Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-06-10, n. 201402967

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-06-10, n. 201402967
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201402967
Data del deposito : 10 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00157/2011 REG.RIC.

N. 02967/2014REG.PROV.COLL.

N. 00157/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 157 del 2011, proposto da:
Comune di Frattamaggiore, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. V B, e con questi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Emilia n. 88, presso lo studio dell'avv. S V, per mandato a margine dell'appello;

contro

G B, rappresentato e difeso dagli avv.ti E B e M M, e con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via M. Dionigi n. 57, presso lo studio dell'avv. C d C, per mandato a margine della memoria di costituzione in giudizio;

nei confronti di

- F F, già ricorrente in primo grado, non costituito nel giudizio d'appello;
- C C, già ricorrente in primo grado, non costituita nel giudizio d'appello;
- Azienda Sanitaria Locale Napoli 3, in persona del Direttore generale pro-tempore, non costituita in giudizio;
- Azienda Sanitaria Locale Napoli 2, in persona del Direttore generale pro-tempore, non costituita in giudizio;
- Provincia di Napoli, in persona del Presidente pro-tempore, già costituita in primo grado non costituita nel giudizio d'appello

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione V, n. 23569 dell'8 novembre 2010, resa tra le parti. con cui è stato accolto il ricorso in primo grado n.r. 206/2005, integrato con motivi aggiunti, con annullamento degli atti impugnati e individuazione dei criteri per il risarcimento del danno ex art. 35 d.lgs. n. 80/1998, con condanna al pagamento delle spese del giudizio liquidate in complessivi € 1.000,00


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di G B;

Vista l'ordinanza n. 961 del 1° marzo 2011, di accoglimento dell'istanza incidentale di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata.

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2014 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l'avv. S V, per delega dell'avv. V B, per il Comune di Frattamaggiore e l'avv. Claudia De Curtis, per delega dell'avv. E B, per G B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.) G B, quale erede di Tammaro Bencivenga, è comproprietario di suolo ubicato nel comune di Frattamaggiore, distinto in catasto al foglio 6, particelle nn. 72, 1293 e 1294, ricompreso in zona classificata come D1 dal piano regolatore generale comunale e inserito nel piano per gli insediamenti produttivi adottato con delibera consiliare n. 91 del 20 dicembre 2001 e approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 25 febbraio 2002.

Con deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Frattamaggiore n. 174 del 5 luglio 2004, esperite le formalità di comunicazione dell'avvio del procedimento (affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul quotidiano "Il Mattino"), è stato riapprovato il progetto definitivo relativo alle opere infrastrutturali del P.I.P., e con successive determinazioni del Dirigente comunale n. 22506 e n. 22509 del 5 novembre 2004 è stata determinata l'indennità provvisoria e disposta l'occupazione temporanea delle aree ai sensi dell'art. 22 bis del d.P.R. n. 327/2001.

Tali provvedimenti, unitamente alle presupposte deliberazioni di adozione e approvazione del P.I.P., sono stati impugnati dal Bencivenga e dai signori F F e C C, proprietari di altri suoli interessati alla procedura ablatoria, con ricorso in primo grado n.r. 206/2005, e con motivi aggiunti sono stati altresì impugnati il decreto dirigenziale n. 23682 del 3 dicembre 2008 recante l'espropriazione e gli atti esecutivi relativi.

Con la sentenza del n. 23569 dell'8 novembre 2010 il T.A.R. Campania, dichiarata l'improcedibilità dell'impugnativa per sopravvenuta carenza d'interesse quanto ai ricorrenti F e C -per aver nel frattempo gli stessi definito transattivamente il giudizio-, ha accolto il ricorso limitatamente al Bencivenga, ritenendo fondata e assorbente la dedotta violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, in ordine all'omessa comunicazione d'avvio del procedimento espropriativo, e ha dettato i criteri ex art. 35 comma 2 d.lgs. n. 80/1998 per il risarcimento del danno, con termine per stipulazione di un eventuale accordo bonario di cessione, verso versamento di una somma da ragguagliare al valore del bene, come desumibile anche dagli accordi raggiunti con gli altri ricorrenti, oltre al ristoro del danno da occupazione senza titolo in misura pari agli interessi moratori, dedotte le somme eventualmente corrisposte medio tempore a titolo indennitario o risarcitorio, salva successiva determinazione in sede giudiziale.

2.) Con appello notificato il 30 dicembre 2010 e depositato l'11 gennaio 2011, il Comune di Frattamaggiore ha impugnato la predetta sentenza, deducendo, in sintesi, i seguenti motivi:

1) Error in procedendo - Violazione dell'art. 9 della legge n. 205/2000 e dell'art. 71 c.p.a. Omessa valutazione delle risultanze processuali , perché, salva l'originaria domanda di fissazione d'udienza, depositata il 14 gennaio 2005, il Bencivenga non ha depositato alcuna altra istanza di fissazione, con conseguente perenzione del giudizio per decorso quinquennio, non potendo avvalersi dell'istanza presentata il 3 aprile 2009 dal solo ricorrente F F.

2) Errores in procedendo e in iudicando. Violazione dell'art. 16 d.P.R. n. 327/2001 e 7 e 21 octies legge n. 241/1990. Erroneità dei presupposti, omessa valutazione delle risultanze processuali, difetto di motivazione e istruttoria , perché il giudice amministrativo partenopeo ha del tutto obliterato i rilievi difensivi dell'amministrazione comunale in ordine all'avvenuta pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento espropriativo nell'albo pretorio comunale e sul quotidiano a maggior diffusione locale, e quindi con le modalità di cui all'art. 16 del d.P.R. n. 327/2001, sufficienti e sostitutive della comunicazione individuale, non avendo peraltro l'interessato comprovato che, qualora avesse ricevuto comunicazione individuale, il contenuto dispositivo della deliberazione di approvazione del progetto infrastrutturale avrebbe potuto esser diverso.

3) Errores in procedendo e in iudicando. Ultrapetizione. Violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 35 d.lgs. n. 80/2008 e degli artt. 4 comma 1 punto 20 all. 4 al c.p.a. e 30 c.p.a., dell'art. 2043 c.c. Erroneità dei presupposti, omessa valutazione delle risultanze processuali, difetto di motivazione e istruttoria , perché il giudice amministrativo partenopeo ha dettato criteri di liquidazione del danno in assenza di domanda risarcitoria, non proposta dal Bencivenga, e per giunta secondo una disposizione ormai abrogata dal c.p.a., senza considerare che l'istituto dell'occupazione acquisitiva è ormai espunto dall'ordinamento, nonché in difetto di ogni valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'affermata responsabilità dell'amministrazione.

Costituitosi in giudizio, l'appellato, con memoria difensiva depositata il 25 gennaio 2011, ha dedotto a sua volta:

a) l'infondatezza dell'eccezione di intervenuta perenzione del ricorso in primo grado, comunque non sollevata in primo grado, poiché nessun avviso era stato dato dalla segreteria del TAR ai sensi dell'art. 9 della legge n. 205/2000 e successive modifiche, essendo sufficiente la dichiarazione in udienza dell'interesse alla decisione;

b) l'infondatezza dell'appello nel merito, stante la carenza di comunicazioni individuali relative all'adozione e approvazione del piano d'insediamenti produttivi, cui è riconducibile la dichiarazione di pubblica utilità, nonché alla delibera di riapprovazione del progetto esecutivo delle opere infrastrutturali, nonché la piena legittimità della indicazione dei criteri di liquidazione del danno, non potendo estendersi l'abrogazione invocata ai giudizi pendenti.

Con lo stesso atto l'appellato ha altresì riproposto le censure assorbite, secondo la originaria numerazione ordinale, e quindi con esclusione del terzo motivo, unico esaminato e accolto dal T.A.R., come di seguito sintetizzate:

1) Violazione degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 20 e ss. d.P.R. n. 327/2001, dell'art. 3 della legge n. 241/1990 - Eccesso di potere per carenza di presupposti di fatto e diritto - Errata istruttoria , perché gli atti gravati (decreto di occupazione anticipata e di determinazione provvisoria dell'indennità di occupazione ed esproprio) sono stati emanati secondo il procedimento disciplinato dal d.P.R. n. 327/2001, inapplicabile invece, ai sensi dell'art. 57 del medesimo, per i progetti per i quali era già intervenuta alla data di entrata in vigore del testo unico sulle espropriazioni (30 giugno 2003) la declaratoria di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, recata dalle deliberazioni di adozione e approvazione del P.I.P.

2) Violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost., degli artt. 20 e ss. d.P.R. n. 327/2001 - Eccesso di potere per carenza di presupposti di fatto e diritto - Errata istruttoria , perché non è dimostrato, ai fini dell'applicabilità dell'art. 22 bis del d.P.R. n. 327/2001, che il numero dei proprietari interessati all'esproprio fosse superiore a cinquanta.

4) Violazione degli artt. 3 e 97 Cost., della legge n. 241/1990 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Violazione di norme tecniche - Difetto di motivazione - Omesso esame di circostanze risolutive- Sviamento , perché il parere favorevole espresso dall'

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