile una successione a titolo universale ai soli fini dello scioglimento delle strutture dell’ente soppresso), con la conseguenza che l’ente liquidatore non assume alcuna diretta responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte dall’ente estinto che già risultassero all’atto della liquidazione.

La fase di liquidazione, affidata ad un commissario straordinario, aveva la funzione di accertare lo stato patrimoniale dell’ente soppresso (anche con riferimento ai beni immobili strumentali, di proprietà regionale affidati in gestione a ciascun consorzio, da concedere in comodato d’uso all’IRSAP, e a quelli pure strumentali rientranti nel patrimonio indisponibile dei singoli concorsi, la cui proprietà deve pure essere trasferita all’IRSAP), di verificare la sussistenza dei debiti e dei crediti, così, per un verso, facilitando il trasferimento dei beni all’ente subentrante e, per altro verso, evitando la confusione dei patrimoni dell’ente soppresso e dell’ente subentrante, in modo da garantire adeguatamente non solo le ragioni dei creditori di entrambi gli enti, ma anche la salvaguardia dello stabilità e delle capacità, patrimoniale e finanziaria, dell’ente subentrante.

4.2.4. In tale ottica è decisiva la puntuale disciplina contenuta nei commi 4 e 8 del citato articolo 19, per effetto dei quali, anche l’ipotesi di inutile decorso del termine legislativo assegnato al commissario liquidatore per la chiusura delle operazioni di liquidazione (con l’approvazione del bilancio finale e la definizione delle posizioni attive e passive della gestione liquidatorie), non era di ostacolo al passaggio della gestione dei consorzi soppressi all’IRSAP, fermo restando il principio della separazione dei patrimoni dell’ente soppresso e di quello subentrante (prevedendo al riguardo espressamente il comma 8 che “…i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale transitano in apposite gestioni a contabilità separata presso l’Istituto tale da garantire ed assicurare l’assoluta distinzione delle masse patrimoniali, dei rapporti di credito e delle passività di ogni singolo Consorzio soppresso, e ciò fino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione. Le gestioni separate di ogni singola liquidazione di cui al presente comma sono amministrate, previo controllo e vigilanza dell’Assessorato regionale delle attività produttive e, per i profili tecnico – contabili, dell’Assessorato regionale dell’economia, ai fini della celere conclusione delle operazioni, dal direttore generale dell’Istituto”).

Il principio della separazione (e dell’autonomia) patrimoniale dei consorzi soppressi e del subentrante IRSAP è stato ulteriormente valorizzato e approfondito dall’interpretazione autentica del predetto comma 8 dell’art. 19 dall’art. 64 della legge regionale n. 9 del 2013 che, con una formulazione non del tutto lineare, equivoca e contraddittoria, ha confermato il passaggio delle gestioni degli enti soppressi all’IRSAP, stabilendo che il presente di quest’ultimo è il legale rappresentante delle gestioni dei consorzi soppressi, di cui ha peraltro predicato il mantenimento della propria originaria autonoma personalità giuridica, precisando, per un verso, che i predetti consorzi aggiungono alla propria denominazione le parole “gestione separata IRSAP, e per altro verso che “In nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all’IRSAP ovvero nel bilancio della Regione”.

4.2.5. Ciò posto la Sezione rileva che il dispositivo della sentenza impugnata ordina “…l’esecuzione del lodo arbitrale sottoscritto in Roma in data 10 marzo 2010 e depositato nella Segreteria della Camera arbitrale…l’11 marzo 2010, con le modalità e nei termini di cui in motivazione”, così rinviando in particolare, sul punto della legittimazione passiva, a quanto affermato al paragrafo 10, laddove espressamente si legge che, in ragione dell’infondatezza delle controdeduzioni e delle eccezioni sollevate proprio dalla difesa dell’IRSAP, “…il Collegio ritiene di poter accogliere il ricorso in ottemperanza…ordinando alla gestione separata, istituita presso l’IRSAP, per la liquidazione del Consorzio ASI resistente….di eseguire il lodo arbitrale…).

Tale motivazione, pienamente conforme alla ratio della distinzione e della reciproca autonomia patrimoniale delle gestioni liquidatorie dei consorzi soppressi e del subentrante IRSAP, cui è ispirata l’interpretazione autentica del comma 8 dell’articolo 19 della legge regionale n. 8 del 2012, è sufficientemente idonea a dissipare ogni dubbio sull’effettiva imputazione dell’onere economico discendente dall’esecuzione del lodo esclusivamente alla gestione separata della liquidazione del Consorzio soppresso, escludendo in ogni caso che dei debiti del consorzio soppresso possano essere chiamati a rispondere l’IRSAP, subentrato nella gestione liquidatoria del predetto consorzio, ovvero la Regione Sicilia e per essa l’Assessorato regionale delle attività produttive e l’Assessorato regionale dell’economia, sotto il cui controllo e vigilanza sono amministrate le gestioni separate di ogni singola liquidazione.

A ciò consegue l’infondatezza del motivo di appello in esame.

5. La peculiarità delle questioni trattate e l’intrinseca complessità della disciplina della fattispecie esaminata giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

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